Le novità fiscali del decreto “Mille proroghe” dopo la conversione in legge

LE NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO “MILLE PROROGHE” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

In sede di conversione del Decreto c.d. “Mille proroghe” sono state approvate una serie di importanti e attese disposizioni di carattere fiscale.
In particolare il Legislatore ha previsto:
la semestralizzazione dell’invio dello spesometro 2017;
la (re)introduzione dei modd. Intra relativi agli acquisti intraUE di beni / servizi ricevuti da operatori UE;
l’introduzione di specifiche norme fiscali per il coordinamento della disciplina IRES / IRAP con le novità in materia di bilancio d’esercizio;
l’eliminazione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei beni ai soci / familiari nonché dei finanziamenti / capitalizzazioni;
la proroga al 2017 della detrazione del 50% dell’IVA dell’acquisto di unità immobiliari residenziali.

  • DL n. 244/2016, convertito dalla Legge n. 19/2017

E’ stata pubblicata sul S.O. n. 14/L alla G.U. 28.2.2017, n. 49, la Legge n. 19/2017, di conversione del DL n. 244/2016, Decreto c.d. “Mille proroghe”.In sede di conversione sono state approvate una serie di importanti e attese disposizioni di carattere fiscale, di seguito esaminate, in vigore dall’1.3.2017.

 AGEVOLAZIONI LAVORATORI IMPATRIATI – Art. 3, comma 3-novies

È stato differito dal 30.6.2016 al 30.4.2017 il termine per esercitare l’opzione dell’agevolazione prevista a favore dei lavoratori dipendenti rimpatriati dall’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 (detassazione del reddito del 30% per il 2016 e del 50% per il 2017).

A tal fine l’Agenzia delle Entrate dovrà emanare uno specifico Provvedimento entro il 31.3.2017 (30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione) contenente le modalità attuative della nuova disposizione.

INVIO DATI SPESE VETERINARIE AL STS – Art. 7, comma 3-bis

È stato disposto il differimento dal 31.1 al 28.2 del termine per l’invio al STS da parte dei veterinari dei dati delle spese sanitarie da persone fisiche per le quali spetta la detrazione IRPEF prevista dall’art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR, al fine della dichiarazione precompilata.

DETRAZIONE 50% IVA ACQUISTO UNITÀ IMMOBILIARI – Art. 9, comma 9-octies

È stata prorogata al 31.12.2017 l’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 56, Finanziaria 2016, relativa alla detrazione IRPEF del 50% dell’IVA dell’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A / B.

Si rammenta che la detrazione è usufruibile in 10 rate annuali a partire dal periodo d’imposta di sostenimento delle spese.

RINVIO SOPPRESSIONE MODD. INTRA-2 – Art. 13, commi da 4-ter a 4-quinquies

È stata rinviata al 31.12.2017 la soppressione dei modd. Intra relativi agli acquisti intraUE di beni / servizi ricevuti da operatori UE.

Quindi, come già anticipato dal Comunicato stampa congiunto Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e ISTAT del 17.2.2017, per il 2017 è stato ripristinato l’obbligo di presentare i modd. Intra-2 nel rispetto delle consuete modalità e termini di presentazione.

Contestualmente è stato riscritto il comma 6 dell’art. 50, DL n. 331/93 contenente l’obbligo di presentazione dei modd. Intra.

In base alle nuove disposizioni, applicabili dal 2018, l’adempimento in esame:

  • va effettuato “anche per finalità statistiche”;
  • riguarda soltanto gli acquisti / cessioni intraUE di beni.

È stato soppresso (dal 2018) l’obbligo di presentazione relativamente alle prestazioni di servizi resi / ricevuti da operatori UE.

È attribuito all’Agenzia delle Entrate il compito di emanare uno specifico Provvedimento al fine di introdurre “significative misure di semplificazione” al predetto obbligo, di “garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche” richieste dalla normativa comunitaria e di “ridurre al minimo” il numero dei soggetti obbligati all’invio dei modelli in esame “diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati” nonché prevedendo “obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell’Unione europea”.

Il predetto Provvedimento dovrà essere emanato entro il 30.5.2017 (90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione) e produrrà effetti a decorrere dall’1.1.2018.

COMUNICAZIONE BENI AI SOCI / FAMILIARI E FINANZIAMENTI / CAPITALIZZAZIONI – Art. 13, comma 4-sexies

È stato soppresso l’obbligo di invio all’Agenzia delle Entrate della specifica comunicazione da parte delle società / ditte individuali relativamente ai beni concessi in uso a soci / familiari prevista dall’art. 2, comma 36-sexiesdecies, DL n. 138/2011.

La soppressione ha interessato anche la comunicazione dei finanziamenti / capitalizzazioni prevista dal comma 36-septiesdecies del citato art. 2.

RACCOLTA DATI ACQUISTI / PRESTAZIONI DA SOGGETTI NON RESIDENTI – Art. 13, comma 4-septies

È stata soppressa la previsione, di fatto mai adottata, disposta dall’art. 1, comma 147, Finanziaria 2016, di “raccolta delle informazioni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti” non residenti in Italia “necessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto dell’evasione internazionale”.

ESTREMI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO – Art. 13, comma 4-octies

È stato soppresso l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione dei contratti di locazione a canone concordato per i quali è prevista la riduzione del 30% del relativo reddito imponibile, nonché dell’anno di presentazione della dichiarazione ICI / IMU.

La novità trova applicazione a decorrere dal 2017 (mod. 730 / REDDITI 2018.)

COORDINAMENTO NORMATIVA FISCALE CON LE NOVITÀ IN MATERIA DI BILANCIO D’ESERCIZIO – Art. 13-bis

Come noto con il D.Lgs. n. 139/2015 sono state recepite le novità in materia di bilancio d’esercizio previste dalla Direttiva n. 2013/34/UE. Oltre al contenuto dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa, le novità riguardano, in particolare, l’introduzione di nuovi principi di redazione del bilancio e di nuovi criteri di valutazione.

Con l’art. 13-bis in esame il Legislatore ha concesso innanzitutto un differimento di 15 giorni del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi / IRAP relativa al 2016, che quindi passa dal 30.9 al 15.10.2017, “al fine di agevolare la prima applicazione delle novità civilistiche in materia di bilancio d’esercizio e delle suddette disposizioni di coordinamento fiscali”.

Con la modifica dell’art. 83, comma 1, TUIR viene introdotto il principio della c.d. “derivazione rafforzata” del reddito imponibile all’utile di bilancio, prevedendo il riconoscimento dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio contenuti nei Principi contabili OIC, ad eccezione delle micro-imprese di cui all’art. 2435-ter, C.c. A tal fine sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni attuative emanate a favore dei soggetti che applicano i Principi contabili internazionali.

Nell’ambito del TUIR sono state apportate altresì le seguenti modifiche:

  • ai fini della determinazione del ROL di cui all’art. 96, non si tiene conto anche dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d’aziende / rami d’azienda;
  • le spese relative a più esercizi di cui all’art. 108, comma 1, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.

È stata eliminata la previsione contenuta nel primo periodo del comma 2 del citato art. 108 relativa alla “ripartizione” in 5 quote delle spese di pubblicità / propaganda;

  • è riconosciuto, con la modifica dell’art. 109, comma 4, il principio della “previa imputazione a Conto economico” anche ai componenti reddituali che non transitano a Conto economico in quanto rilevati a Stato patrimoniale in ossequio ai nuovi Principi contabili OIC;
  • con la modifica dell’art. 112 viene rivisto il trattamento fiscale degli strumenti finanziari derivati a seguito delle nuove regole di contabilizzazione degli stessi (fair value).

Ai fini IRAP, con la modifica dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 446/97 in aggiunta alle (note) voci di Conto economico di cui ai numeri 9), 10), lett. c) e d), 12) e 13), è disposta l’irrilevanza anche dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di aziende / rami di azienda.

Inoltre, con una disposizione di coordinamento generale, è previsto che il riferimento contenuto nelle norme fiscali ai componenti di cui alle macroclassi A) e B) del Conto economico va inteso al netto dei predetti componenti straordinari.

Le suddette novità di carattere fiscale sono applicabili, anche ai fini IRAP, dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015 (in genere, quindi, dal 2016).

Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alle previgenti regole fiscali gli effetti reddituali / patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultano diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto a quanto risultante dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2015 (in genere, quindi, del 2015).

È infine introdotta la seguente disciplina fiscale transitoria per il primo esercizio di applicazione dei nuovi Principi contabili OIC al fine di cristallizzare le connesse rettifiche operate in bilancio, prevedendo che:

  1. a) le regole della “previa imputazione a Conto economico” di cui all’art. 109, comma 4, TUIR sono applicabili anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio;
  2. b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto rilevano ai fini IRAP se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificabili nelle voci delle macroclassi A) e B) di Conto economico con rilevanza ai fini IRAP;
  3. c) il ripristino / eliminazione nell’attivo patrimoniale di costi già imputati a Conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti non più capitalizzabili non rilevano ai fini reddituali / valore fiscalmente riconosciuto.

Resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;

  1. d) l’eliminazione di passività / fondi di accantonamento considerati dedotti dal TUIR non rileva ai fini della determinazione del reddito. Resta ferma l’indeducibilità degli oneri a fronte dei quali i predetti fondi sono stati costituiti, nonché l’imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso di mancato verificarsi degli stessi;
  2. e) le previsioni di cui alle lett. c) e d) sono applicabili anche ai fini IRAP.

Il MEF entro il 30.4.2017 (60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione) provvederà alla revisione dei Decreti n. 48/2009 e 8.6.2011 contenenti le disposizioni di coordinamento fiscale per i soggetti che adottano i Principi contabili internazionali ora applicabili anche ai soggetti che adottano i nuovi Principi contabili OIC, nonché del Decreto 14.3.2012 contenente la

disciplina dell’ACE.

SPESOMETRO 2017 – Art. 14-ter

È stata modificata la periodicità di presentazione per il “primo anno di applicazione” del “nuovo” spesometro.

Per il 2017 l’invio dello spesometro è semestrale e va effettuato alle seguenti scadenze:

  • primo semestre 2017 entro il 18.9.2017 (il 16 cade di sabato);
  • secondo semestre 2017 entro il 28.2.2018.

Non è stato oggetto di alcuna modifica l’invio trimestrale delle liquidazioni IVA periodiche, che pertanto rimane confermato alla fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

Tuttavia va evidenziato che l’art. 14-ter in esame prevede che “resta fermo l’obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 21-bis [liquidazioni periodiche] …,trimestralmente, nei termini ordinari di cui al comma 1 del … articolo 21 [“nuovo” spesometro]”.

Quindi, fermo restando l’obbligo trimestrale, i termini di invio vanno individuati con riferimento agli “ordinari” termini previsti per il “nuovo” spesometro (in particolare, l’invio relativo al secondo trimestre 2017 va effettuato entro il 18.9.2017).

 

(*) Il termine interessa i trimestrali speciali” (ad esempio, distributori di carburante). Per i trimestrali “normali” il versamento scade il 16.3.2018 (termine di versamento dell’IVA della dichiarazione annuale).

“LOTTERIA DEGLI SCONTRINI” – Art. 14-quater

È stato rinviato dall’1.3 all’1.11.2017 il termine di attuazione, in via sperimentale, della lotteria  nazionale collegata agli scontrini degli acquisti di beni / servizi effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentono il pagamento con carte di debito / credito.

 

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