Utilizzo del contante e pagamenti elettronici

Utilizzo del contante e pagamenti elettronici. Su questi due capitoli interviene la Legge di Stabilità 2016

LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE
Con la modifica dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 è aumentato da € 1.000 a € 3.000 il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / libretti di deposito bancari o postali al portatore / titoli al portatore in euro o in valuta estera.
In sede di approvazione è stato previsto che relativamente al servizio di rimessa di denaro ex art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010 (c.d. “Money transfer”) la soglia rimane pari a € 1.000.
È prevista altresì l’abrogazione delle seguenti disposizioni:
• art. 12, comma 1.1., DL n. 201/2011 che prevede(va) l’obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative in forme e modalità diverse dal contante;
• art. 32-bis, comma 4, DL n. 133/2014 che prevede(va) l’obbligo da parte dei soggetti della filiera dell’autotrasporto di pagare il corrispettivo delle prestazioni di trasporto di merci su strada, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto.
ESTENSIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI
L’obbligo di “accettare” i pagamenti tramite POS da parte dei soggetti esercenti l’attività di vendita / servizi è stato esteso alle carte di credito ed opera a prescindere dall’importo (è stato eliminato il riferimento agli importi minimi).
Il predetto obbligo può essere disatteso in caso di “oggettiva impossibilità tecnica”.
Merita sottolineare che con un apposito DM saranno fissate oltre alle modalità attuative anche le sanzioni applicabili in caso di violazione del predetto obbligo.
Le modalità di pagamento in esame, inoltre, saranno estese dall’1.7.2016, anche al pagamento del parcheggio nelle “aree blu”.

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