Ravvedimento operoso: regolarizzazione dei versamenti

Considerata la revisione dell’istituto del ravvedimento operoso intervenuta nel 2015 e le modifiche al regime sanzionatorio in vigore a decorrere dall’1.1.2016, si illustrano le nuove misure nonché i nuovi termini entro i quali è possibile provvedere alla regolarizzazione di un omesso / insufficiente versamento delle imposte dirette / IVA.

Con la presente Circolare, dopo aver rammentato le modifiche apportate:

  • all’istituto del ravvedimento operoso ad opera della Finanziaria 2015 (con decorrenza dal 2015);
  • al regime sanzionatorio, ad opera del D.Lgs. n. 158/2015 la cui decorrenza è dal 1.1.2016.

Si illustrano le misure delle sanzioni ridotte applicabili in caso di regolarizzazione spontanea, con il ravvedimento operoso, di un omesso / insufficiente versamento di IRPEF, IRES, IRAP, IVA, cedolare secca, imposte sostitutive dei contribuenti minimi o forfetari.

In applicazione del favor rei, le suddette modifiche operano anche per le violazioni commesse prima delle predette date.

I TERMINI E LE RIDUZIONI DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Con riferimento ai versamenti il ravvedimento operoso può essere così sintetizzato.
Soglia temporale; Riduzione; Tributo
-Entro 30 giorni; 1/10; Qualsiasi
-Entro 90 giorni; 1/9; Qualsiasi
-Entro la dichiarazione dell’anno o entro 1 anno (*); 1/8; Qualsiasi
-Entro la dichiarazione dell’anno successivo o entro 2 anni (*); 1/7; Agenzia Entrate (**)
-Entro il termine di accertamento; 1/6; Agenzia Entrate (**)
-Dopo la constatazione della violazione; 1/5; Agenzia Entrate (**)

(*) Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la diversa soglia temporale va applicata a seconda che si tratti di un “tributo periodico cui inerisce un obbligo dichiarativo che si rinnova periodicamente (come per esempio imposte sui redditi, IVA)” ovvero di “tributi istantanei per i quali non si configura un obbligo dichiarativo (come, per esempio, imposta di registro, sulle successioni).

(**) La possibilità di regolarizzare spontaneamente la violazione commessa tramite il ravvedimento operoso, essendo limitata ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (imposte dirette, IVA, imposte / entrate erariali, IRAP e addizionali comunale / regionale IRPEF), non è applicabile, ad esempio, ai tributi locali quali l’IMU e la TASI.

  • In particolare, con esclusivo riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, l’accesso al ravvedimento operoso non è più precluso se sono stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche. Inoltre, “è possibile … accedere al ravvedimento operoso nonostante la violazione sia stata già constatata mediante pvc”.

Diversamente non è possibile ricorrere al ravvedimento operoso successivamente alla notifica di atti di liquidazione e di accertamento o di altro atto avente natura impositiva, comprese le comunicazioni di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 (ad esempio, avvisi bonari, avvisi di recupero di crediti d’imposta e avvisi di irrogazione delle sanzioni).

Quanto sopra è in vigore dall’1.1.2015.

Il contribuente che ha ricevuto la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e/o di quello formale può avvalersi del ravvedimento per sanare altre violazioni che non gli sono state contestate con tale procedura.

IL NUOVO REGIME SANZIONATORIO
Le sanzioni applicabili in caso di omesso / insufficiente versamento di imposte sono così individuate.
Fino al 31.12.2015 
• 30% dell’importo non versato, anche quando la maggior imposta / minor eccedenza detraibile risulti dalla correzione di errori materiali / di calcolo rilevati in sede di controllo

• 2% per ciascun giorno se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 15 giorni
ferma restando la possibilità di applicare il ravvedimento operoso

Dette sanzioni si applicano anche in caso di maggior imposta da liquidazione ex artt. 36-bis, 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72

Dall’1.1.2016:

• 30% dell’importo non versato, anche quando la maggior imposta / minor eccedenza detraibile risulti dalla correzione di errori materiali / di calcolo rilevati in sede di controllo
• 15% se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 90 giorni
• 1% per ciascun giorno se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 15 giorni, ferma restando la possibilità di applicare il ravvedimento operoso

Dette sanzioni si applicano anche in caso di maggior imposta da liquidazione ex artt. 36-bis, 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72.
Le sanzioni previste per l’omesso / insufficiente versamento non si applicano se il pagamento è stato eseguito tempestivamente ad un Ufficio / Concessionario diverso da quello competente.

Utilizzo di un credito non spettante / inesistente
Qualora l’omesso ovvero l’errato versamento delle imposte dovute derivi dall’erroneo utilizzo di un credito, il nuovo regime sanzionatorio differenzia l’utilizzo di un credito “non spettante” da quello di un credito “inesistente”.
In particolare si considera:
• “non spettante” il credito, esistente, utilizzato per un importo superiore a quello spettante ovvero in violazione delle modalità prescritte (ad esempio, in assenza della dichiarazione / visto di conformità per importi superiori a € 5.000 / € 15.000);
• “inesistente” il credito per il quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non è riscontrabile tramite i controlli automatizzati.

Violazione

Utilizzo credito d’imposta esistente ma non spettante:

  • 30% del credito (Fino al 31.12.2015)
  • 30% del credito utilizzato (salvo disposizioni “speciali”) (Dall’1.1.2016)

Utilizzo credito d’imposta inesistente:

  • dal 100% al 200% del credito inesistente
  • 200% per utilizzo di crediti inesistenti superiori a € 50.000. Non è possibile la definizione agevolata ex artt. 16, comma 3 e 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/97 (Fino al 31.12.2015)
  • dal 100% al 200% del credito inesistente

Non è possibile la definizione agevolata ex artt. 16, comma 3 e 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/97 (Dall’1.1.2016)

LA REGOLARIZZAZIONE DEL MANCATO / INSUFFICIENTE VERSAMENTO

Alla luce di quanto sopra riepilogato, le sanzioni ridotte applicabili al fine di regolarizzare tramite il ravvedimento operoso un mancato / insufficiente versamento di imposte, quali IRPEF / IRES / IRAP / IVA, sono le seguenti.

Sanzione ridotta;Termine di versamento della regolarizzazione
da 0,1% a 1,4%: 1/10 dell’1% per giorno entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,1%
1,5%; 1/10 del 15% dal 15° al 30° giorno dalla scadenza
-1,67%; 1/9 del 15% dal 31° al 90° giorno dalla scadenza
-3,75%; 1/8 del 30% • entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione (se per un c.d. “tributo periodico”), • entro 1 anno dal termine “ordinario” di versamento (se per un c.d. “tributo istantaneo”)
-4,29%; 1/7 del 30% • entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo alla violazione (se per un c.d. “tributo periodico”) • entro 2 anni dal termine “ordinario” di versamento (se per un c.d. “tributo istantaneo”); solo tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate
-5%; 1/6 del 30% entro il termine di accertamento; solo tributi amministrate dall’Agenzia delle Entrate
-6%; 1/5 del 30% dopo la notifica di un PVC; solo tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate

Come accennato, in applicazione del favor rei, il nuovo regime sanzionatorio, se più favorevole, interessa anche le violazioni commesse prima dell’1.1.2016. Così, ad esempio:
• dall’1.1 al 29.3.2016 (90 giorni dal 27.12.2015) è possibile regolarizzare l’omesso / insufficiente versamento dell’acconto IVA applicando la sanzione dell’1,67% (anziché del 3,33%);
• dall’1.1 al 29.2.2016 (90 giorni dal 30.11.2015) è possibile regolarizzare l’omesso / insufficiente versamento dell’acconto IRPEF / IRES / IRAP 2015 applicando la sanzione ridotta dell’1,67% (anziché del 3,33%).

Modalità di versamento
Le modalità con le quali il ravvedimento va perfezionato non hanno subito modifiche e pertanto a seguito di un omesso / insufficiente versamento è necessario versare:
• l’imposta dovuta;
• la sanzione nella misura ridotta.
• gli interessi di mora (0,5% dall’1.1 al 31.12.2015, 0,2% dall’1.1.2016).
Come di consueto, il versamento va effettuato tramite il mod. F24 indicando separatamente imposta, sanzione ridotta e interessi, contraddistinti dagli specifici codici tributo.

L’ERRATA COMPILAZIONE / OMESSA PRESENTAZIONE DEL MOD. F24
Con riferimento al mod. F24 si rammenta che sono state modificate anche le sanzioni previste in caso di:
• errata compilazione del modello;
• omessa presentazione del mod. F24 “a zero”.

Violazione

Sanzione

Fino al 31.12.2015, dall’1.1.2016

Mod. F24 con carenze nei dati del soggetto tenuto al versamento

  •  da £ 200.000 a £ 1.000.000 (Fino al 31.12.2015)
  •  da € 100 a € 500 (Dall’1.1.2016)

Omessa presentazione del mod. F24 a zero:

  • £ 300.000
  • £ 100.000 se il modello è presentato con ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi (Fino al 31.12.2015)
  • € 100
  • € 50 se il modello è presentato con ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi (Dall’1.1.2016)-

Anche per tali violazioni è possibile utilizzare il ravvedimento operoso per sanare la violazione. In particolare, in caso di tardiva presentazione del mod. F24 “a zero”, la sanzione dovuta è pari a:

Sanzione ridotta/Presentazione mod. F24
€ 5,56 50 x 1/9 ritardo non superiore a 5 giorni
€ 11,11 100 x 1/9 ritardo non superiore a 90 giorni
€ 12,50 100 x 1/8 entro 1 anno dalla violazione
€ 14,29 100 x 1/7 entro 2 anni dalla violazione

Per il versamento della sanzione ridotta, da effettuato come di consueto tramite il mod. F24, va utilizzato il codice tributo “8911”.
Con riferimento all’ammontare di tali sanzioni si evidenzia che, poiché la sanzione fissa “di partenza” è stabilita in Euro, non si ritiene utilizzabile la regola del troncamento dei decimali che opera, qualora la riduzione sia applicata ad un importo espresso in Lire.

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