Saldo stralcio per soggetti in grave difficoltà economica
Saldo stralcio per persone in comprovata difficoltà economica
In sede di approvazione della Legge di Bilancio 2019, a favore delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica è prevista la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti:
- dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72;
- dall’omesso versamento dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.
La situazione di grave e comprovata difficoltà economica sussiste nel caso in cui l’ISEE del nucleo familiare è non superiore a € 20.000. In ogni caso tale situazione è considerata realizzata, a prescindere dal valore dell’ISEE, per i soggetti per i quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione in esame, è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter, Legge n. 3/2012. |
La definizione in esame riguarda i debiti diversi da quelli di cui all’art. 4, DL n. 119/2018, ossia dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2010, per i quali è previsto l’annullamento automatico al 31.12.2018.
Al saldo / stralcio dei debiti sono applicabili, in quanto compatibili, alcune disposizioni in materia di “rottamazione-ter” di cui al DL n. 119/2018 in termini di possibilità di integrare la domanda di definizione, di effetti della definizione (sospensione dei termini di prescrizione / decadenza, non avvio di nuove procedure esecutive / prosecuzione di procedure esecutive precedentemente avviate, ecc.), di modalità di pagamento di quanto dovuto (domiciliazione sul c/c, bollettino precompilato, sportello dell’Agente della riscossione), di effetti del mancato pagamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è dilazionato il pagamento, ecc. |
Modalità di adesione
Il soggetto interessato deve presentare entro il 30.4.2019 all’Agente della riscossione un’apposita dichiarazione nella quale dovrà essere attestata la situazione di grave e comprovata situazione di difficoltà economica / apertura della procedura di liquidazione dei beni (in tal caso va allegata copia conforme del Decreto di apertura della liquidazione) e indicati, tra l’altro, i debiti che il soggetto intende definire nonché il numero di rate scelto.
Entro il 31.10.2019 l’Agente comunica al soggetto interessato:
- l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;
- l’importo delle singole rate, nonché il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna rata.
Entro la predetta data l’Agente comunica l’impossibilità di estinguere il debito qualora:
- non sussistano i requisiti previsti;
ovvero
- la definizione abbia ad oggetto a debiti diversi da quelli ammessi.
In tal caso, se i debiti rientrano tra quelli definibili tramite la “rottamazione-ter” di cui all’art. 3, DL n. 119/2018, l’Agente avvisa il debitore che gli stessi sono automaticamente inclusi in tale definizione, indicando l’ammontare complessivo delle somme dovute, ripartito in 17 rate, e la relativa scadenza. In particolare il versamento di quanto dovuto va effettuato alle seguenti scadenze.
Prima rata pari al 30% | Entro il 30.11.2019 |
Rate successive di pari importo (restante 70%) | A decorrere dal 2020: entro il 31.7 e 30.11 di ogni anno |
Dall’1.12.2019 sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.
Versamento di quanto dovuto
Ai fini dell’estinzione dei suddetti debiti il soggetto interessato deve versare:
- quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi, con esclusione delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive ex art. 27, D.Lgs. n. 46/99 previste sui contributi previdenziali, nelle seguenti misure:
Valore ISEE | Importo dovuto per la definizione |
Non superiore a € 8.500 | 16% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi |
Superiore a € 8.500 e non superiore a € 12.500 | 20% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi |
Superiore a € 12.500 | 35% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi |
Per i soggetti per i quali è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni va effettuato il versamento del 10% di quanto dovuto a titolo di capitali e interessi; |
- quanto maturato a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 30.11.2019 ovvero in forma rateale. In quest’ultimo caso:
- il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall’1.12.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, va così effettuato.
Prima rata pari al 35% | Entro il 30.11.2019 |
Seconda rata pari al 20% | Entro il 31.3.2020 |
Terza rata pari al 15% | Entro il 31.7.2020 |
Quarta rata pari al 15% | Entro il 31.3.2021 |
Quinta rata pari al 15% | Entro il 31.7.2021 |
- non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73.
Rapporti con la “rottamazione-bis” e “la rottamazione-ter”
I debiti relativi ai carichi in esame possono essere estinti anche se già ricompresi nelle istanze di adesione alla “rottamazione-bis” di cui all’art. 6, comma 2, DL n. 193/2016 e “rottamazione-ter” ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017, qualora il debitore non abbia perfezionato le stesse con l’integrale e tempestivo versamento delle somme dovute.
Quanto versato per tali definizioni resta definitivamente acquisito e non è ammessa la relativa restituzione; tuttavia, sarà considerato ai fini di quanto dovuto per il saldo e stralcio dei debiti.
Controlli
Qualora sussistano fondati dubbi sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della sussistenza della grave e comprovata situazione di difficoltà economica, l’Agente della riscossione procede al relativo controllo.
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