Locazioni brevi, i chiarimenti sull’intervento dell’Agenzia delle Entrate

Le applicazioni della cedolare secca

In caso di apposita opzione, si applica la cedolare secca, con aliquota pari al 21%, ai redditi derivanti dalle locazioni brevi stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 24 del 12 ottobre 2017, recante: ”Regime fiscale delle locazioni brevi – Art. 4 D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”.

 

Si ricorda che in caso di opzione, si applica la cedolare secca, con aliquota pari al 21%, ai redditi derivanti dalle locazioni brevi stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017.

Si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario (locatore) e provvedono al relativo versamento (per un esame completo vedi ns. circ. n. 121/2017).

La ritenuta è versata entro il 16 del mese successivo a quello in cui è operata.

Nella circolare in esame l’Amministrazione finanziaria specifica che potrà tuttavia tener conto delle difficoltà di natura gestionale che gli operatori possono aver incontrato nella effettuazione degli adempimenti relativi alle ritenute, nonché del fatto che il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate contenente le disposizioni attuative è stato emanato il 12 luglio 2017 (vedi ns. circ. n. 126/2017).

Alla luce di tali considerazioni, l’Amministrazione finanziaria potrà escludere l’applicazione delle sanzioni in relazione alla omessa effettuazione delle ritenute fino all’11 settembre, in quanto le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti (art. 3, co. 2, L. n. 212/2000).

Gli intermediari saranno comunque sanzionabili per le omesse o incomplete ritenute da effettuare a partire dal 12 settembre 2017 e da versare entro il 16 ottobre 2017. L’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori mportanti chiarimenti in materia di locazioni brevi, in particolare sulla forma del contratto, sull’individuazione degli intermediari, sulla comunicazione annuale all’Agenzia delle entrate da parte degli intermediari, ecc..

Considerato che la scadenza per il prossimo versamento è il 16 ottobre 2017 e che l’Agenzia ha reso noto la circolare in esame solo in data 13 ottobre 2017, per un esame completo si rinvia al testo del provvedimento allegato, riservandoci di approfondire l’argomento con una successiva circolare.

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