Reverse charge per console da gioco e PC, quando non si applica

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che il reverse charge per console da gioco, tablet PC e Laptop non è applicabile alle vendite al dettaglio.
Il reverse charge, come noto, consiste nel rovesciamento dell’obbligo di applicazione dell’IVA, che è posto in capo all’acquirente / committente anziché al cedente / prestatore.
In particolare, il cedente / prestatore emette fattura senza addebito dell’IVA, la quale deve essere:
• integrata dall’acquirente / committente con indicazione dell’aliquota e della relativa imposta;
• annotata da quest’ultimo sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti.

Nell’ambito del recepimento di 2 Direttive comunitarie, il Governo ha emanato il D.Lgs. n. 24/2016 contenente specifiche disposizioni “contro le frodi in materia di IVA” che prevedono l’applicazione temporanea (dal 2.5.2016 al 31.12.2018) del reverse charge a talune operazioni “a rischio frodi”. In particolare l’applicazione del meccanismo in esame è stata estesa alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop.

LE CESSIONI DI CONSOLE DA GIOCO, TABLET PC E LATPOP
Il Legislatore ha sostituto il riferimento previsto dalla lett. c) del comma 6 dell’art. 17, DPR n. 633/72, relativa alle “cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori”, con “cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”.
La previsione della nuova lett. c) limitatamente alle cessioni di “dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale” è già operativa dall’1.4.2011.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo gli attesi chiarimenti in merito all’ambito oggettivo e soggettivo della disposizione in esame.

AMBITO OGGETTIVO
Relativamente all’ambito oggettivo l’Agenzia individua puntualmente i beni a cui è applicabile il reverse charge utilizzando gli specifici codici della Nomenclatura Combinata (NC) come segue:

  • console da gioco (NC 9504 50 00)
  • tablet PC (NC 8471 30 00)
  • laptop (NC 8471 30 00)

Il citato codice 9504 50 00 riguarda le console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30. Come desumibile dalle Note della Nomenclatura Combinata il citato codice 9504 50 00 comprende:
a) console per videogiochi da cui l’immagine è riprodotta su un televisore, un monitor o un altro schermo o un’altra superficie;
b) apparecchi per videogiochi con schermo incorporato, anche portatili.
Non sono ricomprese le console o gli apparecchi per videogiochi che funzionano a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento (sottovoce 9504 30).
Il citato codice 8471 30 00 riguarda le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo.
Ai fini dell’individuazione dei suddetti beni non rileva la denominazione commerciale, bensì “la circostanza che si tratti di beni della stessa qualità commerciale, aventi le stesse caratteristiche tecniche e lo stesso codice di Nomenclatura Combinata (NC)”.

AMBITO SOGGETTIVO
Relativamente all’ambito soggettivo l’Agenzia precisa innanzitutto che il meccanismo riguarda i soggetti passivi IVA, obbligati all’assolvimento dell’imposta in luogo del cedente.
Lo stesso va applicato anche dai soggetti passivi (acquirenti) non stabiliti in Italia / senza stabile organizzazione in Italia (in tali casi è richiesta l’identificazione ai fini IVA).
Il chiarimento più importante riguarda l’operatività del reverse charge alle sole cessioni di beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.
Così, ad esempio, la cessione di un tablet PC da parte di un negoziante al dettaglio ad un soggetto passivo IVA (lavoratore autonomo, società di persone, società di capitali, ditta individuale, ecc.) va fatturata quale operazione imponibile con applicazione dell’IVA al 22%.
L’esclusione del reverse charge alla fase del commercio al dettaglio è collegabile alle finalità connesse all’applicazione del meccanismo in esame. L’Agenzia riconosce altresì che l’applicazione del reverse charge alla fase del dettaglio, caratterizzata da una elevata frequenza di operazioni, sarebbe stata particolarmente onerosa in capo ai soggetti destinatari (cedente – acquirente).

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Posto che l’applicazione della disciplina in esame alle fatture emesse dal 2.5.2016 poteva generare profili di incertezza, è stato precisato che sono fatti salvi e non sanzionabili eventuali comportamenti difformi posti in essere fino al 25.5.2016.

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