Lavoro intermittente, ecco le attività possibili

Lavoro intermittente, ancora valido l’elenco delle attività possibili, stabilite dal R.D. 1923.
Federalberghi ha richiesto un parere al Ministero del Lavoro in ordine alla corretta interpretazione della disciplina del contratto di lavoro intermittente.
L’interpello è relativo a quanto disposto dal Legislatore all’art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 – ai sensi del quale “sino all’emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti” – pertanto si richiede se sia ancora possibile, in relazione alla possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro intermittente, riferirsi a quanto declinato dalla tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, recante l’elenco delle attività a carattere discontinuo.
Il Ministero ha evidenziato che il Decreto è da considerarsi ancora vigente proprio in forza dell’art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, e, di conseguenza, è possibile rifarsi alle ipotesi indicate dal R.D. n. 2657/1923 al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente.
Ricordiamo alcune delle mansioni previste dal Regio Decreto: Personale di servizio e cucina negli alberghi, interpreti, addetti ai servizi di salvataggio negli stabilimenti balneari. Mansioni, oltretutto, frequentemente utilizzate nella stagione estiva.
Il lavoro a chiamata può essere concluso con il lavoratore che non abbia compiuto i 24 anni (quindi abbia al massimo 23 anni e 364 giorni), purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno oppure abbia più di 55 anni e quindi possono essere anche pensionati.
Non possono utilizzarlo i datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi, che hanno personale in sciopero o che nei sei mesi precedenti hanno proceduto a licenziamenti collettivi o a sospensione dal lavoro o riduzione d’orario in regime di cassa integrazione guadagni.
I lavoratori a chiamata sono computati nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre. Pertanto, ai fini del calcolo della percentuale di contingentamento dei contratti a termine, devono essere computati nel semestre in base all’orario effettivamente svolto.
Un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato nell’arco di sei mesi precedenti la data di assunzione non costituisce impedimento per il diritto all’esonero contributivo biennale previsto dalla legge di stabilità 2016.

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