Assenza lunga per malattia: visita medica obbligatoria

Visita medica obbligatoria in caso di assenza lunga per malattia

La legge 81/08, chiamata anche Testo Unico Salute e Sicurezza sul lavoro stabilisce che all’interno della Sorveglianza Sanitaria è compresa anche la visita medica per il rientro dopo 60 giorni di assenza.

Il lavoratore (con mansione soggetta a Sorveglianza Sanitaria) assente da lavoro per motivi di salute, a causa di malattia o infortunio, per una durata superiore a 60 giorni continuativi, deve svolgere una visita medica di idoneità specifica alla mansione, prima di poter riprendere la sua attività in totale sicurezza.

La visita medica può essere svolta solo dal Medico Competente Aziendale, è necessaria per stabilire la Salute del lavoratore e per verificare se sia idoneo a svolgere la mansione che gli è stata affidata.

Al termine della visita medica, il Medico Competente può rilasciare o non rilasciare l’idoneità, in questo secondo caso si possono verificare due casistiche:

– si stabiliscono delle limitazioni temporanee, per salvaguardare la salute del lavoratore, ed il Datore di Lavoro deve affidare una mansione alternativa, sempre nel ambito di lavoro del dipendente, che sia approvata dal Medico Competente.

– si stabilisce l’inidoneità permanente, ed il Datore di Lavoro deve cambiare la mansione del lavoratore, sempre su approvazione del Medico Competente.

Se non dovessero esserci possibilità di altra mansione, il datore di lavoro può procedere al licenziamento.

Il lavoratore che non ha ottenuto il giudizio di idoneità dal medico competente ha diritto di fare ricorso all’Organo di Vigilanza territoriale.

L’organo competente, dopo aver fatto le sue valutazioni, in alcuni casi potrà rivedere il giudizio del medico e quindi permettere il rientro a lavoro.

Il periodo intercorrente tra il rientro dalla malattia e la visita medica può essere organizzato attraverso la copertura con permessi/ROL/ferie/banca ore/aspettativa non retribuita.

Si ricorda che secondo il DL 81/2008 la Sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti i lavoratori che svolgono mansioni per le quali nel DVR dell’Azienda sono indicati dei rischi professionali.

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