Rinviato l’obbligo di utilizzo del nuovo tracciato corrispettivi RT

Rinviato all’1.10.2021 l’obbligo di utilizzo del nuovo tracciato corrispettivi RT
A seguito delle note difficoltà derivanti della situazione emergenziale COVID-19 e considerato anche il differimento della messa a disposizione delle bozze di liquidazioni periodiche / registri IVA / dichiarazione annuale da parte dell’Agenzia delle Entrate, con un apposito Provvedimento la stessa Agenzia ha disposto un ulteriore differimento della data a decorrere dalla quale risulterà obbligatorio utilizzare il nuovo tracciato telematico per effettuare l’invio dei corrispettivi tramite RT. In particolare è ora previsto che l’aggiornamento del RT per l’invio telematico dei corrispettivi con i dati previsti dalla ver. 7.0 del tracciato deve essere effettuato entro il 30.9.2021.

A decorrere dall’1.10.2021 i dati dei corrispettivi dovranno essere trasmessi esclusivamente nel rispetto del nuovo tracciato ver. 7.0.

In merito all’obbligo di memorizzazione / invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, con il Provvedimento 20.12.2019 l’Agenzia ha modificato il Provvedimento28.10.2016 al fine di aggiornare le relative specifiche tecniche, prevedendo la modifica / implementazione dei dati dei corrispettivi oggetto di memorizzazione / invio telematico nonché del layout del documento commerciale.
Ciò comporta la necessità di procedere con l’aggiornamento dei RT affinché tramite gli stessi la memorizzazione e l’invio telematico dei dati avvenga nel rispetto delle nuove disposizioni e più in particolare in base a quanto disposto dalla ver. 7.0 del tracciato telematico.
In particolare si rammenta che le modifiche apportate consentono una più corretta e completa elaborazione dei dati, risolvono alcune delle criticità riscontrate (ad esempio, i corrispettivi non riscossi che confluiscono nell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri senza differenziazione tra quanto incassato e non incassato) e consentono la gestione / esposizione dei dati necessari per la partecipazione alla c.d. “Lotteria degli scontrini”.
Al fine di consentire un congruo periodo di adeguamento dei RT:
• con il Provvedimento 20.12.2019 è stata prevista la possibilità di trasmettere i dati dei corrispettivi sia con il “vecchio” tracciato (ver. 6.0) sia secondo le nuove specifiche (ver. 7.0) dall’1.3.2020 al 30.6.2020. Il citato Provvedimento prevede(va) l’obbligo di invio dei dati dei corrispettivi esclusivamente nel rispetto del nuovo tracciato (ver. 7.0) a decorrere dall’1.7.2020;
• a seguito delle difficoltà derivanti dalla situazione emergenziale COVID-19, con il Provvedimento 30.6.2020 il predetto termine, a decorrere dal quale l’invio dei dati va effettuato esclusivamente con il nuovo tracciato (ver. 7.0), è stato differito all’1.1.2021. La possibilità di trasmissione dei dati sia con le “vecchie” modalità che con il nuovo tracciato è stato pertanto esteso fino al 31.12.2020;
• il predetto termine è stato poi successivamente differito all’1.4.2021, con conseguente possibilità di effettuare l’invio dei corrispettivi ancora con il “vecchio” tracciato fino al 31.3.2021, ad opera del Provvedimento 23.12.2020.

Ora con il Provvedimento 30.3.2021, a seguito del perdurare della situazione emergenziale COVID-19 e considerando anche il differimento della messa a disposizione delle bozze di liquidazioni periodiche / registri IVA / dichiarazione annuale da parte dell’Agenzia delle Entrate, è concesso un ulteriore differimento all’1.10.2021 del termine a decorrere dal quale l’invio telematico dei corrispettivi dovrà essere effettuato esclusivamente con il nuovo tracciato telematico (ver. 7.0).
L’aggiornamento dei RT dovrà pertanto essere effettuato entro il 30.9.2021. Fino a tale data, quindi, sarà ancora possibile inviare i corrispettivi anche con il “vecchio” tracciato.

Il mancato aggiornamento del RT comporta, tra l’altro, l’impossibilità di partecipazione alla c.d. ” Lotteria degli scontrini” non solo da parte del cliente ma anche da parte dell’esercente.
Contestualmente è stato adeguato al 30.9.2021 il termine entro il quale i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello di RT già approvato dall’Agenzia delle Entrate.

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