Niente contributi Inps per i soci di SRL con partecipazione di solo capitale

NIENTE CONTRIBUTI INPS PER I SOCI DI SRL CON PARTECIPAZIONE DI SOLO CAPITALE

Recentemente l’INPS ha definitivamente risolto l’annosa questione riguardante il “trattamento”, ai fini contributivi, dei redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione IVS anche soci di una srl.
In particolare l’Istituto, recependo l’orientamento giurisprudenziale e le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, ha modificato la propria posizione sul tema precisando che sono esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione in una srl non trasparente con apporto di solo capitale.
Resta fermo l’obbligo contributivo nel caso in cui il socio svolga anche l’attività lavorativa nella società ovvero se la partecipazione è in una società trasparente.
Quanto sopra trova applicazione a decorrere dal 2020 e pertanto può essere considerato per la compilazione del quadro RR del mod. REDDITI 2021 PF ai fini della determinazione dei contributi dovuti a titolo di saldo 2020.

Al fine di determinare l’ammontare dei contributi dovuti da parte dei soggetti iscritti alla Gestione IVS l’art. 3-bis, DL n. 384/92 dispone che: “l’ammontare del contributo annuo dovuto…è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono”.
In considerazione di tale previsione, l’INPS nel corso degli anni ha sostenuto che per determinare
l’ammontare dei contributi dovuti:

  • per i soci lavoratori di srl, la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali e attribuita al socio in base alla quota di partecipazione agli utili. Ciò a prescindere dalla destinazione di detti utili e, quindi, anche nel caso in cui gli stessi non sono distribuiti ai soci, fermi restando il minimale e il massimale contributivo;
  • per i soci non lavoratori di srl, e pertanto in presenza di una partecipazione con apporto di solo capitale e di iscrizione alla Gestione previdenziale INPS per l’attività esercitata in qualità di imprenditore individuale / socio di una società di persone, anche il reddito derivante dalla partecipazione alla srl concorre alla formazione della base imponibile previdenziale.

L’ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE
L’interpretazione sopra accennata del citato art. 3-bis da parte dell’INPS è stata più volte “messa in discussione” dalla giurisprudenza, in considerazione del fatto che quanto percepito dal socio a seguito della partecipazione in una società di capitali con apporto di solo capitale va classificato “reddito di capitale” e non “reddito d’impresa”.
In particolare si rammenta che:

  • la Corte d’Appello di L’Aquila (sentenze 25.6.2015, nn. 752 e 774) ha affermato che la contribuzione è giustificata solo se la partecipazione prevede anche l’apporto di lavoro.
    In caso di partecipazione in una srl con apporto di solo capitale, i proventi derivanti dalla partecipazione non possono essere considerati “redditi d’impresa” m a “ redditi di capitale” e come tali non rilevanti ai fini contributivi;
  • secondo la Corte di Cassazione (sentenze 20.8.2019, n. 21540; 24.9.2019, nn. 23790 e 23792; 26.9.2019, nn. 24096 e 24097):
    – dalla partecipazione in una società di capitali non trasparente da parte del socio, con apporto di solo capitale, deriva un “reddito di capitale” e non “reddito d’impresa”. Il relativo importo, pertanto, non deve concorrere all’imponibile previdenziale;
    – dalla partecipazione in una società di persone ovvero di capitali trasparente deriva sempre per il socio (a prescindere dal fatto che apporti o meno lavoro) un “reddito d’impresa” che come tale concorre all’imponibile previdenziale.

IL NUOVO ORIENTAMENTO DELL’INPS
Alla luce delle sentenze sopra citate, il Ministero del Lavoro con la Nota 16.7.2020, n. 7476 ha condiviso l’orientamento della Corte di Cassazione.
Ora, con la Circolare 10.6.2021, n. 84, l’INPS recepisce le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro in base alle quali “devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa”.
Anche l’Istituto, pertanto, riconosce che dalla partecipazione in una società di capitali con apporto di solo capitale deriva “reddito di capitale” (e non “reddito d’impresa”) che non concorre alla base imponibile previdenziale degli iscritti alla Gestione IVS.

Risultano pertanto superati i chiarimenti forniti dall’INPS in merito alla questione in esame nella Circolare 12.6.2003, n. 102.

DECORRENZA DELLE NUOVE INDICAZIONI
Nella Circolare n. 84 in esame, l’INPS specifica che le nuove indicazioni riguardanti la determinazione della base imponibile previdenziale sono applicabili a decorrere dal 2020.
Di conseguenza già nel mod. REDDITI 2021 PF e, in particolare, in sede di compilazione del quadro RR, al fine di determinare i contributi dovuti a titolo di saldo 2020 da parte degli iscritti alla Gestione IVS è possibile individuare l’imponibile previdenziale escludendo i “redditi di capitale”, come di seguito riepilogato.

• Art. 3-bis, comma 1, DL n. 384/92
• Circolare INPS 10.6.2021, n. 84

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