Legge Europea 2015-2016, le novità fiscali in vigore

Nell’ambito della cosiddetta Legge Europea 2015 – 2016, contenente una serie di disposizioni per l’adeguamento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE, sono state introdotte alcune novità di carattere fiscale.

Sulla G.U. 8.7.2016, n. 158 è stata pubblicata la Legge n. 122/2016, c.d. Legge Europea 2015 – 2016, contenente una serie di disposizioni per l’adeguamento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE, in vigore dal 23.7.2016.
Tra le principali novità di carattere fiscale si segnalano le modifiche alla tassazione delle vincite da gioco, alle aliquote IVA applicabili a taluni beni, sollecitate in parte dalle procedure d’infrazione attivate dalla Commissione UE nei confronti dell’Italia.

TASSAZIONE DELLE VINCITE DA GIOCO
Con la sentenza della Corte di Giustizia UE 22.10.2014, cause C-344/13 e C-367/13, i Giudici comunitari hanno sancito l’incompatibilità della disciplina italiana relativa alla tassazione delle vincite corrisposte da case da gioco con la normativa comunitaria.
Al fine di “recepire” tale sentenza, l’art. 6 della Legge in esame modifica l’art. 69, TUIR.
Ai sensi del nuovo art. 69 quindi:
• le vincite “realizzate” in case da gioco autorizzate in Italia / altri Stati UE / SEE non concorrono a formare il reddito del soggetto interessato;
• gli “altri” premi e vincite di cui alla lett. d) del comma 1 dell’art. 67 in esame, ossia:
– le vincite delle lotterie / concorsi a premio / giochi e scommesse organizzati per il pubblico;
– i premi derivanti da prove di abilità / sorte;
– i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
concorrono alla formazione del reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta (come in passato).
Si evidenzia inoltre che l’art. 6 in esame prevede contestualmente l’abrogazione dell’art. 30, comma 7, DPR n. 600/73 in base al quale “la ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell’imposta sugli spettacoli” di cui all’art. 3, DPR n. 640/72.

REVISIONE ALIQUOTE IVA
Come sopra accennato, la Legge in esame modifica l’aliquota IVA applicabile alle cessioni di:
• basilico, rosmarino, salvia e origano (art. 21);
• preparati per risotti (art. 22).
BASILICO, ROSMARINO, SALVIA E ORIGANO
L’art. 21 modifica la Tabella A allegata al DPR n. 633/72. Si può desumere quindi che va applicata l’aliquota IVA del 5% alle cessioni di:

• basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all’alimentazione (in precedenza assoggettate all’aliquota del 4%);
• piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (in precedenza assoggettate all’aliquota del 10%);
• origano a rametti o sgranato (in precedenza assoggettate all’aliquota ordinaria del 22%).

PREPARATI PER RISOTTI
L’art. 22 modifica la Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72, operando di fatto un “ritorno al passato” per quanto riguarda l’assoggettamento ad IVA dei “preparati per risotti” di cui alla voce doganale 21.07.02, al fine di “chiudere” il Caso EU Pilot 7293/15/TAXU, nell’ambito del quale è stata rilevata l’incompatibilità dell’aliquota IVA ridotta del 4% con l’ordinamento comunitario.
Il citato art. 22, infatti, elimina dal n. 9), Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72 la voce doganale 21.07.02, introdotta dall’art. 4, comma 3, DL n. 415/95.

Conseguentemente, alle preparazioni alimentari a base di riso (c.d. preparati per risotti) identificati dalla voce doganale ex 21.07.02 è applicabile l’aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 80), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 riservato alle “preparazioni alimentari non nominate, né comprese altrove”.

DECORRENZA DELLE NUOVE ALIQUOTE IVA
La Legge n. 122/2016 non prevede una specifica decorrenza delle modifiche apportate dagli artt.21 e 22 sopra esposte e quindi va considerata la data di entrata in vigore della legge e il momento di effettuazione delle operazioni ai fini IVA.
Conseguentemente le nuove aliquote IVA sono applicabili alle cessioni effettuate a decorrere dal 23.7.2016 (entrata in vigore della Legge n. 122/2016), dando rilievo alla data di consegna /spedizione del bene, fermo restando che, se precedentemente è eseguito il pagamento (parziale o totale) ovvero emessa fattura, l’operazione si considera effettuata alla data del pagamento / emissione della fattura, per l’importo pagato / fatturato (ex art. 6, comma 4, DPR n.
633/72).

SOCIETÀ “MADRI – FIGLIE”: UTILI E PROVENTI DA ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
L’art. 26 della Legge in esame, modifica l’art. 89, TUIR, relativamente al trattamento fiscale degli strumenti finanziari e partecipativi e dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale, connesso con la disciplina delle società “madri – figlie”.
In particolare il comma 3 del citato art. 89 prevede, qualora siano rispettati i requisiti di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), TUIR (dividendo indeducibile dal reddito della società estera), l’esclusione dalla formazione del reddito delle società di capitali / enti non commerciali del 95%:
• degli utili provenienti da società / enti di ogni altro tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti in Italia;
• delle remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione stipulati con tali soggetti;
se residenti in Stati non “black list”, o qualora residenti in Stati “black list” sia dimostrato, “anche” a seguito di interpello, quanto previsto dalla lett. c) del comma 1 dell’art. 87, TUIR.
Da ciò discende che, nel caso in cui dallo strumento finanziario derivino proventi costituiti sia da utili che da interessi, per l’investitore gli stessi sono interamente soggetti a tassazione, mentre per il soggetto erogante risultano deducibili esclusivamente gli interessi passivi corrisposti.
Ora, la Legge in esame, al fine di eliminare tale asimmetria, dispone il non assoggettamento a tassazione, nella misura del 95%, della parte di provento indeducibile in capo al soggetto emittente.
Relativamente ai proventi distribuiti da società non residenti, l’esenzione opera esclusivamente qualora la società “madre” sia residente in uno Stato UE, mentre non spetta qualora la stessa sia residente in uno Stato UE / SEE e risulti priva dei requisiti “madre – figlia”.
Con riguardo alle remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione stipulati con soggetti non residenti è ora previsto che la non imponibilità (95%) in capo alla società percipiente opera limitatamente alla parte indeducibile in capo al soggetto erogante.
Contestualmente alle suddette modifiche è stato opportunamente integrato l’art. 27-bis, DPR n.600/73 prevedendo il rimborso della ritenuta nell’ambito dei gruppi societari anche sulla parte non deducibile dei dividendi / proventi da associazioni in partecipazione erogati a società “madri” UE.
Le nuove disposizioni in commento operano a decorrere dall’1.1.2016.

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