Trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi

Trasmissione telematica operazioni IVA – Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2016
Il decreto del MEF del 4 agosto 2016, pubblicato in G.U. il 6 settembre, è uno dei decreti attuativi che porteranno alla completa operatività, a partire dal 1° gennaio 2017, delle disposizioni del DLgs. 5 agosto 2015 n. 127, in materia di trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi.
Si ricorda infatti che a decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto e le altre attività assimilate di cui all’art. 22 del DPR 633/72 possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 633/72.
Al momento deve ancora essere emanato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che definisca specificamente quanto necessario per l’attuazione delle predette disposizioni.

I soggetti passivi IVA che, previa autenticazione ai servizi web dell’Agenzia delle Entrate, eserciteranno:
– l’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse (di cui all’art. 1 comma 3 DLgs n. 127/2015), oppure
– sussistendone i presupposti, sia l’opzione di cui al punto precedente che l’opzione per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 comma 1 del D.Lgs n. 127/2015, potranno godere di una serie di benefici e semplificazioni relativi agli adempimenti fiscali.
In particolare, per tali soggetti è previsto, tra l’altro:
– l’esonero dall’obbligo di presentazione dello “spesometro”, della comunicazione delle operazioni poste in essere con paesi “black-list” e degli elenchi Intrastat degli acquisti di beni e dei servizi ricevuti;
– il diritto all’erogazione dei rimborsi IVA in via prioritaria, ossia entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche in assenza dei requisiti di legge;
– la riduzione di un anno dei termini ordinari di accertamento sia ai fini delle imposte dirette che dell’IVA.
Con riferimento a tale ultimo beneficio, l’art. 3, comma 1, lett. d) del DLgs n. 127/2015 prevede l’applicazione della riduzione solo “per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.
Il Ministero ha, infatti, disposto che i soggetti passivi i quali esercitano le opzioni per la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri e/o per la trasmissione delle fatture emesse e ricevute, per fruire della riduzione dei termini di decadenza effettuino e ricevano tutti i loro pagamenti, di importo superiore a 30 euro, mediante bonifico bancario e postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale non trasferibile.
È importante specificare che non sono ammesse eccezioni; infatti, per espressa previsione normativa, nel caso in cui sia effettuato o ricevuto in contanti anche un solo pagamento, di importo superiore alla soglia prefissata, la riduzione diviene inefficace (art. 3 commi 1 e 2; art. 4, comma 1 del decreto attuativo).
Ai fini civilistici, per rispettare la suddetta condizione, le controparti dovranno essere rese edotte per tempo, anche con opportune informative disponibili nei locali di esercizio dell’attività, che tra le condizioni di vendita (o di prestazione del servizio) vi è l’effettuazione del pagamento, se superiore alla soglia di 30 euro, in forma diversa dal contante, secondo una delle modalità elencate dal disposto normativo.
Al contempo, secondo quanto previsto dall’art. 4 del DM, i medesimi soggetti sono tenuti a comunicare l’esistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio; la comunicazione deve essere effettuata, per ciascun periodo d’imposta.

Potrebbe piacerti anche

I commenti sono chiusi.