Bonus mobili giovani coppie, i chiarimenti della Agenzia delle Entrate

Bonus mobili giovani coppie, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

La Legge di Stabilità 2016, oltre a prorogare per il 2016 le detrazioni del 50% e 65% previste, rispettivamente, per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e per gli interventi di riqualificazione energetica e adozione di misure antisismiche, ha introdotto una nuova detrazione IRPEF a favore delle giovani coppie, acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per l’acquisto di mobili destinati all’arredo della stessa.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 31.3.2016, n. 7/E ha fornito una serie di interessanti chiarimenti in merito alle “novità” introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, ossia:
• la proroga del bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici per l’arredo di immobili oggetto di interventi di recupero edilizio (50% su una spesa massima di € 10.000) per le spese sostenute fino al 31.12.2016;
• l’introduzione del nuovo bonus mobili giovani coppie.

PROROGA “BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI”
Come accennato è stato prorogato il riconoscimento del “bonus mobili ed elettrodomestici”, ossia della detrazione IRPEF del 50% su una spesa massima di € 10.000, riconosciuta ai soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di un intervento di recupero per il quale il contribuente fruisce della detrazione IRPEF.
La detrazione è quindi ora riconosciuta per le spese sostenute fino al 31.12.2016 (anziché fino al 31.12.2015).
Con riguardo a detta proroga, l’Agenzia chiarisce che possono usufruire dell’agevolazione “sia i contribuenti che sostengono spese per interventi di ristrutturazione dell’immobile nel 2016 sia i contribuenti che hanno sostenuto tali spese in anni precedenti, a decorrere dal 2012”.
Al riguardo l’Agenzia conferma che al fine di individuare gli interventi edilizi ai quali è subordinato il diritto alla detrazione in esame, rilevano le spese sostenute dal 26.6.2012, per le quali la detrazione spetta nella misura del 50% e con il maggior limite di € 96.000 di spese ammissibili.

Con riferimento al limite massimo di spesa agevolabile, l’Agenzia richiama la Circolare 14.3.2014, n. 11/E, nella quale è stato precisato che dal “tenore letterale della norma, l’ammontare complessivo della spesa per i mobili ammessa alla detrazione, pari a 10.000 euro, deve essere calcolato considerando le spese sostenute nel corso dell’intero arco temporale di vigenza dell’agevolazione, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che abbiano interessato l’unità immobiliare”.
Nella Circolare in esame l’Agenzia rivede le possibili modalità di pagamento ammettendo l’utilizzo di un bonifico “ordinario” (senza ritenuta operata da banca / Poste) per il pagamento delle spese agevolabili per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, superando quanto sostenuto in precedenza nella citata Circolare n. 29/E nella quale era stato precisato che i soggetti interessati dovevano “eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati”.

BONUS MOBILI GIOVANI COPPIE
Come accennato, il comma 75 della Legge di Stabilità 2016 introduce una nuova detrazione IRPEF:
• riservata alle giovani coppie:
− coniugi ovvero conviventi more uxorio da almeno 3 anni;
− in cui almeno uno dei 2 non abbia superato i 35 anni di età;
− acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione;
• pari al 50%, su una spesa massima di € 16.000, per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione.
Dette spese devono essere sostenute dall’1.1 al 31.12.2016 e la detrazione va ripartita in 10 quote annuali.

SOGGETTI BENEFICIARI DELLA DETRAZIONE
Con riguardo ai requisiti che devono sussistere in capo ai soggetti beneficiari, l’Agenzia precisa innanzitutto che gli stessi “si considerano soddisfatti se sono presenti nell’anno di vigenza dell’agevolazione, indipendentemente dal giorno o dal mese di realizzazione. La sussistenza di tali requisiti può essere quindi anteriore o successiva alla data di acquisto dei mobili”.
Con riguardo alle condizioni di accesso sopra accennate, sono fornite le seguenti precisazioni.

-Coppia coniugata conviventi more uxorio

Con riguardo alla coppia:
• coniugata, non rileva il requisito di durata del matrimonio, in quanto è sufficiente che i soggetti risultino coniugati nel 2016;
• convivente more uxorio, la convivenza deve durare da almeno 3 anni e risultare soddisfatta nel 2016.
L’attestazione di tale status può essere effettuata tramite:
− iscrizione dei 2 componenti nello stesso stato di famiglia;
− un’autocertificazione resa tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex DPR n. 445/2000.

-Verifica superamento 35 anni
Il requisito anagrafico si intende rispettato dal componente che compie 35 anni nel 2016, a prescindere dal giorno al fine di “non creare disparità di trattamento in base alla data di compleanno”.

-Acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale
L’acquisto dell’unità immobiliare, “in assenza di diversa prescrizione normativa”, può essere:
• a titolo oneroso / gratuito;
• effettuato da entrambi i coniugi / conviventi o da uno solo di essi. In tale seconda ipotesi “l’acquisto va realizzato dal componente che caratterizza anagraficamente la giovane coppia e quindi dal componente che non abbia superato il 35° anno d’età nel 2016”.
Con riguardo al momento di effettuazione dell’acquisto, va considerato l’acquisto effettuato non solo nel 2016 ma anche nel 2015.
Infine, relativamente al termine entro cui l’immobile deve essere destinato ad abitazione principale da entrambi i componenti la giovane coppia, è previsto che “tale destinazione debba sussistere in linea di principio nell’anno 2016”.
Tuttavia, in considerazione del fatto che tra l’acquisto dell’immobile e la sua destinazione ad abitazione principale possa intercorrere un certo periodo di tempo, con riguardo agli immobili acquistati nel 2016, gli stessi possono essere destinati ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
A tal fine l’Agenzia fa espresso riferimento soltanto al mod. UNICO 2017 PF (30.9).
Per i soggetti che utilizzano il mod. 730 detto termine si ritiene individuabile con la relativa scadenza.
BENI AGEVOLABILI
Come accennato, la detrazione in esame è riconosciuta per le spese:
• sostenute dall’1.1 al 31.12.2016;
• per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione principale della giovane coppia.
Momento dell’acquisto
Relativamente al momento dell’acquisto dei suddetti beni, l’Agenzia evidenzia che lo stesso può essere effettuato anche prima che si verifichino i requisiti soggettivi sopra esposti. In particolare, se una coppia coniugata:
• acquista i mobili a marzo 2016;
• stipula il rogito di acquisto dell’unità immobiliare ad ottobre 2016, nel rispetto del requisito anagrafico; ha diritto alla detrazione a condizione che “l’unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale di entrambi, entro il termine per la presentazione dei redditi relativa all’anno 2016”.
Tipologia di beni
Dopo aver evidenziato che il bonus spetta esclusivamente per “l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione principale della giovane coppia ma non anche per le spese per l’acquisto di grandi elettrodomestici”, l’Agenzia, in virtù dell’analogia con il “bonus mobili ed elettrodomestici” rinvia, ai fini dell’individuazione dei mobili agevolabili, ai chiarimenti forniti nella citata Circolare n. 29/E in base alla quale:
• i mobili devono essere nuovi;
• sono agevolabili, ad esempio, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile;
• non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
AMMONTARE MASSIMO SPESA DETRAIBILE
Come accennato, ai sensi del citato comma 75, la detrazione in esame:
• spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2016;
• è calcolata su una spesa complessiva non superiore a € 16.000;
• va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Acquirente dei mobili
Al fine di usufruire della detrazione in esame, è chiarito che è irrilevante il componente della coppia che acquista i mobili. Le spese possono quindi essere sostenute:
• da parte di entrambi i componenti la giovane coppia;
• da uno solo dei componenti la giovane coppia, anche se:
− diverso dal proprietario dell’immobile;
− ha superato i 35 anni.
Ammontare massimo della spesa
È chiarito che l’ammontare massimo di spesa su cui calcolare la detrazione va riferito alla coppia.
Conseguentemente in presenza di spese sostenute da entrambi i coniugi / conviventi di importo superiore a € 16.000, la detrazione va:
• calcolata su tale ammontare massimo (da riferire all’unità abitativa);
• ripartita fra i componenti della coppia, in base all’effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.
ADEMPIMENTI
Con riguardo alle modalità di pagamento, l’Agenzia, nella Circolare in esame, chiarisce che il pagamento può essere effettuato tramite bonifico “ordinario” o carta di credito / debito, mentre non sono ammessi pagamenti mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
L’Agenzia specifica infatti che “non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste s.p.a. … (bonifico soggetto a ritenuta)”, obbligatorio per poter beneficiare della detrazione riferita alle spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.
Nel caso in cui il pagamento dei mobili sia effettuato mediante carte di credito / debito, l’Agenzia conferma che la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito / debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione mentre non ha rilevanza il giorno di addebito sul c/c del titolare.
Documentazione
Nella Circolare in esame l’Agenzia, richiamando le citate Circolari n. 29/E e 11/E, precisa che le spese vanno “documentate” conservando:
• la documentazione relativa al pagamento (ricevute dei bonifici o di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito / debito, documentazione di addebito sul c/c);
• le fatture di acquisto / scontrini parlanti.
CUMULABILITÀ
Come espressamente previsto dal citato comma 75, la detrazione in esame non è cumulabile con il “bonus mobili ed elettrodomestici”.
Tale incumulabilità, precisa l’Agenzia “va intesa nel senso che non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l’arredo della medesima unità abitativa”.
Conseguentemente, se la coppia / uno solo dei componenti beneficia, anche parzialmente, del “bonus mobili ed elettrodomestici” con riferimento ad acquisti effettuati nel periodo 6.6.2013 –31.12.2016:
• non può beneficiare del bonus “mobili giovani coppie”, per l’arredo dello stesso immobile;
• può beneficiare del bonus “mobili giovani coppie” (e quindi di entrambe le agevolazioni, nel rispetto delle relative prescrizioni) se i mobili acquistati sono destinati all’arredo di un’unità abitativa diversa.
Tale criterio, precisa l’Agenzia, è infatti “coerente con il fatto che il bonus mobili e grandi elettrodomestici può essere fruito nell’importo massimo di spesa ammessa alla detrazione per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione”.

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