Decreto Milleproroghe: le novità dopo la conversione
È stata pubblicata sulla G.U. la Legge n. 18/2024 di conversione del DL n. 215/2023, c.d. “Decreto Milleproroghe”. In sede di conversione, oltre alle conferme delle disposizioni contenute nel Decreto originario, sono state introdotte una serie di novità, di seguito esaminate.
DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA SOGGETTI STS
In base all’art. 10-bis, DL n. 119/2018 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS. Tale divieto, a seguito delle ripetute proroghe susseguitesi nel corso degli anni, è risultato applicabile per il 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
Ora, con la modifica del citato art. 10-bis, è confermata l’estensione del divieto di fatturazione elettronica al 2024.
In merito si rammenta che con l’art. 9-bis, comma 2, DL n. 135/2018 il Legislatore ha esteso il divieto di fatturazione elettronica alla generalità dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, prevedendo che “le disposizioni di cui all’articolo 10-bis … si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati dal Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”. In altre parole, il divieto di fatturazione elettronica opera con riferimento a tutte le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.
Per effetto della proroga in esame pertanto, anche nel 2024 le fatture relative a cessioni / prestazioni sanitarie a persone fisiche non dovranno essere emesse in modalità elettronica tramite SdI.
TERMINI NOTIFICA ATTI RECUPERO AIUTI DI STATO / “DE MINIMIS”
È confermata la proroga di 1 anno dei termini per la notifica degli atti di recupero degli Aiuti di Stato / “de minimis” in scadenza nel periodo 31.12.2023 – 30.6.2024:
• non subordinati all’emanazione di Provvedimenti di concessione;
ovvero
• subordinati all’emanazione di Provvedimenti di concessione o autorizzazione alla fruizione comunque denominati;
il cui importo è determinabile soltanto a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all’obbligo di registrazione nel RNA.
DIFFERIMENTO NOVITÀ IVA ENTI ASSOCIATIVI
In sede di conversione, con la modifica dell’art. 1, comma 683, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022), è stata prorogata dall’1.7.2024 all’1.1.2025 l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 15-quater, DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, ossia:
• la soppressione del regime di esclusione dall’IVA per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate da taluni enti non commerciali nei confronti dei propri associati, con l’introduzione dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, DPR n. 633/72;
• l’estensione del regime IVA forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 58 a 63, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000.
RIAPERTURA RAVVEDIMENTO SPECIALE
In sede di conversione il “ravvedimento speciale” previsto dall’art. 1, commi da 174 a 178, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) è stato esteso alle violazioni, riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 (2022 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
In particolare è possibile regolarizzare:
• le violazioni “sostanziali” dichiarative (ossia, infedele dichiarazione);
• le violazioni prodromiche alla presentazione della dichiarazione in quanto non “assorbite” nella regolarizzazione della dichiarazione (ad esempio, omessa fatturazione).
In base alla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 21, DL n. 34/2023 la regolarizzazione:
• non può essere effettuata per:
− le violazioni “rilevabili” ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 (relative alle fattispecie rientranti nell’attività di liquidazione delle dichiarazioni), ossia per le violazioni per le quali l’avviso bonario non è ancora stato ricevuto, in quanto comunque “rilevabili” ai sensi dei citati artt. 36-bis e 54-bis;
− gli omessi versamenti delle imposte;
− le violazioni formali;
• può essere effettuata per le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ordinario ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97 commesse con riferimento al periodo d’imposta 2022, a condizione che la relativa dichiarazione sia stata validamente presentata;
• è esclusa per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale ex art. 4, DL n. 167/90 (omessa / irregolare compilazione quadro RW);
• è consentita per le violazioni relative ai redditi di fonte estera e all’IVIE / IVAFE non rilevabili ex art. 36-bis, DPR n. 600/73, “nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio” (ossia, anche se la relativa somma avrebbe dovuto essere indicata nel quadro RW).
Ai fini della regolarizzazione è necessario:
• rimuovere l’irregolarità / omissione;
• versare la sanzione ridotta a 1/18 del minimo, l’imposta e gli interessi dovuti, alternativamente:
− in unica soluzione entro il 2.4.2024 (il 31.3 cade di domenica e l’1.4 è festivo);
− in 4 rate di pari importo entro il 2.4, 1.7 (il 30.6 cade di domenica), 30.9 e 20.12.2024.
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 2% annuo.
La regolarizzazione si perfeziona con la rimozione dell’irregolarità ed il versamento di quanto dovuto (unica soluzione / prima rata) entro il 2.4.2024.
Si rammenta che la regolarizzazione è consentita soltanto se la violazione non è ancora stata contestata alla data di versamento di quanto dovuto / prima rata, con atto di liquidazione, accertamento o recupero, di contestazione / irrogazione delle sanzioni, compresi gli avvisi bonari ex art. 36-ter, DPR n. 600/73 (la notifica di un PVC non preclude l’accesso al ravvedimento speciale).
ASSEMBLEE “A DISTANZA” SOCIETÀ DI CAPITALI
In sede di conversione sono state prorogate fino alle assemblee tenute entro il 30.4.2024 le disposizioni di cui all’art. 106, comma 7, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”.
In particolare, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:
• il voto può essere espresso per via elettronica / per corrispondenza;
• l’assemblea può svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo;
• le srl possono consentire che l’espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta / consenso espresso per iscritto.
Nell’ambito del Ddl c.d. “Competitività capitali”, approvato in via definitiva dal Senato il 27.2.2024, in corso di pubblicazione sulla G.U., è previsto l’ulteriore differimento al 31.12.2024 delle citate disposizioni.
AGEVOLAZIONI ACQUISTO “PRIMA CASA” UNDER 36
Le agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” riconosciute a favore dei “giovani” under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000, di cui all’art. 64, commi da 6 a 8, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, potevano essere applicate agli atti stipulati nel periodo 26.5.2021 – 31.12.2023 (termine così prorogato dall’art. 1, comma 74, Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023).
In sede di conversione è stato previsto che i predetti benefici spettano anche in caso di sottoscrizione e registrazione, entro il 31.12.2023, del contratto preliminare, a condizione che l’atto definitivo (anche in caso di trasferimento della proprietà da coop edilizie ai soci) sia stipulato entro il 31.12.2024.
Si rammenta che le agevolazioni consistono nell’esonero dal pagamento dell’imposta di registro / imposte ipotecaria e catastale per gli:
• atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) come definite dalla Nota II-bis dell’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
• atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse.
In caso di acquisto della “prima casa” soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l’IVA deve essere comunque corrisposta all’impresa cedente, l’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta, utilizzabile:
• in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l’acquisizione del credito;
• in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all’acquisto;
• in compensazione nel mod. F24.
Per gli atti definitivi stipulati nel periodo 1.1.2024 – 29.2.2024 agli acquirenti è riconosciuto un credito d’imposta pari alle imposte corrisposte in eccesso rispetto a quanto dovuto, utilizzabile nel 2025 con le predette modalità..
PROROGA RATE “ROTTAMAZIONE-QUATER”
L’adesione alla c.d. “rottamazione-quater” prevista dall’art. 1, commi da 231 a 251, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) determina(va) l’estinzione dei debiti senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 – 30.6.2022. A tal fine risulta(va) necessario:
• presentare all’Agenzia delle Entrate-riscossione, entro il 30.6.2023, la domanda di adesione;
• effettuare il pagamento in unica soluzione / massimo 18 rate delle somme:
− affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale;
− maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.
Il termine di pagamento in unica soluzione / prima rata, originariamente fissato al 31.7.2023, è stato prorogato al 31.10.2023 dal DL n. 51/2023, c.d. “Decreto Omnibus” e al 18.12.2023 ad opera del DL n. 145/2023, Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2024”. Tale Decreto ha altresì prorogato (dal 30.11.2023) al 18.12.2023 il termine di versamento della seconda rata, confermando la scadenza delle restanti rate fissata al 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ciascun anno, a decorrere dal 2024.
In sede di conversione del DL n. 215/2023 è stato introdotto il nuovo art. 3-bis che ha disposto la rimessione in termini per i soggetti che non hanno effettuato, entro il 18.12.2023, il versamento della prima / seconda rata, nonché la proroga della rata scaduta il 28.2.2024, prevedendo che “il mancato, insufficiente, o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate … da corrispondere nell’anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024, non determina l’inefficacia della definizione … se il debitore effettua l’integrale versamento di tali rate entro il termine del 15 marzo 2024”.
Per espressa previsione è ammessa la tolleranza, non superiore a 5 giorni, nella tardività del versamento. Di fatto sarà possibile effettuare il versamento entro il 20.3.2024.
Merita evidenziare che non è stato prorogato il termine di presentazione della domanda di adesione alla rottamazione-quater e pertanto la proroga dei termini di versamento interessa esclusivamente i soggetti che hanno presentato la predetta domanda entro il 30.6.2023.
Soggetti alluvionati
A favore dei soggetti che all’1.5.2023 avevano la residenza / sede legale o operativa nei territori alluvionati dell’Emilia Romagna, Toscana e Marche, il DL n. 61/2023, c.d. “Decreto Alluvioni”, ha differito di 3 mesi i termini connessi con la “rottamazione-quater” (di conseguenza, la domanda doveva essere presentata entro il 30.9.2023, l’Agente della riscossione doveva comunicare al debitore l’accoglimento / diniego della stessa entro il 31.12.2023, ecc.).
Ora, in sede di conversione del DL n. 215/2023, la proroga in esame è stata estesa alle rate in scadenza il 31.1 e 28.2.2024 e pertanto il relativo versamento entro il 15.3.2024 non determina la decadenza dalla definizione. Anche in tal caso è ammessa la “tolleranza” di 5 giorni (il versamento è considerato tempestivo se effettuato entro il 20.3.2024).
CRISI D’IMPRESA
In sede di conversione, con la modifica dell’art. 38, comma 3, DL n. 13/2023, è stato prorogato dal 31.12.2023 al 31.12.2024 il termine entro il quale l’imprenditore, al fine di accedere alla composizione negoziata della crisi d’impresa, al momento di presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto, può depositare, in luogo delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f) e g), del citato art. 17 (certificato unico dei debiti tributari, situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle Entrate-riscossione e certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi rilasciato da INPS e INAIL) una dichiarazione sostitutiva (autodichiarazione) ex art. 46, DPR n. 445/2000 con la quale attesta di avere richiesto, almeno 10 giorni prima della presentazione dell’istanza, le predette certificazioni.
ESENZIONE RITENUTE ATLETI PARTECIPANTI A MANIFESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
In sede di conversione è stato stabilito che le somme corrisposte agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche nel periodo 29.2 – 31.12.2024, inquadrate come “premi” ai sensi dell’art. 30, comma 2, DPR n. 600/73, non sono soggette alla ritenuta del 20% se l’ammontare complessivo non è superiore a € 300.
Per espressa previsione, qualora l’importo complessivo sia superiore a tale limite, le somme sono interamente soggette a ritenuta.