La nuova contabilità semplificata “per cassa” del 2017

La nuova contabilità semplificata”per cassa” e i riflessi dell’irrilevanza delle rimanenze

  • Art. 66, TUIR
  • Art. 1, commi da 17 a 23, Legge n. 232/2016

L’applicazione della contabilità semplificata “per cassa” dal 2017 “consente” di ridurre il reddito dell’ammontare delle rimanenze finali 2016. In altre parole, le rimanenze finali 2016 costituiscono un costo deducibile nel 2017. L’applicazione di tale regola, in molti casi, può comportare che per il 2017 il contribuente risulti “in perdita”. In base alla disciplina ordinaria, la perdita delle imprese semplificate non può essere riportata nell’anno successivo.Ciò può determinare un verosimile aumento del reddito d’impresa che sarà conseguito nel 2018.

 

Come noto, a decorrere dall’1.1.2017, a seguito della modifica dell’art. 66, TUIR ad opera dell’art. 1, commi da 17 a 23, Finanziaria 2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa in luogo di quello per competenza.

Va evidenziato che:

  • sono stati confermati i requisiti, in termini di limite dei ricavi, per la tenuta della contabilità semplificata;
  • sono stati modificati gli obblighi contabili, prevedendo 3 possibili alternative

.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA

Come previsto del comma 1 del citato art. 66, il reddito d’impresa dei soggetti semplificati è pari alla differenza tra l’ammontare dei ricavi / altri proventi percepiti e quello delle spese sostenute.

A tale importo vanno:

  • aggiunti l’autoconsumo personale / familiare dell’imprenditore, i redditi degli immobili “patrimonio”, le plusvalenze e le sopravvenienze attive;
  • sottratte le minusvalenze / sopravvenienze passive.

In sede di determinazione del reddito:

  • è possibile dedurre, ai sensi del comma 2 del citato art. 66, le quote di ammortamento dei beni materiali / immateriali, le perdite di beni strumentali / su crediti, l’accantonamento TFR;
  • sono riconosciute, ai sensi dei commi 4 e 5, le deduzioni forfetarie per gli intermediari / rappresentanti di commercio / esercenti attività di ristorazione e attività alberghiera / autotrasportatori, nonché la deduzione forfetaria prevista per i distributori di carburante di cui all’art. 34, Legge n. 183/2011.

Ai fini della determinazione del reddito, non rilevano le esistenze iniziali / rimanenze finali.

 

PRIMO PERIODO DI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI CASSA

Come previsto dall’art. 1, comma 18, Finanziaria 2017, il reddito del periodo d’imposta in cui è applicabile il principio di cassa è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza”.

In altre parole, le rimanenze finali 2016 costituiscono un costo deducibile nel 2017.

Di conseguenza, l’applicazione delle nuove regole può comportare per il 2017 il conseguimento di una “perdita”, per le imprese nelle quali l’ammontare delle rimanenze è rilevante.

La disciplina delle perdite non è stata modificata e quindi per le imprese in contabilità semplificata la perdita non può essere riportata nell’anno successivo.

L’anno successivo (2018) l’assenza della valorizzazione delle rimanenze incide sulla variabilità del  reddito, influenzato solo dai ricavi / costi / spese di periodo, producendo pertanto un incremento del reddito dell’anno con conseguente aumento della tassazione.

 

OPZIONE CONTABILITÀ ORDINARIA

Ai sensi dell’art. 18, DPR n. 600/73 il limite di ricavi, il cui mancato superamento consente, alle imprese individuali / società di persone, la tenuta della contabilità semplificata è così individuato.

 

AttivitàLimite
Prestazioni di servizi€ 400.000
Altre attività€ 700.000

 

 

In caso di mancato superamento del limite previsto, il regime di contabilità semplificata rappresenta il regime “naturale” e lo stesso “si estende di anno in anno”.

Al contribuente è comunque consentito tenere (optare) la contabilità ordinaria.

Va evidenziato che l’opzione ha effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni.

 

RIFLESSI STUDI DI SETTORE / INDICI DI AFFIDABILITÀ

La questione delle rimanenze si riflette anche sull’applicazione degli studi di settore / (nuovi) indici di affidabilità.

La mancata rilevazione contabile delle rimanenze finali potrà avere un peso non irrilevante sul risultato dello studio di settore, basato come noto sull’incidenza del costo del venduto.

Non solo, anche per i nuovi indici di affidabilità la gestione del magazzino (si pensi alla rotazione delle scorte) non è irrilevante per valutare la posizione del contribuente.

Potrebbe essere verosimile ipotizzare che per il “funzionamento” dei predetti strumenti sia (ancora) richiesto quantificare (extra-contabilmente) le rimanenze di fine anno.

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