Spreco alimentare, approvata la legge: le principali disposizioni

La legge sullo spreco alimentare è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2016 ( Legge 19 agosto 2016, n. 166 “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”) le cui disposizioni sono entrate in vigore dal 14 settembre 2016.
La nuova legge sullo spreco alimentare persegue i seguenti obiettivi:
• recupero e donazione delle eccedenze di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti;
• contribuire alla riduzione della produzione di rifiuti alimentari, farmaceutici e di altro tipo durante le fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti.
La Legge dispone che i prodotti che vengono scartati per motivi diversi da quelli che possono diminuire il livello elevato di sicurezza per il cittadino (ad esempio motivi estetici, errori nella programmazione della produzione, alterazioni dell’imballaggio secondario senza inficiare le idonee condizioni di conservazione, prodotti confiscati, ecc), nonché l’ efficacia, nel caso di medicinali, possono essere ceduti gratuitamente a soggetti donatari che destinano prioritariamente tali prodotti a favore di persone indigenti.
Per “soggetti donatari” si intendono gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
PRODOTTI ALIMENTARI
Come disposto dalla legge per “eccedenze alimentari” si intendono i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell’imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.
Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali o per il compostaggio.
PRODOTTI FARMACEUTICI
Per quanto riguarda i prodotti farmaceutici, l’articolo 15 della legge in oggetto stabilisce che, con decreto del solo Ministero della Salute da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, saranno stabilite le modalità di donazione di medicinali non utilizzati, le procedure volte alla tracciabilità dei lotti ed i requisiti dei locali e delle attrezzature in modo da garantire la qualità, la sicurezza e l’efficacia originaria.
Sono esclusi dalla donazione alcuni tipi di farmaci come quelli contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, quelli da conservare in frigorifero e quelli dispensabili solo da strutture ospedaliere. Possono essere donati solo medicinali in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità.
PRODOTTI DI ABBIGLIAMENTO
La distribuzione di articoli ed accessori di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale è disciplinata dall’articolo 14 della legge in oggetto, il quale prevede che si considerano cessioni a titolo gratuito di articoli e di accessori di abbigliamento usati quelle in cui i medesimi articoli ed accessori siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti donatari.
Sono stati inoltre previsti benefici fiscali per chi cede a titolo gratuito prodotti alimentari ad indigenti. Infatti per incentivare chi dona agli indigenti i Comuni possono applicare una riduzione della TARI proporzionata alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita ed oggetto della donazione.
L’articolo 16 prevede una comunicazione telematica mensile delle cessioni gratuite, per le quali è prevista l’esenzione dell’imposta ai sensi del comma 12, art. 10, DPR 633/1972, al fine di evitare che i partecipanti possano sfruttare in maniera impropria i vantaggi, anche fiscali, che la legge connette alla cessione.
La comunicazione telematica deve essere presentata all’amministrazione finanziaria o ai comandi del Corpo della guardia di finanza competenti entro la fine del mese a cui si riferiscono le donazioni, secondo modalità che verranno stabilite dall’Agenzia delle entrate. Le informazioni da indicare sono le seguenti: data, ora e luogo di inizio del trasporto, luogo di destinazione finale dei beni e ammontare complessivo dei beni donati calcolato sulla base dell’ultimo prezzo di vendita.
Tale comunicazione può non essere inviata se il valore dei beni ceduti non supera i 15.000 euro per ogni singola donazione nel corso del mese a cui si riferisce. Per le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili si è esonerati dall’obbligo di comunicazione.
La comunicazione telematica è valida anche ai fini dell’applicazione del comma 15, art. 6, L. 133/1999 così come modificato dal comma 6 dello stesso articolo. In virtù di tali modifiche si consente di detrarre l’IVA pagata sui prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza, se detti prodotti sono ceduti gratuitamente a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS; la norma li considera infatti distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.
Il provvedimento introduce altre novità in materia fiscale:
– aggiunge i prodotti ai fini di solidarietà sociale che verranno individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di cui al comma 7, dell’art.16, alla totale deducibilità dal reddito dei costi di produzione o di acquisto delle derrate alimentari e dei prodotti farmaceutici che in alternativa sarebbero eliminati dal commercio. La stessa disposizione è prevista per i beni non di lusso che presentano imperfezioni, ma che risultano ancora idonei all’uso, seppur necessariamente esclusi dal mercato o destinati alla distruzione, qualora il costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto non sia superiore al 5% del reddito di impresa dichiarato;
– la platea originariamente composta dalle sole ONLUS viene estesa ai soggetti donatari di cui all’art. 2;
– quanto sopra disposto si applica a condizione che la produzione o il commercio di tali beni rientrino nell’attività propria dell’impresa e che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto ovvero un documento equipollente, contenente l’indicazione della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti;
– la condizione necessaria per godere dei benefici di cui sopra secondo quanto disposto al comma 4, D.lgs 460/1997 viene modificata prevedendo che il soggetto beneficiario effettui un’apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti con l’indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o di documenti equipollenti corrispondenti ad ogni cessione, e in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali, e che, a pena di decadenza dai benefìci fiscali previsti dal presente decreto, ne realizzi l’effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro. Tale dichiarazione deve essere conservata agli atti dell’impresa cedente.

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