Decreto ristori Agenzie di viaggi e Tour Operator

Il Ministero del turismo ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale la comunicazione con la quale rende noto il testo del Decreto del Ministero del Turismo prot. 12331/23 del 28/06/2023 – di concerto con il MEF – che applica le disposizioni dell’articolo 4 comma 1 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4.
Quest’ultima disposizione prevedeva infatti che la dotazione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, istituito dall’articolo 1 comma 366 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), venisse incrementata di 105 milioni di euro per l’anno 2022, di cui 39 milioni per misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e tour operator che avessero subito una diminuzione media del fatturato nell’anno 2021 di almeno il 30% rispetto alla media del fatturato dell’anno 2019.
Il decreto ministeriale in esame, alla cui lettura si rinvia, individua all’articolo 2 i beneficiari della misura di ristoro – agenzie di viaggi e tour operator quindi soggetti con attività primaria o prevalente identificata dai codici ATECO 79.1, 79.11 o 79.12 , elencando i requisiti di cui tali soggetti devono essere in possesso, tra i quali richiamiamo l’essere in regola con gli obblighi protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché in possesso di contrato di assicurazione R.C. per tutte le annualità dal 2019 al 2023 come previsto dal c.d. Codice del turismo.
Potranno accedere al ristoro le attività che abbiano subito una diminuzione di fatturato e corrispettivi non inferiore al 30% nell’anno 2021 rispetto al 2019, nonché quelle costituite o autorizzate dal 1 gennaio 2020 al 27 gennaio 2022 (alle quali mancherebbe il termine di raffronto con i dati del 2019) purché in possesso di contratto di assicurazione R.C. per tutte le annualità dalla costituzione al 2023.
L’articolo 3 identifica, nel dettaglio delle diverse dimensioni e tipologie di attività di questa categoria di operatori turistici, le modalità secondo cui calcolare il valore della riduzione di fatturato e corrispettivi a cui applicare coefficienti differenziati per il calcolo del ristoro richiedibile.
Una piattaforma informatica appositamente messa a disposizione dal Ministero del turismo entro 30 giorni dalla registrazione, da parte della Corte dei conti, del provvedimento in esame – recita l’articolo 4 – consentirà di presentare le domande secondo le modalità specificate

 

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