Concordato preventivo biennale: il nuovo calendario

Il concordato preventivo biennale

Nell’ambito delle disposizioni attuative della Legge n. 111/2023, “Delega al Governo per la riforma fiscale”, con il D.Lgs. contenente disposizioni “in materia di procedimento accertativo” è prevista l’introduzione, a decorrere dal 2024, del concordato preventivo biennale (CPB).
Nel corso dell’esame da parte delle Commissioni parlamentari sono state evidenziate una serie di osservazioni, recepite nel testo definitivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 25.1.2024.
Per l’applicazione del concordato preventivo biennale l’Agenzia delle Entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito d’impresa / lavoro autonomo e del valore della produzione netta. Per i contribuenti forfetari, in via sperimentale, la proposta è limitata ad una annualità.
Fase 1 – procedure informatiche di ausilio
Entro l’1.4 di ciascun anno, l’Agenzia mette a disposizione dei contribuenti / intermediari, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato. Per il 2024, i programmi informatici sono resi disponibili entro il 15.6.
Fase 2 – invio dati per la definizione della proposta
Utilizzando i predetti programmi informatici il contribuente invia i dati all’Agenzia per la definizione della proposta di concordato.
Fase 3 – formulazione della proposta
La proposta di concordato è elaborata e comunicata dall’Agenzia al contribuente attraverso i predetti programmi informatici.
La proposta è elaborata, in coerenza con i dati comunicati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva sulla base di una metodologia (approvata dal MEF) che valorizza le informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi.
Fase 4 – adesione / diniego alla proposta
Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 30.6 (termine per il versamento delle imposte sui redditi / IRAP). Per il primo anno di applicazione il termine di adesione è differito al 15.10 (termine di presentazione del mod. REDDITI 2024).
L’indicazione in dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato, produce la cessazione del concordato.
Per il primo anno di applicazione del concordato preventivo, per i soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli ISA, con ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569 (compresi i soggetti forfetari), è previsto il differimento dal 30.6 al 31.7 del termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi / IRAP / IVA, senza alcuna maggiorazione.

SOGGETTI ISA
Possono accedere al concordato preventivo biennale 2024 – 2025 i soggetti ai quali sono applicabili gli ISA che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta (2023) non hanno debiti tributari ovvero hanno estinto i debiti tributari / contributivi di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000 (compresi interessi e sanzioni) entro il termine di accettazione della proposta. Rispetto al testo approvato in via preliminare, nel testo definitivo è stata soppressa la limitazione dell’accesso al concordato ai soli soggetti con un punteggio di affidabilità fiscale almeno pari a 8.
Effetti dell’accettazione della proposta
In caso di accettazione della proposta il contribuente deve dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi / IRAP relativa ai periodi d’imposta oggetto dello stesso.
L’accettazione della proposta obbliga al rispetto del concordato anche i soci / associati di società di persone, associazioni professionali, srl trasparenti.
Nei periodi d’imposta oggetto di concordato continuano a sussistere gli adempimenti fiscali ordinari (in particolare i soggetti interessati sono tenuti agli ordinari obblighi contabili / dichiarativi).
Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato
Il reddito di lavoro autonomo proposto al soggetto è individuato con riferimento alle regole ordinarie di cui all’art. 54, comma 1, TUIR, senza considerare:
• plusvalenze / minusvalenze;
• redditi / quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone / associazioni professionali.
Il reddito minimo concordato non può essere inferiore a € 2.000. In caso di associazioni professionali il limite è ripartito tra gli associati in base alle relative quote di partecipazione.
Reddito d’impresa oggetto di concordato
Il reddito d’impresa proposto al soggetto è individuato con riferimento alle regole ordinarie, a seconda della tipologia di contabilità adottata (ordinaria / semplificata), senza considerare:
• plusvalenze / sopravvenienze attive, nonché minusvalenze / sopravvenienze passive;
• redditi / quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone / associazioni professionali ovvero in società / enti di cui all’art. 73, comma 1, TUIR.
Il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a € 2.000. In caso di snc / sas / srl trasparenti il limite è ripartito tra i soci in base alle relative quote di partecipazione.
Valore della produzione netta oggetto di concordato
Il valore della produzione netta ai fini IRAP proposto al soggetto è individuato in base alle regole ordinarie contenute nel D.Lgs. n. 446/97 senza considerare le plusvalenze / sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze / sopravvenienze passive. Il valore della produzione netta minimo concordato non può essere inferiore a € 2.000.
Effetti del concordato ai fini IVA
L’adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA (la cui applicazione avviene in base alle regole ordinarie).
Rilevanza delle basi imponibili concordate
Non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi / IRAP / contributi previdenziali, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi / valori della produzione netta effettivi rispetto a quelli oggetto di concordato.
Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai soggetti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia sono riconosciuti i benefici premiali ISA (in particolare, esonero visto di conformità per compensazione crediti tributari).

SOGGETTI FORFETARI
Nel testo definitivo è previsto che, per i soggetti forfetari l’adesione al concordato preventivo, in via sperimentale, per il 2024 è limitata ad una sola annualità. Le modalità di accesso al concordato ricalcano quelle applicabili ai soggetti ISA.
Non possono accedere al concordato i soggetti che:
• hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta;
• non possiedono il requisito previsto per i soggetti ISA (non aver debiti tributari / previdenziali ovvero aver estinto quelli di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000).
Effetti dell’accettazione della proposta
In caso di accettazione della proposta di concordato il soggetto deve dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi relativa al 2024 (mod. REDDITI 2025).
Nel 2024 i soggetti in esame sono tenuti al rispetto degli ordinari obblighi previsti per i contribuenti che applicano il regime forfetario.
Reddito oggetto di concordato
Il reddito d’impresa / lavoro autonomo oggetto di concordato è determinato secondo le predette metodologie di elaborazione e adesione previste per i soggetti ISA, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di € 2.000. Resta fermo che il reddito su cui applicare l’imposta sostitutiva del 15% (5%) è calcolato al netto dei contributi previdenziali dovuti per legge.
I maggiori / minori redditi determinati rispetto a quelli oggetto del concordato non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi / contributi previdenziali obbligatori.

 

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