Contratto tempo determinato nel CCNL del Terziario

Contratto tempo determinato: una revisione con l’ultimo rinnovo contrattuale del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi.

Conformemente alla legge, le ragioni giustificative dell’apposizione del termine non sono più necessarie.

Il numero di lavoratori assunti con contratto tempo determinato non può superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato presente nell’unità produttiva.

Non rientrano in tale limite i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati per la fase di avvio di nuove attività, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e secondo quanto stabilito per il nuovo contratto a termine di sostegno all’occupazione.

Oltre al limite generale del 20% annuo, sono previste specifiche soglie per le unità produttive che occupano fino a 30 dipendenti nelle seguenti misure:
 4 lavoratori a tempo determinato nelle unità che occupano fino a 15 dipendenti (comunque è ammessa la stipula complessivamente di contratti a termine o somministrazione per 6 lavoratori);
 6 lavoratori a tempo determinato nelle unità che occupano da 16 a 30 dipendenti.

Anche per tali aziende, nel caso di più unità produttive, fatto salvo il rispetto dei limiti generali, è consentito l’utilizzo in una sola unità di un numero di lavoratori superiore alle soglie ordinarie, fino al 28% dell’organico a tempo indeterminato in forza, mediante compensazione di quote di assunzioni non utilizzate in altre unità produttive.

Il CCNL TDS ha individuato una nuova tipologia contrattuale a termine, il “contratto di inserimento” e volto ad agevolare l’assunzione di soggetti svantaggiati, quali:
 i soggetti senza impiego retribuito da almeno 6 mesi o che, negli ultimi 6 mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
 coloro che abbiano terminato il periodo di apprendistato presso un’altra azienda, che ha cessato il rapporto al termine del periodo formativo;
 coloro i quali abbiano esaurito la fruizione di misure di sostegno al reddito (ammortizzatori sociali, NASpI, DIS-COLL o ASDI), indipendentemente dall’età anagrafica o dalla qualifica professionale.

Il contratto ha durata di 12 mesi e, come anticipato, è escluso dai limiti quantitativi previsti dal CCNL. Inoltre, i lavoratori assunti con tale contratto non rientrano nel computo per la determinazione dell’organico per la durata della prestazione nel lavoro a tempo parziale. Il datore deve garantire 16 ore di formazione, comprensive di quelle sulla prevenzione antinfortunistica (TU Sicurezza), da evidenziare sul LUL.

Il livello di inquadramento ed il conseguente trattamento economico risulta di 2 livelli inferiori per i primi 6 mesi, nonché 1 livello inferiore per i restanti 6 mesi, rispetto al livello di inquadramento finale di assunzione.

Qualora l’azienda decida la trasformazione (anche prima della scadenza dei 12 mesi) del contratto in tempo indeterminato, indipendentemente dal livello finale, l’inquadramento sarà di 1 livello inferiore a quello di assunzione per un ulteriore periodo di 24 mesi.

Il trattamento normativo (es. periodo di prova) è quello del livello di ingresso e trova applicazione la disciplina sulla maturazione graduale dei permessi (art. 146 CCNL).
In caso di trasformazione a tempo indeterminato vanno riconosciuti gli eventuali incentivi di legge per dette ipotesi al momento della trasformazione. Se non trasformato, il contratto non può essere prorogato, ma lo stesso lavoratore potrà essere assunto dal medesimo datore con un nuovo contratto a termine, con applicazione delle previsioni di legge e contrattuali.

Un’altra variabile prevista per le aziende che applicano il CCNL TDS in determinate località a prevalente vocazione turistica e che, pur non esercitando attività a carattere stagionale, hanno la necessità di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell’anno, è previsto che le conseguenti assunzioni a termine sono riconducibili a ragioni di stagionalità e, pertanto, escluse dalle limitazioni quantitative.
Si sottolinea che il ricorso a tali assunzioni comporta l’insorgenza in capo al lavoratore del diritto di precedenza previsto dalla legge e che non determina alcuna novità in relazione al contributo addizionale ASpI pari all’1,40%, che va applicato.

Per il territorio lecchese in data 18 giugno 2015 è stato sottoscritto un accordo territoriale in tal senso, che può essere richiamato per le assunzioni corrispondenti al paragrafo precedente e valido solo nei comuni definiti turistici dall’accordo.

Ricordiamo che nel caso di assunzioni motivate da ragioni sostitutive non è necessario il rispetto degli intervalli temporali tra un contratto ed il successivo.

Potrebbe piacerti anche

I commenti sono chiusi.