Contratto di apprendistato, definiti i profili

Regione Lombardia ha provveduto a definire la disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato e ha aggiornato il Quadro Regionale di Standard Professionali.
In seguito al riordino della disciplina sull’apprendistato previsto dal D.Lgs. n. 81/2015, la regione (delibera R.L. n. 4676 del 23 dicembre 2015) ha disposto che:
• l’apprendista deve essere avviato alla formazione nella fase iniziale del contratto di apprendistato e comunque entro 6 mesi dalla data di assunzione;
• nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi dell’offerta formativa pubblica finanziata può provvedere ad erogare direttamente la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali a condizione di disporre di luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi o di risorse umane con adeguate capacità e competenze, comprovate dal possesso di titolo di studio di livello almeno pari a quello dell’apprendista oppure da esperienza lavorativa almeno biennale in attività commessa ai contenuti dei moduli formativi erogati.
Inoltre, la Regione ha emanato il decreto n. 11809 del 23 dicembre c.a., con il quale ha aggiornato il Quadro Regionale di Standard Professionali (QRSP), in coerenza con il Repertorio nazionale/Quadro nazionale, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015, integrando le sezioni delle Competenze di Base e Trasversali da utilizzare al fine della predisposizione del Piano formativo individuale per l’apprendistato professionalizzante.
Tale Piano Formativo Individuale – PFP – deve essere contenuto nel contratto di apprendistato.

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