Presentazione F24 per privati, il ritorno del cartaceo

IL RITORNO DEL F24 CARTACEO ANCHE PER IMPORTI SUPERIORI A € 1.000 PER I SOGGETTI PRIVATI

(•Art. 11, DL n. 66/2014; Art. 7-quater, comma 31, DL n. 193/2016)

Nell’ambito del Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017” è stata prevista l’eliminazione dell’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per i versamenti da effettuare con il mod. F24 da parte dei soggetti “privati” per importi superiori a € 1.000. In altre parole, quindi, i “privati” che devono effettuare un versamento con il mod. F24 nel quale non sono esposte compensazioni, potranno scegliere se utilizzare il modello cartaceo ovvero il canale telematico, a prescindere dall’importo dovuto.

 

Come noto:

• dal 2007 i soggetti titolari di partita IVA devono trasmettere il mod. F24 esclusivamente in via telematica;

• dall’1.10.2014, l’art. 11, DL n. 66/2014 ha previsto specifiche “limitazioni” alle modalità di presentazione dei modd. F24, sia per i soggetti titolari di partita IVA sia per i soggetti “privati”

 

 MODALITÀ DI PAGAMENTO CON MOD. F24 DOPO IL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2017

Con l’art. 7-quater, comma 31, DL n. 193/2016, introdotto in sede di conversione, il Legislatore ha modificato il citato art. 11, rivedendo le possibili modalità di pagamento tramite il mod. F24 per i soggetti “privati” (il Decreto in esame non modifica in alcun modo l’obbligo di utilizzo dei canali telematici da parte dei soggetti titolari di partita IVA.) In particolare il citato comma 31 dispone l’abrogazione della lett. c) del comma 2 del citato art. 11,  ai sensi della quale, i versamenti di importo superiore a € 1.000 vanno eseguiti mediante i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari alla riscossione convenzionati.

Alla luce di detta modifica si riepilogano le possibili modalità di pagamento tramite il mod. F24.

 

MOD. F24 CON COMPENSAZIONE E SALDO “A ZERO”

Come attualmente previsto, ai sensi della lett. a) del comma 2 del citato art. 11, il mod. F24 che, per effetto di compensazioni, presenta un saldo a zero va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline), sia da parte dei soggetti titolari di partita IVA che da parte dei soggetti “privati”.

In tali casi, quindi, il mod. F24 non può essere presentato in forma “cartacea” o tramite il servizio di remote / home banking gestito da banche / Poste.

 

MOD. F24 CON COMPENSAZIONE E SALDO “A DEBITO”

Come attualmente previsto, ai sensi della lett. b) del comma 2 del citato art. 11, il mod. F24 che, per effetto di compensazioni, presenta un saldo “a debito” di qualsiasi importo va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, sia da parte dei soggetti titolari di partita IVA che da parte dei soggetti “privati”. Di conseguenza, per tale fattispecie, in aggiunta alle modalità di invio sopra esaminate (Entratel / Fisconline), può essere utilizzato anche il servizio di remote / home banking.

 

MOD. F24 SENZA COMPENSAZIONE

A seguito della citata abrogazione della lett. c) del comma 2 dell’art. 11 in esame, se il mod. F24 non espone compensazioni, al fine di individuare le possibili modalità di versamento del mod. F24:

è necessario distinguere tra soggetti titolari di partita IVA e soggetti “privati”;

non rileva più l’ammontare dell’importo dovuto (superiore / inferiore a € 1.000).

Infatti:

• per i soggetti titolari di partita IVA risulta applicabile il generale obbligo di versamento esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (Entratel / Fisconline / remote – home banking);

• per i soggetti “privati” risultano utilizzabili:

  • sia i canali telematici (Entratel / Fisconline / remote – home banking);
  • sia il modello cartaceo;

a prescindere dall’ammontare dell’importo dovuto (maggiore o inferiore a € 1.000).

 

 

 

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