Fattura differita anche con data fine mese: le precisazioni

Fattura differita anche con data fine mese

Arrivano conferme dall’Agenzia delle Entrate (risposta all’interpello n. 389/2019) che avvalorano la prassi e spiegano come non alterare la continuità del numero progressivo.

Come è noto, la data da inserire nel campo data della fattura elettronica è quella dell’effettuazione dell’operazione. La fattura differita è regolata dall’art. 21, c. 4 D.P.R. 633/1972 e prevede che, per le cessioni di beni e prestazioni di servizio risultanti da idonea documentazione, la fattura possa essere emessa entro il 15 del mese successivo per tutte le operazioni effettuate nello stesso mese solare. Ovviamente la fattura dev’essere registrata con riferimento al momento di effettuazione dell’operazione, affinché l’Iva concorra nella liquidazione mensile o trimestrale del periodo di effettuazione dell’operazione.
Pertanto, nella fattura differita è opportuno che la fattura abbia una data compresa nel mese di effettuazione dell’operazione, anche perché non sempre i programmi gestionali riescono a retrocedere gli effetti della registrazione: per esempio, una fattura differita relativa alle consegne del mese di ottobre può essere datata 15.11, ma l’Iva dovrà concorrere nella liquidazione di ottobre e questo non sempre riesce a livello di contabilità elettronica.
La circolare n. 14/E/2019 aveva indicato che, in presenza di più consegne effettuate nello stesso mese, poteva essere indicata una sola data e cioè quella dell’ultima consegna. Questo poteva causare errori nel numero progressivo delle fatture, poichè in sede di emissione delle fatture differite poteva accadere di emettere la n. 100 con l’ultima consegna in data 30.09 e la numero 101 con l’ultima consegna in data 25.09.
Ora finalmente l’Agenzia risolve il problema e afferma che nella fattura differita si deve indicare la data di almeno una delle operazioni, preferendo quella dell’ultima operazione del mese, ma è possibile indicare in via convenzionale la data di fine mese rappresentativa del momento di effettuazione dell’operazione.
In questo modo le cose vanno a posto, nel senso che datando tutte le fatture con l’ultimo giorno del mese, il numero progressivo è salvo e l’operazione concorre a formare l’Iva a debito nel mese di effettuazione dell’operazione.
La risposta dell’Agenzia ricorda che la procedura della fattura differita può essere applicata anche se nel mese è stata effettuata una sola operazione.
L’indicazione della data fattura coincidente con quella di effettuazione dell’operazione deve essere rispettata anche per le fatture immediate che possono essere emesse e quindi trasmesse alla piattaforma SdI entro 12 giorni dalla data della consegna o pagamento del corrispettivo; anche in questo caso, riportando la data di effettuazione dell’operazione le fatture finiscono nel mese o trimestre giusto di liquidazione dell’Iva.

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