Voucher abrogati. Alternative? Lavoro intermittente o a chiamata

Voucher abrogati. Lavoro intermittente o a chiamata le alternative

I Voucher lavoro sono stati abrogati, è previsto un periodo transitorio solo per i voucher già acquistati. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2017 il decreto legge n. 25 che contiene le disposizioni, già annunciate dal Governo, di abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio (c.d. voucher), nonché di modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.  Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2017 (decreto legge n. 25)  prevede l’eliminazione totale dei voucher attraverso l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 81/2015. È stato previsto un periodo transitorio entro il quale i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data del 17 marzo, data di entrata in vigore del decreto legge, possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017. Con riferimento alla disciplina in materia di appalti di opere e servizi, il decreto legge mira a ripristinare integralmente la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori eliminando la possibilità dei CCNL sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore, di individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.

Eliminati i voucher, un’alternativa con alcuni limiti è il contratto intermittente o a chiamata. tra i limiti, innanzitutto, la problematica del limite di età del lavoratore (inferiore a 24 anni o over 55), che restringe notevolmente la platea dei prestatori d’opera. Incide inoltre il limite delle 400 giornate, anche se, non è applicato in tutti i settori. A livello di costi, per le imprese, il lavoro a chiamata è sicuramente meno conveniente, in quanto al costo orario si aggiungono le maggiorazioni contrattuali relative alle mensilità aggiuntive; inoltre, durante il periodo di lavoro, come per tutti i dipendenti maturano tfr e ratei ferie-permessi retribuiti. Per il lavoratore, però, almeno per i periodi di effettiva attività, sono previste le stesse tutele applicate alla generalità dei dipendenti, relativamente alla disoccupazione, alla malattia e alla maternità. Queste tutele, invece, non erano previste per i lavoratori retribuiti con i voucher. Il lavoro intermittente è caratterizzato dalle prestazioni a carattere discontinuo rese dal lavoratore secondo le richieste dell’impresa.

I limiti:

Il lavoro a chiamata è ammesso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, indicate nella tabella allegata al RD del 1923 n. 2657 (in assenza di una regolamentazione da parte dei CCNL), quali, ad esempio, commessi di negozio, barbieri, parrucchieri, camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, addetti alle pompe di carburante ecc.

 

Il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un massimo di 400 giornate effettive nell’arco di 3 anni.

 

Fanno eccezione i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.

 

Se il numero di giornate viene superato il contratto a chiamata si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Inoltre, il contratto intermittente può essere stipulato solo da lavoratori:

con almeno 55 anni di età, anche pensionati;

che non abbiano ancora compiuto 24 anni; in questo caso le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro i 25 anni.

 

Trattamento economico e normativo

Il lavoratore intermittente ha il diritto di ricevere, per i periodi lavorati, lo stesso trattamento economico e normativo del lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.

L’utilizzo del lavoro intermittente è vietato:

• per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

• per la sostituzione di lavoratori posti in mobilità, cassa integrazione o destinatari di contratti di solidarietà;

• da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.

La comunicazione preventiva:

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica ogni chiamata del lavoratore e deve essere effettuata esclusivamente:

Attraverso il servizio informatico

Via email, dopo aver scaricato il modello UNI intermittente, all’indirizzo PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it

Tramite l’App Lavoro Intermittente.

Per utilizzare la casella di posta, non è necessario che l’indirizzo e-mail del mittente sia un indirizzo di posta elettronica certificata, poiché è stata abilitata a ricevere comunicazioni anche da indirizzi di posta non certificata. È prevista, inoltre, la modalità di invio tramite SMS esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione.

L’invio tramite sms potrà essere utilizzato solo dalle aziende registrate al Portale Cliclavoro e abilitate all’utilizzo del lavoro intermittente. L’SMS deve contenere almeno il codice fiscale del lavoratore. Il numero al quale inviare la comunicazione è 3399942256. In caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici, è possibile effettuare la comunicazione al numero fax della Direzione Territoriale del Lavoro competente.

In tal caso, il datore di lavoro dovrà conservare la copia del fax unitamente alla ricevuta di malfunzionamento rilasciata direttamente dal servizio informatico come prova dell’adempimento dell’obbligo.

Come fare la comunicazione:

Il modello UNI_Intermittenti è scaricabile dall’Area Download della sezione Aziende – Adempimenti del portale Cliclavoro. Ogni singolo modello permette la possibilità di comunicare fino ad un massimo di dieci lavoratori coinvolti anche in periodi di chiamata di lavoro intermittente diversi. Le aziende potranno inviare tramite email, in allegato, il modello “UNI_Intermittenti” compilato in ogni sua parte, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intermittenti@pec.lavoro.gov.it.

Per utilizzare questa modalità di comunicazione non è necessario che l’indirizzo e-mail del mittente sia un indirizzo di posta elettronica certificata.

Sezione Datore di lavoro

Indicare il codice fiscale e l’indirizzo e-mail del datore di lavoro.

Elenco lavoratori – Prestazioni lavorative

Indicare i lavoratori interessati dalla comunicazione, inserendo, per ciascuno, il relativo Codice Fiscale.

In questa sezione occorre inserire, per ciascun codice fiscale la Data Inizio e la Data Fine della chiamata. Nel caso in cui il lavoratore sia chiamato a rendere la prestazione per un singolo giorno o per singoli giorni (ad es. tutti i sabati di un mese), è necessario compilare il solo campo data inizio relativo al giorno d’interesse.

È possibile inoltre indicare il codice della comunicazione obbligatoria corrispondente al lavoratore per il quale si sta effettuando la chiamata, qualora il rapporto di lavoro sia stato attivato successivamente al 1° marzo 2008. Tale codice può essere recuperato dalla ricevuta che viene rilasciata dai servizi informatici regionali al termine della comunicazione obbligatoria

Annullamento

In caso di annullamento di una chiamata o ciclo di chiamate già inviate occorre selezionare la casella Annullamento, avendo cura di compilare il modulo secondo quanto indicato nella chiamata originaria.

Modalità di invio

Per l’invio via E-mail, al termine della compilazione, è sufficiente selezionare il tasto posto in fondo al modulo “Genera XML e invia via email”. La funzionalità chiederà di selezionare la modalità di invio del messaggio a scelta tra:

 Applicazione desktop per e-mail: se si utilizza un’applicazione di posta elettronica. In questo caso il sistema genera in automatico una e-mail con destinatario ed oggetto precompilati avente in allegato il modulo convertito in formato XML.

 E-mail internet: se si utilizza un servizio e-mail Internet (Gmail, Yahoo, Microsoft Hotmail, etc…). In questo caso si procederà al salvataggio del modulo in formato XML che dovrà essere allegato per l’invio all’indirizzo PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it.

E’ possibile anche effettuare l’invio via mail del modulo utilizzando la funzionalità “Allega a e-mail” di Adobe Reader.

L’e-mail dovrà avere come oggetto Comunicazione chiamata lavoro intermittente oppure Invio telematico Modulo Intermittenti.

Non sono previste mail di conferma di ricezione e, ai fini di dimostrare l’esatto adempimento dell’obbligo, il datore di lavoro dovrà consegnare copia del modello compilato e allegato alla e-mail inviata.

 

Potrebbe piacerti anche

I commenti sono chiusi.