Congedo parentale 2023: le novità introdotte

Congedo parentale 2023
Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro del genitore.
Il congedo parentale consiste in un periodo di astensione facoltativa dal lavoro che spetta alla madre o al padre lavoratore (dipendente, iscritto alla gestione separata INPS o autonomo). Può essere richiesto dopo il termine del congedo di maternità obbligatorio e fino al compimento dei 12 anni del bambino per i dipendenti. Come per la maternità anticipata per gravidanza a rischio non è una prestazione automatica, ma va presentata apposita domanda.
Dal 13 agosto 2022, come detto sopra, alcune regole relative al congedo parentale sono cambiate in seguito alle novità introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105. Il decreto in oggetto aumenta il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti, portandolo da sei mesi a nove mesi totali. Inoltre riconosce anche ai padri lavoratori autonomi il diritto al congedo parentale. Infine porta a 12 anni il limite di età entro cui il genitore può fruire del congedo parentale (in precedenza era 9 per i dipendenti e iscritti alla gestione separata).
Le tabelle sono reperibili nella circolare INPS 122/2022.
Ultima novità in ordine cronologico relativamente al congedo parentale è l’aumento dal 30 all’80% della retribuzione spettante per il primo mese di congedo parentale. La novella normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 è stata poi recepita e illustrata dall’INPS prima con la circolare 4 del 16 gennaio 2023 con i primi chiarimenti in merito e poi con la circolare 45 del 16 maggio 2023.
Il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.
Questa mensilità può essere fruita dal 1° gennaio 2023 e comunque entro i 6 anni del bambino (o del suo ingresso in famiglia). Le successive mensilità possono invece essere fruite entro i 12 anni.
Quindi questa mensilità particolare con l’80% della retribuzione non spetta:
a chi ha già fruito del primo mese di congedo parentale entro il 31 dicembre 2022,
per i figli con età superiore ai 6 anni (o se sono già passati 6 anni dal suo ingresso in famiglia).
La maternità facoltativa ha una struttura molto flessibile tanto che oltre ad essere fruito in un’unica soluzione, vi è la possibilità di frazionarlo:
 in mesi,
 giorni,
 ad ore.
I genitori possono quindi scegliere la modalità di fruizione ed anche alternarla. Questo significa che giornate o mesi di congedo potranno alternarsi a periodi in cui la fruizione è oraria.
Il congedo facoltativo è frazionato qualora tra un periodo e l’altro viene effettuata una ripresa effettiva dell’attività lavorativa anche solo di un giorno. Ne consegue che nel caso di fruizione del congedo dal lunedì al giovedì, il sabato e la domenica non sono da includere nel computo dei giorni di congedo, fermo restando la corretta presentazione della modulistica indicante i giorni precisi di congedo.

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