Distributori automatici, la trasmissione dei corrispettivi

Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con uno specifico Provvedimento, ha individuato le modalità di memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri dei distributori automatici, il cui obbligo decorre dall’1.1.2017.
Ai soggetti interessati è richiesto innanzitutto di accreditarsi, utilizzando la procedura messa a disposizione dall’Agenzia, e provvedere al censimento dei distributori al termine del quale sarà generato un QRCODE da apporre sugli stessi.
Nella fase “transitoria” i dati richiesti saranno trasmessi avvalendosi del dispositivo mobile utilizzato dagli incaricati al rifornimento dei distributori.
La fase a regime sarà definita con un successivo Provvedimento.

Come noto, dall’1.1.2017, per effetto di quanto stabilito dall’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, i commercianti al minuto / altri soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72 potranno optare per la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi, evitando così l’obbligo di annotazione degli incassi sul registro dei corrispettivi. Tale opzione ha durata quinquennale e, salvo revoca, ha effetto “di quinquiennio in quinquiennio”.
Dalla medesima data, la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica sarà obbligatoria per i soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici (c.d. “vending machine”) collocati in uffici, ospedali, scuole, ecc..
Detto adempimento:
è effettuato mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito / credito;
sostituisce l’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino / ricevuta fiscale, ferma restando l’emissione della fattura su richiesta del cliente.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento 30.6.2016 contenente la disciplina transitoria applicabile fino al 31.12.2022. In particolare lo stesso prevede:
1. il censimento dei gestori / distributori automatici;
2. l’individuazione dei dati da memorizzare / trasmettere;
3. le modalità ed i termini di memorizzazione / trasmissione (c.d. “fiscalizzazione”) dei dati.
In caso di mancata memorizzazione / trasmissione, ovvero di memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri, è applicabile la sanzione prevista per la mancata emissione dello scontrino / ricevuta fiscale ex art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 471/97 (100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato) e, in caso di recidiva, la sospensione della licenza / autorizzazione all’esercizio dell’attività ex art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/97.
Le regole applicabili a regime saranno definite dalla stessa Agenzia con un successivo Provvedimento.
Come evidenziato nelle “Specifiche tecniche delle vending machine – fase «transitoria»” (ver. 1.0) allegate al Provvedimento in esame “al fine di garantire un passaggio economicamente e tecnicamente sostenibile al nuovo regime, si rende necessaria una «fiscalizzazione graduale» delle Vending machine, costituita da una soluzione «transitoria» ed una soluzione «definitiva», entrambe in grado, comunque, di garantire un elevato livello di sicurezza ed inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori”.
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Come evidenziato nel citato Provvedimento, l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi riguarda le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettate tramite distributori automatici.

Vending machine: Apparecchio automatizzato che eroga prodotti / servizi su richiesta dell’utente, previo pagamento di un corrispettivo. È costituita da un sistema master, collegato ad una o più periferiche di pagamento e da uno o più, distributori.
Periferica di pagamento: Controlla uno o più distributori automatici, ossia l’erogazione dei beni / servizi, tramite un sistema master. Rientra tra le periferiche di pagamento anche la c.d. “torre di ricarica”, ossia l’apparecchio che, previo pagamento di una somma, genera un credito utilizzabile mediante una chiavetta o altro apparecchio mobile (ad esempio, smartphone), al fine della successiva erogazione di beni / servizi da vending machine.
Sistema master: Componente (scheda elettronica dotata di CPU) che registra le singole somme incassate dalle periferiche di pagamento, le memorizza e le trasmette ad altri apparati.
Distributore: Erogatore dei prodotti collegabile al sistema master.
Dispositivo mobile: Dispositivo, dotato di connettività, in grado di leggere, acquisire e trasmettere, in uno specifico formato, i dati contenuti nei sistemi master.
ACCREDITAMENTO E CENSIMENTO
I soggetti che effettuano cessioni di beni / prestazioni di servizi tramite distributori automatici devono:
accreditarsi mediante un’apposita procedura disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, comunicando la propria partita IVA (o quella della società che rappresentano);
al fine di consentire il censimento dei distributori, comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro la data di messa in servizio, la matricola identificativa dei sistemi master che gestiscono.

L’accreditamento / censimento sarà effettuato a partire dalla data (entro il 31.7.2016) in cui l’Agenzia delle Entrate renderà disponibili sul proprio sito Internet gli appositi servizi online.
Qualora il soggetto intenda integrare detti servizi nel proprio sistema gestionale, deve richiedere un “Certificato gestore”. In tal modo potrà effettuare, ad esempio, il censimento massivo dei sistemi master.
Il censimento si conclude con la produzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di un QRCODE:
−contenente l’indirizzamento ad una pagina web gestita dall’Agenzia delle Entrate, nella quale potranno essere verificati i dati dell’apparecchio ed il relativo gestore;
−che dovrà essere apposto “in luogo visibile e protetto” sul singolo distributore automatico con indicazione della ragione sociale / denominazione e il numero progressivo assegnato al sistema master.
In presenza di un elevato numero di distributori automatici, il soggetto interessato può utilizzare, ai fini del censimento massivo, i servizi REST dell’Agenzia delle Entrate che consentono di ottenere una produzione massiva di QRCODE.

INFORMAZIONI RICHIESTE
I soggetti obbligati al predetto adempimento devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati relativi alle somme incassate, “in qualsiasi modalità”, dalle singole periferiche di pagamento.
In particolare, i dati da trasmettere sono espressamente individuati nell’Allegato “Tipi Dati per i corrispettivi” del Provvedimento in esame. Tra gli stessi si evidenziano:
dati relativi al distributore automatico (tipologia, numero identificativo, posizione geografica, ecc);
eventuale periodo con corrispettivi pari a zero;
data e ora di rilevazione dei corrispettivi;
valori riferiti ai beni venduti e al totale incassato nel periodo di rilevazione o dal momento dell’inizializzazione;
eventuali interventi tecnici effettuati sul distributore automatico (dati del soggetto che ha effettuato l’intervento, data e ora dell’intervento, natura dell’intervento);
eventuali eventi eccezionali riguardanti il distributore (blocco distributore per problemi di sicurezza nella comunicazione tra sistema master e modulo fiscale).

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI
In una prima fase, al fine di consentire il rinnovo progressivo dei distributori automatici “nel rispetto dei loro tempi di obsolescenza” e non incidere sul funzionamento di quelli in essere all’1.1.2017, è prevista la conservazione, anche elettronica ex DM 17.6.2014, delle suddette informazioni nonché degli altri elementi informativi ad essi riconducibili riferiti alle singole rilevazioni degli incassi effettuate dal sistema master nell’anno di riferimento.
Tra gli altri elementi informativi, il Provvedimento in esame richiede “almeno” la conservazione dei rapporti di conteggio del contante prelevato dalle periferiche di pagamento all’atto della rilevazione degli incassi.
Come evidenziato nelle citate Specifiche tecniche, i dati da trasmettere all’Agenzia delle Entrate sono acquisiti dal sistema master tramite il dispositivo mobile utilizzato dagli incaricati al rifornimento del distributore / prelievo dell’incasso. Detto dispositivo, che deve essere munito di un “Certificato dispositivo”, preleva i dati:
con periodicità variabile a seconda della localizzazione e/o dell’utilizzo del distributore (infragiornaliera, giornaliera, infra-settimanale, settimanale, ecc.);
tramite un collegamento basato su tecnologia wireless / cavo / transponder.
Nella fase transitoria è, quindi, detto dispositivo che garantisce l’autenticità e l’inalterabilità dei dati fiscali registrati. A tal fine lo stesso è munito di un apposito software che predisporrà il file da trasmettere e lo sigillerà elettronicamente con l’apposito certificato, rilasciato dalla stessa Agenzia.
Avvalendosi del dispositivo mobile i dati saranno trasmessi telematicamente:
utilizzando l’apposito servizio web reso disponibile dall’Agenzia sul proprio sito Internet;
contestualmente alla rilevazione dei dati di incasso da parte del sistema master.
La trasmissione dei dati giornalieri è effettuata con una frequenza variabile, con un valore massimo di intervallo di 30 giorni.
Qualora non vengano rilevati dati per un periodo superiore a 30 giorni (ad esempio, a causa della stagionalità dell’attività o altre ipotesi non determinate da malfunzionamenti del distributore), le informazioni relative al periodo di interruzione devono essere inviate alla prima trasmissione successiva o all’ultima trasmissione utile.
Le caratteristiche tecniche e le disposizioni in grado di garantire la memorizzazione elettronica direttamente dai sistemi master e l’eventuale trasmissione telematica diretta da tali sistemi saranno individuate dall’Agenzia delle Entrate con un prossimo Provvedimento. Come accennato è prevista una “fiscalizzazione graduale” dei distributori automatici, con l’obbligo, per i soggetti interessati, di adattare o sostituire progressivamente, entro il 31.12.2022, i sistemi master in gestione.

RICEVUTA DI AVVENUTA TRASMISSIONE / SCARTO
La trasmissione telematica dei suddetti dati è considerata effettuata al completamento della ricezione del relativo file da parte dell’Agenzia. Quest’ultima rende disponibile l’apposita ricevuta di avvenuta trasmissione. Qualora la trasmissione non abbia esito positivo, è rilasciata una ricevuta di scarto (la trasmissione del file corretto va effettuata entro 5 giorni lavorativi successivi).

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