Reverse Charge per console, tablet pc e laptop

REVERSE CHARGE PER CONSOLE, TABLET PC, LAPTOP E I RECENTI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito alcuni chiarimenti in merito all’ambito di applicazione del reverse charge previsto per le operazioni aventi ad oggetto console da gioco, tablet PC e laptop nonché dispositivi a circuito integrato.
In particolare l’Agenzia precisa che il reverse charge in esame va applicato:
− dal “venditore non al dettaglio” che cede i predetti beni ad un soggetto IVA a prescindere dall’utilizzo che quest’ultimo intende farne (rivendita o utilizzo diretto);
− soltanto per i beni espressamente indicati dalla norma e non anche per i beni ad essi connessi / accessori;
− anche quando l’acquirente (soggetto IVA) è non residente / senza stabile organizzazione in Italia.

Come noto, al fine di contrastare l’evasione IVA in settori risultati particolarmente “a rischio”, il Legislatore ha previsto (e richiesto all’UE) l’applicazione del meccanismo del reverse charge anche alle cessioni / prestazioni interne aventi ad oggetto operazioni nei predetti settori.
In particolare, le specifiche fattispecie interessate sono contenute nell’art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 che alla lett. c) dispone che il reverse charge va applicato anche:
“alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”.
La richiesta relativa all’introduzione di tale disposizione nella disciplina IVA italiana è stata “accolta” dal Consiglio UE che ne ha concesso l’applicazione fino al 30.6.2022. Si coglie l’occasione per rammentare che lo scorso settembre la Commissione UE ha negato all’Italia l’estensione del reverse charge prevista dalla lett. a-quinquies) del comma 6 in esame, riguardante le prestazioni di servizio rese nell’ambito di contratti d’appalto e simili caratterizzate da prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente con utilizzo di beni strumentali dello stesso.
Rispondendo ad un interpello presentato da una società di commercio all’ingrosso con codice attività 46.51.00 “Commercio all’ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software”, operante pertanto nella fase distributiva che precede l’attività di commercio al dettaglio, con la recente Risposta 1.10.2021, n. 643 l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all’applicabilità del reverse charge ai sensi del citato art. 17 al ricorrere delle seguenti fattispecie:
O cessione di tablet PC / laptop / console da gioco ad un rivenditore (soggetto IVA) che all’atto dell’acquisto comunica che il bene acquistato non sarà destinato alla rivendita ma utilizzato come bene strumentale proprio;
O cessione, oltre che dei beni in esame (con applicazione del reverse charge), di beni ad essi connessi / accessori quali, ad esempio, cavi, adattatori, monitor e port replicator;
O cessione dei beni in esame in Italia ad un soggetto IVA non residente / senza stabile organizzazione in Italia.
Si rammenta che nella fattura elettronica per le operazioni in esame soggette a reverse charge va utilizzato il codice natura “N6.6”.

IRRILEVANZA DELLA DESTINAZIONE DEI BENI DA PARTE DELL’ACQUIRENTE
Con riferimento alla prima fattispecie sopra illustrata l’Agenzia precisa che, anche nel caso in cui un rivenditore dei beni in esame acquisti gli stessi da un fornitore (grossista) per utilizzarli direttamente come propri beni strumentali va applicato il reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett, c), DPR n. 633/72.

NB Più in generale, va considerato che il cedente che opera come “venditore non al dettaglio” è tenuto ad emettere fattura senza IVA per applicazione del reverse charge di cui alla citata lett. c) a prescindere dall’utilizzo dei beni da parte dell’acquirente soggetto IVA.

Nella Risposta n. 643 in esame, l’Agenzia giunge a tale conclusione considerando che:
O dal punto di vista soggettivo, va data rilevanza al fatto che il cedente è un “venditore non al dettaglio” che effettua cessioni a favore di acquirenti soggetti IVA;
O in capo al cedente “non venditore al dettaglio” non è previsto alcun obbligo di verifica in merito alla destinazione (rivendita o meno) che l’acquirente intende attribuire ai beni acquistati.
Sul punto, l’Agenzia richiama la Risoluzione 31.3.2011, n. 36/E nella quale la stessa Agenzia aveva specificato che:
“non sussiste l’obbligo da parte del cedente di acquisire specifica attestazione e/o dichiarazione da parte del cessionario in ordine allo status di utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo IVA”;
O la normativa di riferimento non prevede eccezioni o la disapplicazione del reverse charge a seguito di richiesta dell’acquirente o in base all’utilizzo del bene oggetto della cessione.

CESSIONE DI COMPONENTI ED ACCESSORI
Con riferimento agli acquisti aventi ad oggetto sia i beni in esame (con applicazione del reverse charge) che altri beni ad essi connessi / accessori, l’Agenzia rammenta che, nella citata Risoluzione n. 36/E, a commento del reverse charge di cui alla lett. b) del comma 6 in esame, è specificato che l’inversione contabile “non torna applicabile alle cessioni dei componenti accessori dei «telefoni cellulari»”.
Analogamente, con riferimento al reverse charge di cui alla lett. c) in esame, l’Agenzia precisa che l’inversione contabile va applicata esclusivamente ai beni puntualmente individuati dalla norma.
Inoltre, con specifico riferimento al caso di specie in cui il soggetto interessato è un rivenditore all’ingrosso, l’Agenzia precisa altresì che:
“con particolare riferimento alla fase di commercializzazione in cui opera … si ritiene, poi, che non ricorrano i principi propri dell’accessorietà, così come declinata ai sensi dell’articolo 12, [DPR n. 633/72]”.
Conseguentemente, le operazioni aventi ad oggetto “altri” beni, quali monitor, adattatori e cavi di rete non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 17, comma 6 in esame e pertanto vanno fatturate con ordinaria applicazione dell’IVA.
Al fine in esame risulta irrilevante che i beni espressamente soggetti a reverse charge e gli “altri” beni siano ceduti / acquistati con uno o più ordini e con una o più spedizioni.

ACQUIRENTE (SOGGETTO IVA) NON RESIDENTE IN ITALIA
L’applicazione del reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 prevede l’assolvimento dell’imposta da parte dell’acquirente anche quando quest’ultimo è un soggetto IVA non residente in Italia ovvero senza stabile organizzazione in Italia.
In tal caso, per poter assolvere l’IVA dovuta per l’operazione effettuata in Italia, il soggetto estero è tenuto ad identificarsi direttamente in Italia ovvero a nominare un rappresentante fiscale.
Ciò comporta che anche quando l’acquirente è un soggetto estero, il cedente italiano è tenuto ad emettere una fattura senza IVA per applicazione del reverse charge ai sensi del citato comma 6.

Potrebbe piacerti anche

I commenti sono chiusi.