Le novità di natura fiscale del Decreto Dignità

È stato convertito in legge il c.d. “Decreto Dignità”, contenente interessanti novità di natura fiscale, di seguito sintetizzate.

 

Incentivi all’occupazione giovanileCon l’intento di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che nel 2019 e 2020 assumono lavoratori con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, ad esclusione dei premi / contributi INAIL, nel limite massimo di € 3.000 su base annua, riparametrato su base mensile.

L’esonero in esame spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione:

·     non abbiano compiuto 35 anni;

·     non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro (i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro che non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non costituiscono una causa ostativa all’esonero).

Nuovi “vuocher”È stato modificato / integrato l’art. 54-bis, DL n. 50/2017 contenente la disciplina dei nuovi “voucher”, prevedendo, tra l’altro, che il divieto di utilizzare il contratto di prestazione occasionale per i soggetti che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato non è applicabile alle aziende alberghiere e strutture ricettive che operano nel settore del turismo:

·     per le attività lavorative prestate dai soggetti di cui al comma 8 del citato art. 54-bis, ossia titolari di pensione di vecchiaia o invalidità / persone disoccupate, giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti ad un istituto scolastico / Università, percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito;

·     che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori.

Inoltre, per le imprese agricole, le aziende alberghiere / strutture ricettive e gli enti locali è previsto che nella dichiarazione da trasmettere almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione devono essere riportati:

·     la data di inizio;

·     il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a 10 giorni (in precedenza era richiesta l’indicazione della durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni).

Recupero iper ammortamentoRelativamente all’iper ammortamento, ossia alla maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi individuati dalla Tabella A, Finanziaria 2017, è confermato che:

·     la spettanza dell’agevolazione è subordinata alla condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate in Italia;

·     la cessione / destinazione dei beni agevolati a strutture produttive situate all’estero (delocalizzazione), ancorché appartenenti alla stessa impresa, determina il disconoscimento dell’agevolazione corrispondente alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte in precedenza (senza sanzioni / interessi).

Le predette disposizioni trovano applicazione per gli investimenti effettuati dal 15.7.2018.

Recupero iper ammortamentoÈ confermato inoltre che il disconoscimento dell’agevolazione, con conseguente recupero del beneficio, non trova applicazione con riferimento agli interventi “sostitutivi”.

È stato aggiunto che l’agevolazione non è disconosciuta altresì qualora i beni agevolati siano per loro natura destinati ad essere utilizzati in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche all’estero.

Credito d’imposta ricerca e sviluppoÈ confermato che, con riguardo al credito d’imposta ex art. 3, DL n. 145/2013 riconosciuto a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, tra le spese ammissibili di cui alla lett. d) del comma 6 del citato art. 3 (competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne), non sono ricompresi i costi sostenuti per l’acquisto (anche in licenza d’uso) di tali beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo.

La predetta novità è applicabile dal periodo d’imposta in corso al 14.7.2018 (in generale, dal 2018) anche ai fini del calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.

È inoltre confermato che i costi per l’acquisto (anche in licenza d’uso) dei suddetti beni immateriali rilevano ai fini del credito d’imposta solo se tali beni sono utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.
Accertamento sintetico / redditometroCome noto, in base al comma 5 dell’art. 38, DPR n. 600/73 l’Ufficio può determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente facendo riferimento (anche) a specifici elementi indicativi di capacità contributiva(individuati dal MEF con apposito Decreto da emanare con periodicità biennale). È confermato:

·                                                                                          che il Decreto che individua gli elementi indicativi di capacità contributivava emanato dopo aver sentito l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa / propensione al risparmio dei contribuenti;

·                                                                                          l’abrogazione del DM 16.9.2015, con effetto dagli anni successivi a quello in corso al 31.12.2015. Di conseguenza quanto contenuto in tale Decreto non è applicabile per i controlli relativi al 2016 e anni successivi;

·                                                                                          che sono fatti salvi gli inviti a fornire dati / notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e gli atti ex art. 38, comma 7, DPR n. 600/73 per gli anni fino al 2015.

Va evidenziato che:

–    la nuova previsione in esame non opera per gli atti già notificati;

–    non è previsto il rimborso delle somme già pagate.

Disposizioni in materia di spesometroI dati delle fatture emesse / ricevute / bollette doganali / note di variazione, c.d. “spesometro”, previsto dall’art. 21, DL n. 78/2010 devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate in via telematica entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

È confermato al 28.2.2019 (anziché 30.11.2018) il termine per l’invio relativo al terzo trimestre 2018.

Disposizioni in materia di spesometroInoltre, relativamente alla facoltà prevista dall’art. 1-ter, comma 2, lett. a), DL n. 148/2017 di trasmettere i dati con cadenza semestrale, sono confermate le “nuove” scadenze:

·       del 30.9 per l’invio dei dati relativi al primo semestre;

·       del 28.2 per l’invio dei dati del secondo semestre.

Alla luce di tali novità, per il 2018, il calendario dello spesometro è così individuato.

SpesometroTermine presentazione
1 trimestre 2018 31.5.2018
2 trimestre 2018 1.10.2018

(il 30.9 cade di domenica)

1 semestre 2018 (per scelta)
3 trimestre 2018 28.2.2019
4 trimestre 2018
2 semestre 2018 (per scelta)

Inoltre, con effetto già dall’1.1.2018, è prevista la soppressione dell’invio dello spesometro da parte dei produttori agricoli in regime di esonero.

Esonero annotazione registri IVAÈ previsto che i soggetti obbligati all’invio dello spesometro di cui al comma 3 del citato art. 1 sono esonerati dall’obbligo di annotazione nei registri IVA delle fatture emesse / acquisti ex art. 23 e 25, DPR n. 633/72.
Rinvio fattura elettronica distributori stradali di carburanteÈ stato “recepito” il contenuto del DL n. 79/2018 (che pertanto non sarà convertito) che dispone il differimento all’1.1.2019 della decorrenza dell’obbligo della fattura elettronica (soltanto) per le cessioni di benzina / gasolio per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.

Fino al 31.12.2018 è quindi possibile continuare ad utilizzare la carta carburante, nel rispetto però dell’obbligo di effettuare i pagamenti con mezzi tracciabili dall’1.7.2018

Split paymentÈ confermato che lo split payment non trova applicazione relativamente ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto / d’imposta. Di fatto la nuova disposizione “ripristina l’esonero per le fatture emesse da parte dei lavoratori autonomi.

 

La novità in esame è applicabile alle fatture emesse dal 15.7.2018. Per le fatture emesse fino al 14.7.2018 lo split payment continua ad applicarsi ancorché a tale data non sia stata pagata la fattura.
Compensazione somme iscritte a ruoloÈ riconosciuta anche per il 2018 la possibilità, prevista dall’art. 12, comma 7-bis, DL n. 145/2013, di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti:

·     non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;

·     maturati nei confronti della Pubblica amministrazione;

a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato. In particolare è ammessa la compensazione nel 2018, con le modalità previste dal DM 24.9.2014, dei predetti crediti con le somme riferite ai carichi affidati all’Agente della riscossione entro il 31.12.2017.

Società sportive dilettantisticheÈ confermata la soppressione della disciplina delle società sportive dilettantistiche lucrative introdotta dalla Finanziaria 2018 e delle relative disposizioni agevolative (in particolare, riduzione IRES al 50%).

 

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