In vigore i nuovi correttivi al Jobs Act: voucher e ammortizzatori

Sono in vigore i nuovi correttivi al Jobs Act, approvato con decreto dal Consiglio dei ministri, che introduce la tracciabilità dei voucher (i buoni lavoro) ed estende gli ammortizzatori sociali per le aree di crisi industriale complessa.
Si compone di sei articoli, che integrano e modificano precedenti decreti attuativi del Jobs Act.
Tracciabilità voucher lavoro, modifiche in materia di apprendistato, contratti di solidarietà da difensivi a espansivi, proroga ammortizzatori sociali per crisi aziendali, nuovo ispettorato del lavoro, controllo a distanza: sono alcuni dei correttivi apportati al Jobs Act ed entrate in vigore con la pubblicazione del decreto legislativo 185/2016 in Gazzetta Ufficiale.
La novità più evidente riguarda la tracciabilità dei buoni lavoro, con i nuovi obblighi procedurali per imprese e professionisti
Viene fissato l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare all’Ispettorato del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della
prestazione di lavoro accessorio, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione stessa.
Previste sanzioni da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore in relazione al quale viene omessa la comunicazione.
Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali (correttivi al dlgs 148/2015), vi sono modifiche sui contratti di solidarietà, cassa integrazione straordinaria nelle aree di crisi complessa, NASpI per gli stagionali. I contratti di solidarietà difensivi possono essere trasformati in espansivi, per aumentare gli organici. Il contratto di solidarietà difensivo consente una riduzione di orario per evitare licenziamenti, quello espansivo per stimolare nuove assunzioni. Vengono però previste delle limitazioni, ovvero il contratto di solidarietà deve essere in corso da almeno 12 mesi, oppure stipulato prima del primo gennaio 2016. Integrazione salariale è al 50% di quella originaria, la restante parte è a carico del datore di lavoro.
Relativamente ai contratti di apprendistato, per quanto riguarda alta formazione e ricerca il dlgs 81/2015 prevede che l’attivazione dei percorsi formativi avvenga su base di convenzioni regionali. La novità è che, in mancanza di queste regolamentazioni, interviene un decreto ministeriale sulla definizione dei livelli essenziali. Resta ferma la validità delle convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca.
Invece per quanto riguarda l’apprendistato di qualifica e diploma professionale, sarà possibile la proroga di un anno, solo per i contratti già in essere alla data di entrata in vigore del decreto 9 ottobre 2016), nel caso in cui alla scadenza l’apprendista non abbia conseguito il diploma.
Il decreto approvato prevede anche misure per la trasformazione dell’ISFOL (istituto per la formazione dei lavoratori) in INAPP, Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche, un aumento di 30 milioni di euro delle risorse per il funzionamento dei centri per l’impiego, nuove misure per il diritto al lavoro delle persone con disabilità (viene prevista una sanzione amministrativa pari ad euro 153,20 per ogni giorno e per ogni lavoratore “scoperto”), una precisazione sulle nuove norme sui controlli a distanza (se non è possibile raggiungere l’accordo sindacale, si può chiedere autorizzazione all’ispettorato del lavoro), e infine novità sulle dimissioni online (che si possono presentare anche attraverso l’assistenza dei consulenti del lavoro).

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