Voucher lavoro accessorio – nuovi chiarimenti

Voucher lavoro accessorio: i nuovi chiarimenti

 

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato una circolare contenente disposizioni operative per la comunicazione obbligatoria preventiva per le prestazioni di voucher lavoro accessorio.

 

Ricapitoliamo le disposizioni.

 

-L’indirizzo mail

Voucher.Sondrio-Lecco@ispettorato.gov.it

Gli indirizzi mail per le altre aree territoriali sono indicate nella Circolare INL n. 1 del 17 ottobre 2016.

-Caratteristiche della e-mail

Viene precisato che le e-mail inviate dovranno:

  • essere prive di qualsiasi allegato;
  • riportare nell’oggetto della e-mail, il codice fiscale del lavoratore e la ragione sociale del committente;
  • contenere i dati previsti in funzione del tipo di committente.

Quindi gli imprenditori non agricoli e i professionisti, dovranno comunicare almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione ogni singolo lavoratore che sarà impiegato, avendo riguardo ad indicare nella comunicazione:

  • i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
  • il luogo della prestazione;
  • il giorno di inizio della prestazione;
  • l’ora di inizio e di fine della prestazione;

Duplice comunicazione

Come anticipato in premessa, il nuovo obbligo comunicativo non sostituisce la comunicazione di inizio attività all’INPS, ma si affianca alla stessa.

E’ possibile effettuare un’unica comunicazione che ricomprenda:

  • le attività svolte dal medesimo prestatore in giorni diversi della settimana, con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell’ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata;
  • le attività svolte dal medesimo prestatore in un’unica giornata in fasce orarie differenziate, con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato nell’attività lavorativa;
  • le attività svolte da una pluralità di prestatori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascuno siano dettagliatamente ed analiticamente esposti.

Variazioni e modifiche

La variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono. Più in particolare, il Ministero individua, a titolo esemplificativo, varie ipotesi:

  • se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa;
  • se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione;
  • se si anticipa l’orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario;
  • se si posticipa l’orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario;
  • se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell’inizio dell’attività lavorativa ulteriore;
  • se il lavoratore termina anticipatamente l’attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi;
  • se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all’orario di inizio della prestazione già comunicata.

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro consiglia ai committenti di conservare copia delle e-mail trasmesse, anche al fine di semplificare le attività di verifica da parte del personale ispettivo.

 

SMS

Per quanto riguarda il numero di cellulare cui inviare l’SMS, l’Ispettorato comunica che l’introduzione di tale modalità di comunicazione è rinviata alla definizione dell’infrastruttura tecnologica conseguente all’implementazione delle nuove modalità di comunicazione seguenti l’emanazione del decreto ministeriale di cui sopra.

 

RICORDIAMO LA PROCEDURA FIN ORA IN ESSERE, a cui fino a nuova comunicazione bisognerà continuare ad ottemperare, oltre all’invio delle mail come sopra indicato:

 L’inps comunicava che le comunicazioni potevano essere inviate:

1) tramite la procedura informatica già disponibile sul sito internet www.inps.it, accessibile:

  • per i committenti, mediante PIN nella sezione “Servizi On Line – Lavoro Occasionale Accessorio – Committenti/Datori di Lavoro”;
  • per i possessori di voucher lavoro, mediante codice fiscale e codice di controllo, nella sezione “Servizi On Line – Lavoro Occasionale Accessorio – Attivazione voucher INPS”;

entrando in tale funzionalità “Attivazione voucher INPS” è possibile inserire i dati delle prestazioni, luogo di lavoro, date di inizio e fine attività (presunte), i dati del prestatore di lavoro e del committente, nonché attivare i voucher cartacei associati alla prestazione;

 

oppure:

 

2) tramite il Contact Center unificato INPS – INAIL (tel. 803 164 gratuito da numero fisso, o da cellulare al num. 06 164 164 con tariffazione a carico dell’utente);

3) tramite la Sede INPS competente.

 

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