Crediti energetici secondo trimestre 2023: pronti i codici tributo

Pronti i codici tributo dei crediti energetici relativi al secondo trimestre 2023

Nell’ambito del DL n. 34/2023, c.d. “Decreto Bollette, l’art. 4, commi da 2 a 5, ripropone per il secondo trimestre 2023 le agevolazioni, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese:
energivore (credito d’imposta pari al 20% spesa sostenuta). Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata in tale periodo;
non energivore (credito d’imposta pari al 10% spesa sostenuta);
gasivore (credito d’imposta pari al 20% spesa sostenuta);
non gasivore (credito d’imposta pari al 20% spesa sostenuta);
relativamente alle spese per il consumo di energia elettrica / gas naturale.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MOD. F24 DEL CREDITO D’IMPOSTA
L’agevolazione in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline);
Al fine dell’utilizzo in compensazione, nel mod. F24 vanno riportati i seguenti codici tributo, istituiti dall’Agenzia con la recente Risoluzione 10.5.2023, n. 20/E.

7015 Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c.2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34
7016 Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art.4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34
7017 Credito d’imposta a favore delle imprese gasivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4,del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34
7018 Credito d’imposta a favore delle imprese non gasivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34

Va evidenziato che nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno a cui si riferisce il credito (2023).

CARATTERISTICHE / CEDIBILITÀ DEL CREDITO D’IMPOSTA
Si rammenta che i crediti d’imposta in esame:
non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
sono cedibili entro il 31.12.2023, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituto di credito / altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

NB
Le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione, ad un soggetto abilitato (ad esempio, dottore commercialista, consulente del lavoro) o ad un responsabile CAF imprese. 
Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque entro il 31.12.2023.

 

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