Split payment: proroga fino al 30 giugno 2026

Con la pubblicazione sulla G.U.U.E. della specifica Decisione del Consiglio UE è stata ufficializzata la proroga fino al 30.6.2026, concessa all’Italia, per l’applicazione dello split payment per le cessioni / prestazioni a favore delle Amministrazioni Pubbliche e delle società / Enti ad esse “collegati”.
Conseguentemente, tale modalità di assolvimento dell’IVA continuerà a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino alla predetta data.
Merita evidenziare che con tale Decisione è stato inoltre stabilito che, per le operazioni effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB identificate ai fini IVA, lo split payment sarà applicabile solo fino al 30.6.2025; è infatti disposto che dall’1.7.2025 dette società non rientrano più tra i soggetti interessati da tale meccanismo.

Lo split payment previsto dall’art. 17-ter, DPR n. 633/72 e disciplinato dal DM 23.1.2015 prevede il versamento dell’IVA all’Erario da parte del cliente rappresentato da un’Amministrazione pubblica di cui all’art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009 ovvero da un Ente / società “collegata” alla Pubblica Amministrazione:
a) Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
b) Fondazioni partecipate dalle predette Amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
c) Società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 2, C.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
d) Società controllate, direttamente o indirettamente, ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. dalle predette Amministrazioni pubbliche o dai predetti enti / società di cui alle lett. a), b), c) ed e);
e) Società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle predette Amministrazioni pubbliche o da enti / società di cui alle lett. a), b), c) e d).

Tale meccanismo trova inoltre applicazione per le operazioni effettuate a favore di Società quotate inserite nell’Indice FTSE MIB, identificate ai fini IVA.

Al fine di verificare, in base all’acquirente, l’applicazione o meno dello split payment va fatto riferimento agli elenchi stilati dal MEF, annualmente aggiornati e pubblicati sul sito Internet https://www1.finanze. gov.it/finanze3/split_payment/public/#/archivio2023
Si rammenta che lo split payment non è applicabile ai compensi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto / d’imposta ex art. 25, DPR n. 600/73. Ciò comporta, ad esempio, che il meccanismo non è applicabile da un lavoratore autonomo.
Considerato che lo split payment è una misura “in deroga” rispetto alle regole ordinariamente previste dalla normativa IVA comunitaria, l’applicazione dello stesso è subordinata al rilascio di una specifica autorizzazione da parte dell’UE, ai sensi dell’art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE, che è stata così “rinnovata” nel corso del tempo:
O fino al 31.12.2017 con la Decisione 14.7.2015, n. 2015/1401 (G.U. dell’UE 18.8.2015);
O fino al 30.6.2020 con la Decisione 25.4.2017, n. 2017/784 (G.U. dell’UE 6.5.2017);
O fino al 30.6.2023 con la Decisione 24.7.2020, n. 2020/1105 (G.U. dell’UE 28.7.2020).

APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT FINO AL 30.6.2026
Ora, con la pubblicazione sulla G.U. dell’UE 27.7.2023 della Decisione 25.7.2023, n. 2023/1552, come anticipato dal MEF con il Comunicato stampa 9.5.2023, n. 75, il Consiglio UE ha autorizzato l’Italia a proseguire, senza soluzione di continuità, con l’applicazione dello split payment fino al 30.6.2026.

SPLIT PAYMENT FINO AL 30.6.2025 PER OPERAZIONI A SOCIETÀ QUOTATE
Merita evidenziare che, con riferimento alle operazioni effettuate a favore delle Società quotate inserite nell’Indice FTSE MIB, identificate ai fini IVA, la Decisione n. 2023/1552 in esame dispone che tali società non rientreranno più tra i soggetti interessati dallo split payment a decorrere dall’1.7.2025. Per le operazioni con tali soggetti, pertanto, lo split payment è applicabile fino al 30.6.2025.

Riferimenti normativi:

Art. 17-ter, DPR n. 633/72
DM 23.1.2015
Decisione Consiglio UE 25.7.2023, n. 2023/1552
Comunicato stampa MEF 9.5.2023, n. 75

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