Accordo welfare dirigenti terziario: gestione del credito

Accordo welfare dirigenti terziario – indicazioni in merito alla gestione del credito

Con riferimento all’accordo del 12 aprile 2023 tra Confcommercio e Manageritalia che ha introdotto per i dirigenti, limitatamente agli anni 2024 e 2025, un credito welfare obbligatorio minimo di importo pari a 1.000 euro per ogni annualità fruibile dal dirigente tramite la piattaforma welfare Cfmt, si forniscono indicazioni e istruzioni gestionali.

Destinazione e accesso ai servizi Cfmt (welfare dirigenti terziario)
L’attivazione della piattaforma Cfmt decorrerà a partire dal mese di gennaio 2024 e verrà gestita esclusivamente da Cfmt, non prevedendo costi aggiuntivi per le imprese. Il credito welfare potrà essere utilizzato dal Dirigente a partire dal 15 gennaio di ciascun anno, nel perimetro dei servizi attualmente definiti:
– Versamenti di previdenza complementare al Fondo Mario Negri;
– Attivazione di pacchetti prevenzione per i familiari, tramite alcune strutture sanitarie convenzionate con il Fasdac e presenti in piattaforma CFMT;
– Acquisto di una copertura integrativa al Fasdac per il dirigente e familiari con la Cassa sanitaria Carlo De Lellis;
– Acquisto di corsi di formazione per i familiari anche non conviventi.
Per ogni destinazione del credito welfare, a seguito della scelta da parte del dirigente di uno o più dei servizi previsti, la piattaforma welfare Cfmt comunicherà all’azienda le modalità per il pagamento all’Ente prescelto (Mario Negri, Cassa De Lellis, Struttura sanitaria convenzionata Fasdac e CFMT, Soggetto erogatore corso di formazione).

Credito welfare dirigenti terziario
Il credito welfare spetta a tutti i dirigenti con contratto a tempo indeterminato, determinato o part-time. In caso di nuova assunzione o nomina di un dirigente in corso d’anno, sia con contratto a tempo indeterminato che con contratto a termine, il credito welfare sarà proporzionato in dodicesimi, in base ai mesi di servizio nell’anno di competenza. Ai fini del calcolo della mensilità di spettanza, si considera mese intero la frazione pari o superiore a quindici giorni.
Nel caso in cui un contratto a tempo determinato venga prorogato in corso d’anno, dovrà essere integrata la quota del credito welfare in proporzione ai mesi di servizio. Nell’ipotesi in cui un dirigente abbia instaurato due rapporti di lavoro part-time con aziende che applicano il CCNL del terziario, solo il datore di lavoro che si farà carico interamente dell’onere contributivo ai Fondi ed Enti contrattuali dovrà riconoscere il credito welfare contrattuale. Nella situazione di aspettativa non retribuita nel corso dell’anno, il dirigente avrà a disposizione l’importo del contributo welfare proporzionato ai mesi di servizio, salvo il caso non abbia già speso il proprio credito prima dell’inizio del periodo di aspettativa; se invece la stessa ricorrerà al 1° gennaio dell’anno, il credito welfare verrà riconosciuto solo alla ripresa dell’attività lavorativa, sempre proporzionato in base ai mesi di servizio nell’anno di competenza. Il periodo coperto dall’indennità sostitutiva del preavviso non comporta l’attribuzione del credito welfare per le relative mensilità. Nell’eventualità in cui il dirigente, in seguito a nuova assunzione, rientrasse in servizio nel corso dell’anno, verrà attribuito il credito in proporzione, in base alla data di assunzione. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa, in corso d’anno, il dirigente che non avrà ancora speso in tutto o in parte il suo credito, non potrà più spenderlo; viceversa, se avesse speso l’intero importo, l’azienda non potrà procedere al recupero in relazione ai mesi di servizio non effettuati nell’anno. Nell’ipotesi in cui un’azienda, in corso d’anno, cambi il CCNL attribuito al rapporto di lavoro dei dirigenti, rimanendo nel perimetro del terziario, agli stessi verrà assegnato l’importo più alto. Poiché l’evidenza della cessazione del dirigente potrebbe avvenire tardivamente, per ritardi nella comunicazione al SUID o per i necessari tempi di lavorazione, qualora il dirigente utilizzasse il credito welfare in tale arco temporale, spetterà all’azienda rettificare l’errato payroll generato dalla piattaforma.

Modalità di gestione welfare dirigenti terziario
Le aziende non avranno alcun onere amministrativo poiché il credito welfare contrattuale verrà inserito automaticamente in piattaforma Cfmt dal 1° gennaio di ogni anno per ogni dirigente in forza che potrà iniziare a spenderlo dal 15 gennaio in poi. A fronte della destinazione del credito, totale o parziale, da parte del dirigente verso i servizi previsti, sarà comunicato all’azienda la scelta del dirigente e le indicazioni per il pagamento del relativo importo corrispondente. Il pagamento del servizio richiesto da parte dell’azienda dovrà trovare poi evidenza nel cedolino del dirigente secondo le disposizioni normative in materia. Il dirigente avrà tempo tutto l’anno 2024, e anche quello successivo, per scegliere la destinazione del credito welfare. Nel caso in cui un dirigente, a fine 2024, non abbia speso tutto o parte del contributo welfare previsto dal CCNL, potrà scegliere se rinviare il credito all’anno successivo oppure destinarlo al Fondo Mario Negri. In caso di mancata comunicazione sulla destinazione dell’importo welfare residuo al 31.12.2024, lo stesso verrà riaccreditato nel 2025.
Se alla cessazione del rapporto di lavoro il dirigente non avesse provveduto a spendere l’intero credito, quest’ultimo verrà azzerato. Al 31.12.2025, in assenza di accordi tra azienda e dirigente e/o di diverse comunicazioni pervenute dal dirigente stesso, il credito residuo verrà destinato al Fondo Mario Negri.

Aumento del credito welfare
Il datore di lavoro potrà altresì accreditare nella piattaforma Cfmt importi aggiuntivi rispetto a quelli minimi stabiliti dal CCNL, mediante sottoscrizione di un apposito regolamento aziendale. Tale maggior credito welfare potrà essere fruito dal dirigente scegliendo servizi di welfare contrattuale tra quelli presenti sulla piattaforma CFMT. Inoltre, nell’ambito delle politiche aziendali di welfare e sempre in aggiunta al credito welfare minimo contrattuale, le aziende potranno ovviamente offrire gli altri servizi di welfare aziendale di cui all’art. 51, comma 2, del Tuir (principalmente, viaggi e tempo libero, abbonamenti trasporto pubblico locale per dipendenti e familiari, somme e servizi di educazione e istruzione e connessi per i familiari) mediante accordi con uno dei provider/piattaforme presenti sul mercato. Il credito welfare riconosciuto tramite le suddette piattaforme non potrà essere utilizzato dal Dirigente per acquistare i servizi disponibili sulla piattaforma Cfmt, ad eccezione della possibilità di devolvere l’eventuale credito residuo al Fondo Mario Negri, ai fini dell’implementazione della previdenza complementare.

Conferimento del credito welfare alla previdenza complementare(Fondo Mario Negri)
Il dirigente può destinare, in tutto o in parte, al Fondo Mario Negri il proprio credito welfare fino ad un massimo di 5.000 euro annui e soggetti ad una trattenuta del 2%. Si ricorda che sugli importi conferiti è dovuto, a carico del datore di lavoro, il contributo di solidarietà INPS del 10%.
Conferimento del credito welfare all’assistenza sanitaria integrativa (Strutture sanitarie convenzionate Fasdac presenti in piattaforma – Cassa sanitaria Carlo de Lellis)
Il dirigente può destinare, in tutto o in parte, ad una struttura sanitaria convenzionata con il Fasdac e presente in piattaforma e/o alla Cassa sanitaria Carlo de Lellis il proprio credito welfare. Nel caso la scelta ricada sul versamento per la copertura integrativa tramite Cassa sanitaria Carlo de Lellis si precisa che, tenuto conto che il premio LTC comprensivo nei versamenti contrattuali al Fasdac è pari attualmente a € 206,60, il limite di deducibilità fiscale in capo al dirigente risulta essere pari a € 532,49.
Si forniranno maggiori dettagli operativi in merito con successive comunicazioni congiuntamente al CFMT.

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