Distributori automatici, invio telematico dei corrispettivi

Come noto dall’1.4.2017 vi è l’obbligo della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti che effettuano cessioni di beni / prestazioni di servizi tramite distributori automatici (c.d. “vending machine”).

 

E quindi confermato che sono obbligati all’invio dei corrispettivi i soggetti che operano tramite distributori automatici, sia nel caso in cui siano effettate cessioni di beni che nel caso in cui siano erogate prestazioni di servizi.

Per tali soggetti, con il Provvedimento 30.6.2016, l’Agenzia delle Entrate ha definito la disciplina transitoria applicabile fino al 31.12.2022, in attuazione del comma 4 del citato art. 2, che demanda all’Agenzia l’individuazione dei dati da trasmettere, delle regole tecniche, dei termini per la trasmissione telematica nonché delle caratteristiche degli strumenti sopra citati.

In particolare detto Provvedimento prevede:

  • il censimento dei gestori / distributori automatici;
  • l’individuazione dei dati da memorizzare / trasmettere;
  • le modalità e i termini di memorizzazione / trasmissione (c.d. “fiscalizzazione”) dei dati, previo accreditamento.

In merito si rammenta che:

  • ai fini dell’accreditamento e del censimento dei distributori, dal 31.7.2016 l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito Internet l’apposita procedura;
  • al fine di garantire un passaggio economicamente e tecnicamente sostenibile al nuovo regime”, è prevista una «fiscalizzazione graduale» dei distributori automatici in base alla quale, nella fase transitoria, i dati da trasmettere all’Agenzia potranno essere acquisiti tramite il dispositivo mobile utilizzato dagli incaricati al rifornimento del distributore / prelievo dell’incasso;
  • è prevista una frequenza variabile di trasmissione dei dati, con un intervallo massimo di 30 giorni.

 

In caso di mancata memorizzazione / trasmissione, ovvero di memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri, è applicabile la sanzione prevista per la mancata emissione dello scontrino / ricevuta fiscale ex art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 471/97 (100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato con un minimo di 500) e, in caso di recidiva, la sospensione della licenza / autorizzazione all’esercizio dell’attività ex art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/97.

 

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Risoluzione 21.12.2016, n. 116/E fornendo alcuni chiarimenti in merito all’obbligo in esame, riguardanti in particolare:

 le caratteristiche di cui devono essere dotati gli apparecchi al fine dell’assolvimento dell’obbligo in esame;

 le fattispecie escluse, ossia non interessate dal predetto obbligo.

 

CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (VENDING MACHINE)

È considerato “distributore automatico” un apparecchio che, su richiesta degli utenti, eroga beni e servizi, costituito dai seguenti componenti hardware, garantendo un collegamento automatico tra loro:

 uno o più sistemi di pagamento;

 un sistema elettronico in grado di processare e memorizzare i dati delle transazioni;

 un erogatore di beni / servizi.

Nella citata Risoluzione n. 116/E l’Agenzia rammenta che con il predetto Provvedimento 30.6.2016 la stessa ha disciplinato “una prima soluzione transitoria valevole per i distributori automatici che presentano” le seguenti caratteristiche:

 una o più “periferiche di pagamento”;

 un “sistema master”, ossia un sistema elettronico dotato di CPU e memoria, capace di raccogliere i dati dalle singole periferiche di pagamento e memorizzarli;

 un erogatore di prodotti / servizi;

 una “porta di comunicazione” capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a

trasmettere gli stessi all’Agenzia delle Entrate.

In particolare, l’Agenzia specifica che, per i gestori di distributori privi delle predette caratteristiche non scatterà alcun obbligo dall’1.4.2017.

Per tali apparecchi l’Agenzia, con prossimi Provvedimenti, definirà il termine di decorrenza

dell’obbligo in esame.

 

FATTISPECIE ESCLUSE DALL’INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

Il secondo importante chiarimento riguarda, come sopra accennato, l’individuazione dei casi di

esonero dell’obbligo in esame.

Sul punto l’Agenzia precisa che l’obbligo di memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi non

interessa:

 le fattispecie per le quali “non si è in presenza di un distributore automatico così come

sopra descritto”.

Ciò interessa, ad esempio, i tradizionali distributori meccanici di palline contenenti piccoli giochi

per bambini, privi di allacciamento elettrico e di una scheda elettronica che controlla

l’erogazione, diretta o indiretta, e memorizza le somme incassate;

 gli apparecchi che non erogano direttamente o indirettamente beni / servizi (ad esempio,

acquisto di gettoni da inserire in altre macchine per farle funzionare, ricarica di chiavette), ma

forniscono solo l’attestazione / quantificazione di servizi resi in altro modo o tempo (ad esempio,

pedaggi autostradali);

 i distributori di biglietti di trasporto e di sosta.

Di conseguenza possono essere considerati esclusi dall’obbligo in esame:

– le biglietterie automatiche per il trasporto (treno, aereo, pullman, bus, metro, ecc.);

– le biglietterie automatiche per la sosta, regolamentata (parcheggi “aree blu”) e non regolamentata;-

– le biglietterie automatiche “che possono essere ricondotte all’alveo delle stesse”, come ad esempio, le apparecchiature che consentono l’acquisto di skipass.

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