L’offerta di conciliazione in caso di licenziamento: ecco come funziona

L’offerta di conciliazione in caso di licenziamento del lavoratore è una procedura contenuta nell’articolo 6 del DL sul contratto a tutele crescenti e riguarda solo i nuovi assunti (operai e impiegati) a partire dal 7 marzo 2015.
La procedura è stata introdotta come uno strumento utile ad agevolare la risoluzione stragiudiziale delle controversie sul lavoro e quindi sui licenziamenti in modo da evitare ove possibile il ricorso al Tribunale del Lavoro da parte del lavoratore e consiste nella possibilità del datore di lavoro di offrire una somma esente da tassazione Irpef e da contribuzione obbligatoria previdenziale.
L’importo deve essere erogato con assegno circolare ed è pari ad una mensilità dell’ultima retribuzione per ogni anno di servizio, per un minimo di 2 mesi e fino ad un massimo di 18 mesi + indennità NASPI 2016.
Le aziende con meno di 15 dipendenti possono invece offrire al dipendente in sede di conciliazione una somma dimezzata non superiore a 6 mesi.
Se il lavoratore accetta l’offerta, il rapporto di lavoro cessa definitivamente e rinuncia ad impugnare il licenziamento, anche qualora l’abbia già proposta.

L’offerta è facoltativa ed il datore di lavoro la deve obbligatoriamente proporre al lavoratore entro 60 giorni dalla data di licenziamento per evitare di andare in Giudizio, la stessa deve essere sottoscritta per accettazione in una delle sedi protette individuate dalle legge che sono:
Commissione provinciale di conciliazione;
Sede sindacale;
Organismi di certificazione;
Enti bilaterali, Province, se costituite le commissioni;
Direzioni del Lavoro;
Ordini provinciali dei Consulenti del Lavoro.
Una volta effettuata la proposta di conciliazione, il datore di lavoro deve procedere alla comunicazione di cessazione integrativa per via telematica, previa registrazione al sistema.
L’offerta deve essere inserita su Unilav_conciliazione: il datore di lavoro per attuare l’offerta di conciliazione prevista dal D.Lgs. n. 23/2015, deve utilizzare la procedura telematica del sistema Unilav_conciliazione ed inserire il codice della CO del rapporto di lavoro, rilasciato dal sistema dopo la trasmissione della Comunicazione obbligatoria (effettuata entro 5 giorni dal licenziamento). Una volta inserito il suddetto codice, il sistema apre in automatico i dati indicati nel modello Unilav_Cess e il datore di lavoro deve semplicemente compilare gli altri due campi che sono: data di proposto dell’offerta di conciliazione, esito SI/NO dell’offerta e indicazione della sede di conciliazione presso la quale è stata presentata l’offerta.
Ricordiamo che la procedura di licenziamento prevede che il datore di lavoro debba prima effettuare la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto da effettuarsi entro 5 giorni dalla data di cessazione, successivamente dovrà integrare questa con un’altra comunicazione, da fare invece entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, contenente l’indicazione dell’avvenuta o della mancata conciliazione. Tali comunicazioni, vanno quindi inviate per via telematica attraverso il nuovo modello “Unilav_Cess” sul sito Cliclavoro.

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