Legge Concorrenza: previste novità sulla previdenza complementare

La contrattazione collettiva

La legge sulla concorrenza introduce anche alcune novità sulla previdenza complementare, la percezione anticipata della prestazione pensionistica integrativa in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi nonché l’utilizzo di una percentuale diversa rispetto al 100% del TFR maturando da destinare a previdenza complementare se previsto dagli accordi collettivi.

La contrattazione collettiva potrà quindi determinare la quota minima di Tfr maturando da destinare alla previdenza complementare e per i lavoratori disoccupati sarà più facile riscuotere sotto forma di rendita anticipata il capitale accumulato nel fondo pensione. Nel contempo si avvierà un tavolo di confronto per una riforma del sistema previdenziale complementare. Sono queste le principali novità contenute nel disegno di legge annuale sulla concorrenza approvato dal Senato in via definitiva e pubblicato in G.U..

 

Attualmente la destinazione del Tfr maturando al fondo complementare (chiuso od aperto pip) è una scelta libera del lavoratore che può decidere se lasciare la liquidità nell’impresa (e riscuoterla per intero alla fine della carriera lavorativa con le consuete modalità) o se metterla nel fondo pensione per ottenere una rendita pensionistica integrativa della pensione pubblica obbligatoria. In ogni caso il trasferimento del Tfr avviene per intero ossia al 100%.

Il lavoratore ha pertanto solo due alternative: o trasferire l’intera quota del TFR maturando alla previdenza complementare o lasciarla all’azienda e riceverla una volta cessato il rapporto di lavoro.

E’ comunque diverso l’approccio per le aziende sino a 49 dipendenti e quelle oltre tale quota, per le prime il conferimento del tfr in azienda fa si che la gestione sia di completa competenza del datore di lavoro, mentre per le seconde il Tfr optato in azienda deve essere versato dal datore di lavoro al fondo tesoreria costituito presso l’INPS. Per poi essere erogato alla cessazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro conguagliando lo stesso nel conto fondo tesoreria INPS nell’ambito della ratio di contributo INPS. Qualora il tfr resti inoptato, ossia nessuna scelta del lavoratore, il tfr comunque sia ed a prescindere dalla classe dimensionale scorre in previdenza complementare secondo precisi criteri. Nel fondo pensione integrativa chiuso di settore ossia aziendale o da contrattazione collettiva ovvero se questi fondi non sono stati costituiti, slitterà al fondo pensione operativo INPS detto fondinps.

Con la modifica appena approvata, invece, gli accordi collettivi anche a livello aziendale potranno decidere quanta parte del Tfr maturando potrà essere destinato alla previdenza complementare e quanta lasciarne in azienda.

Viene definito inoltre la possibile percezione anticipata della prestazione pensionistica integrativa in caso di cessazione dell’attività lavorativa, che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi.

 

 

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