Scontrino di chiusura giornaliera anche dopo le 24

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità in capo agli esercenti attività commerciali (nel caso di specie pubblici esercizi), che protraggono l’attività oltre la mezzanotte, di posticipare l’emissione dello scontrino di chiusura giornaliera al termine dell’effettivo svolgimento dell’attività.
Ancorché lo scontrino di chiusura sia emesso nel giorno successivo, i relativi corrispettivi vanno comunque imputati al giorno precedente.

Come noto, l’art. 12, DM 23.3.83 dispone l’emissione della scontrino di chiusura giornaliera
contenente i seguenti dati:
numero di partita IVA dell’emittente e ubicazione dell’esercizio;
ammontare complessivo dei corrispettivi del giorno;
totale cumulativo degli ammontari dei corrispettivi giornalieri compreso quello della chiusura cui si riferisce lo scontrino;
eventuali ammontari degli sconti, rettifiche, rimborsi per resi di merce venduta o imballaggi cauzionati, nonché dei corrispettivi relativi a prestazioni in tutto o in parte non riscossi (su distinte successive righe);
numero degli scontrini fiscali emessi, comprensivo dello stesso scontrino fiscale di chiusura giornaliera;
numero degli scontrini fiscali recanti la stampa del contenuto della memoria fiscale;
numero degli scontrini non fiscali;
numero progressivo degli azzeramenti giornalieri;
data e ora di emissione;
numero dei ripristini fiscali;
logotipo fiscale e numero di matricola dell’apparecchio misuratore fiscale;
dati di carattere non fiscale, preceduti e seguiti dalla scritta “dati non fiscali”, distanziati da almeno 2 righe vuote.
Lo scontrino di chiusura giornaliera va emesso nel corso della giornata, entro le ore 24.00. Recentemente l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 8.4.2016, n. 12/E (quesito 18.1), ha riconosciuto ai pubblici esercizi con attività che si protrae oltre la mezzanotte, di emettere lo scontrino di chiusura giornaliera anche dopo le ore 24.00 al termine dello svolgimento dell’attività, a condizione che i relativi corrispettivi siano “imputati” al giorno precedente.

EMISSIONE DELLO SCONTRINO DI CHIUSURA DOPO LA MEZZANOTTE
Il quesito posto all’Agenzia riguarda la possibilità per un pubblico esercizio (ad esempio, bar, ristorante) con attività protratta oltre la mezzanotte, di emettere lo scontrino di chiusura giornaliera al termine dell’effettivo svolgimento dell’attività (anziché entro la mezzanotte) con riferimento al giorno precedente.
Nella Circolare n. 12/E in esame l’Agenzia richiama innanzitutto quanto disposto dall’art. 1, comma 4, DPR n. 544/99 in materia di attività di intrattenimento e spettacolo, in base al quale “Al termine di ogni giorno di attività è emesso dall’apparecchio misuratore fiscale un documento riepilogativo giornaliero degli incassi. Per gli esercizi la cui attività si protrae oltre le ore ventiquattro, il documento riepilogativo è emesso al termine dell’effettivo svolgimento dell’attività con riferimento alla data di inizio dell’evento”.
Ancorché la citata disposizione sia “dettata per gli esercenti attività di intrattenimento e spettacolo”, la stessa è applicabile “anche agli esercizi commerciali con attività protratta oltre la mezzanotte, con conseguente possibilità di emettere lo scontrino di chiusura giornaliera «al termine dell’effettivo svolgimento dell’attività, con riferimento alla data di inizio dell’evento (quindi anche oltre la mezzanotte)»”.

Così, ad esempio, lo scontrino di chiusura emesso alle ore 2.00 del 14.5.2016 va annotato come corrispettivo del 13.5.2016.

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