Cartelle di pagamento, prorogati nuovamente i versamenti

PROROGATI NUOVAMENTE I VERSAMENTI DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

Nell’ambito del recente c.d. “Decreto Omnibus” è disposta una nuova proroga, dal 30.6 al 31.8.2021, della sospensione dei versamenti delle somme derivanti da cartelle di pagamento / avvisi di accertamento esecutivi, ecc., con la conseguenza che gli stessi dovranno essere effettuati entro il 30.9.2021 (anzichè entro il 31.7).
A tale proroga è collegata la sospensione:
− della notifica di nuove cartelle di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), afferenti i carichi affidati sia prima dell’inizio del periodo di sospensione, sia durante tale periodo;
− delle attività di recupero, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi / avvisi di addebito / atti esecutivi e ruoli / cartelle di pagamento) già scaduti prima del periodo di sospensione, con “congelamento” degli interessi di mora durante la sospensione.

L’art. 2, comma 1 del recente DL n. 99/2021, c.d. “Decreto Omnibus”, in vigore dal 30.6.2021, pubblicato sulla G.U. 30.6.2021, n. 155, stabilisce un’ulteriore proroga dei termini in materia di notifica delle cartelle di pagamento nonché di versamento delle relative somme.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE E ALTRI ATTI
Il Decreto in esame, modificando nuovamente l’art. 68, comma 1, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, proroga dal 30.6.2021 al 31.8.2021 la sospensione dei termini di versamento delle somme derivanti da:
O cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione
O avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010
O atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione
O atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910
O atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, Finanziaria 2020

Si rammenta che per effetto della previsione di cui all’art. 68, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 20.8.2020, n. 25/E risultano, di conseguenza, sospesi:
O i termini di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), relativi a carichi, affidati all’Agente della riscossione, derivanti da avvisi esecutivi dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Dogane e dell’INPS e da atti esecutivi di cui all’art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), ovvero da ruoli / cartelle, in scadenza nello stesso periodo (compresi quelli dilazionati ex art. 19, DPR n. 602/73), con conseguente “congelamento”, per la durata dello stesso periodo di sospensione, dell’applicazione degli interessi di mora ex art. 30, DPR n. 600/73;
O la notifica di nuove cartelle di pagamento (e, di conseguenza, le attività di recupero, anche coattivo), afferenti i carichi affidati prima dell’inizio del periodo di sospensione nonché durante tale periodo;
O le attività di recupero, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi / avvisi di addebito / atti esecutivi e ruoli / cartelle di pagamento) già scaduti prima del periodo di sospensione, con “congelamento” degli interessi di mora durante la sospensione.

Con particolare riguardo alla sospensione dei versamenti, la stessa originariamente opera(va) relativamente alle somme in scadenza nel periodo 8.3 – 31.5.2020.
I versamenti sospesi, dovendo essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, risulta(va)no dovuti entro il 30.6.2020.
Il termine finale di sospensione, originariamente fissato al 31.5, è stato più volte oggetto di proroga, con conseguente slittamento anche del termine di effettuazione dei versamenti sospesi.
Ora, come accennato, il DL n. 99/2021 proroga dal 30.6 al 31.8.2021 il termine di sospensione e, pertanto, i versamenti in scadenza nel periodo 8.3.2020 – 31.8.2021 dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30.9.2021.
NB Per i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa al 21.2.2020 nei Comuni della c.d. “zona rossa” di prima istituzione ex DPCM 1.3.2020, in base al comma 2-bis del citato art. 68, il termine iniziale di sospensione è individuato al 21.2. Quest’ultima opera quindi per i versamenti scadenti nel periodo 21.2.2020 – 31.8.2021.

Merita evidenziare che il mancato pagamento delle somme sospese entro il 30.9.2021 comporta la decadenza del piano di rateazione posto che le rate omesse risultano superiori al limite (10) tollerato.

Va comunque considerato che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione nelle FAQ presenti sul sito https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/faq-covid/ (alla data attuale non ancora aggiornate con le novità in esame) in alternativa al pagamento in unica soluzione consente di richiedere la rateizzazione.
NB La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate in scadenza nel periodo 8.3.2020 -31.8.2021. Le stesse dovranno essere versate entro il 30.9.2021.

Nel periodo di sospensione e, pertanto, ora fino al 31.8.2021, per effetto di quanto disposto dell’art. 153, DL n. 34/2020, non opera la previsione ex art. 48-bis, DPR n. 602/73 in base alla quale le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivo pari almeno a € 5.000.

PROROGA TERMINI DECADENZA / PRESCRIZIONE NOTIFICA CARTELLE
Per effetto dell’ampliamento dal 30.6 al 31.8.2021 del periodo di sospensione delle somme derivanti da cartelle / avvisi di accertamento, ecc. disposto dal comma 1 dell’art. 2 in esame la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza / prescrizione disposta dal comma 4-bis dell’art. 68, DL n. 18/2020 opera relativamente alla notifica di:
O cartelle di pagamento relative a entrate tributarie / non tributarie derivanti da affidamenti all’Agente della riscossione nel predetto periodo 8.3.2020 (o 21.2.2020) – 31.8.2021 (in luogo del 30.6.2021) e, successivamente, fino al 31.12.2021;
O cartelle di pagamento (escluse quelle riferite alle entrate degli Enti territoriali) derivanti da affidamenti all’Agente della riscossione anche successivamente al 31.12.2021, relative a:
– dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72;
– dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017, per le somme dovute ex artt. 19 e 20, TUIR;
– dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018, per le somme dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’art. 36-ter, DPR n. 600/73.

SOSPENSIONE COMPENSAZIONE CREDITI / DEBITI A RUOLO
Con la modifica dell’art. 145, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ad opera dell’art. 2, comma 2, lett. a), DL n. 99/2021 in esame è prorogata dal 30.4 al 31.8.2021 la previsione in base alla quale in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non è consentita la compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto ruolo di cui all’art. 28-ter, DPR n. 602/73.

• Art. 68, comma 1, DL n. 18/2020
• Art. 2, commi 1 e 2, lett. a), DL n. 99/2021

Potrebbe piacerti anche

I commenti sono chiusi.