Legge di Bilancio 2023: le principali novità introdotte

Le principali novità Legge di Bilancio 2023

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È stata approvata definitivamente la Legge di Bilancio 2023, contenente una serie di novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2023, tra le quali si segnalano le seguenti

DETASSAZIONE MANCE SETTORE RICETTIVO / RISTORAZIONE
È confermato che le “somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici”, ossia le c.d. “mance”, versate a favore di titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore a € 50.000 nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5, Legge n. 287/91:
• costituiscono redditi di lavoro dipendente;
• sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva pari al 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro, applicata dal sostituto d’imposta;
• sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali / assistenziali e dei premi INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del TFR;
• concorrono alla formazione del reddito rilevante per il riconoscimento di deduzioni / detrazioni / benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, quando è richiesto un determinato requisito reddituale.
Il lavoratore può richiedere la non applicazione dell’imposta sostitutiva mediante espressa rinuncia scritta.
Secondo quanto indicato nella Relazione tecnica, per la verifica del limite reddituale di € 50.000 va fatto riferimento al reddito di lavoro dipendente conseguito l’anno precedente.

MAGGIOR AMMORTAMENTO IMMOBILI ATTIVITÀ DI COMMERCIO
In sede di approvazione è stato fissato al 6% il coefficiente di ammortamento dei fabbricati strumentali per l’esercizio dell’impresa, utilizzati nei seguenti settori, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 e per i successivi 4

VOUCHER
È confermata la riproposizione della tipologia contrattuale dei c.d. “voucher” di cui all’art. 54-bis, DL n. 50/2017 relativa alle prestazioni di lavoro occasionali, ossia riferite alle attività lavorative che danno luogo, nel corso di 1 anno:
• per ciascun prestatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000 (limite confermato), con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
• per ciascun utilizzatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 10.000 (in precedenza € 5.000), con riferimento alla totalità dei prestatori;
• per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a € 2.500 (limite confermato).
In sede di approvazione la tipologia contrattuale in esame è estesa anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.
In sede di approvazione è stato esteso il divieto di utilizzo del voucher da parte delle imprese del settore agricolo.

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