Bonus canoni locazione e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

IL BONUS CANONI LOCAZIONE E I RECENTI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Relativamente al c.d. “bonus canoni locazione” riconosciuto ai soggetti che utilizzano immobili non abitativi per l’esercizio dell’attività, l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito del consueto incontro di inizio anno, ha fornito alcuni interessanti chiarimenti di seguito esaminati. Inoltre, in sede di conversione del c.d. “Decreto Natale”, è stato previsto che ai fini della fruizione del beneficio per i canoni relativi al 2021 (fino al 30.4) da parte delle imprese turistico-ricettive /agenzie di viaggio e tour operator la verifica della riduzione del fatturato / corrispettivi pari almeno al 50% in ciascuno dei mesi di riferimento del 2021 va effettuato rispetto agli stessi mesi del 2019.

Il credito d’imposta riconosciuto a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi, enti non commerciali per i canoni di locazione (c.d. “bonus canoni locazione”) spetta, al sussistere di specifici requisiti, relativamente ai mesi:
O marzo – giugno 2020 per la generalità dei soggetti;
O aprile – luglio 2020 per le imprese turistico – ricettive con attività solo stagionale;
O ottobre – dicembre 2020 per:
– i soggetti operanti, su tutto il territorio nazionale, nei settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020, ossia esercenti le attività individuate nella Tabella 1, DL n.137/2020, c.d. “Decreto Ristori”;
– i soggetti operanti nei settori economici della Tabella 2, DL n. 137/2020 nonché le agenzie di viaggio (codice “79.11”) e i tour operator (codice “79.12”);
aventi sede operativa nelle aree individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 3, DPCM 3.11.2020 e 19-bis, DL n. 137/2020 (zone “rosse”);
O marzo 2020 – aprile 2021 per le imprese turistico – ricettive / agenzie di viaggio e tour operator.
Merita evidenziare che con riferimento alle agenzie di viaggio / tour operator, per effetto dell’estensione del bonus fino al 30.4.2021 ad opera della Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), di fatto lo stesso spetta senza soluzione di continuità da marzo 2020.
Pertanto anche per i mesi ottobre – dicembre 2020, in quanto compresi nel predetto periodo, la spettanza prescinde, di fatto, dal luogo della sede operativa (ancorché non in zona rossa).
Recentemente l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito del consueto incontro di inizio anno, ha fornito una serie di chiarimenti in merito a tale agevolazione.
Inoltre, in sede di conversione del DL n. 172/2020, c.d. “Decreto Natale” con l’integrazione del comma 5 dell’art. 28, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” viene precisata la modalità di individuazione della riduzione del fatturato / corrispettivi per le imprese turistico – ricettive / agenzie di viaggio e tour operator ai fini della fruizione del beneficio relativamente ai canoni dei primi mesi 2021.

PAGAMENTO DEI CANONI NEL 2021
Il credito d’imposta in esame può essere fruito a condizione che il canone sia pagato. In caso di mancata corresponsione del canone l’utilizzo del bonus resta sospeso fino al momento del pagamento.
In particolare, per effetto di quanto disposto dal comma 5 dell’art. 28, DL n. 34/2020 il bonus in esame è “commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi” per i quali è riconosciuto (da marzo a giugno per la generalità dei soggetti, ecc.).
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta 5.10.2020, n. 440, il credito d’imposta spetta anche in caso di pagamento anticipato dei canoni nel 2019. In tale ipotesi, è necessario individuare le rate relative ai mesi di spettanza del bonus.
Ora la stessa Agenzia riconosce l’agevolazione anche in caso di pagamento nel 2021 dei canoni relativi ai mesi di riferimento, fermo restando che l’utilizzo è consentito solo dopo l’avvenuto pagamento.
Ciò può riguardare non soltanto i canoni del 2020 ma anche quelli riferiti ai mesi gennaio – aprile 2021 (questi ultimi relativamente alle imprese turistico – ricettive / agenzie di viaggio e tour operator).

IVA INDETRAIBILE
Al fine di determinare il bonus spettante, come confermato dall’Agenzia nel citato incontro di inizio anno, i canoni di locazione devono essere individuati secondo i criteri ordinari di determinazione del costo ex art. 110, comma 1, lett. a) e b), TUIR, a prescindere dalla modalità, ordinaria o forfetaria, di determinazione del reddito.
Pertanto, qualora l’IVA riferita ai canoni sia indetraibile, la stessa:
O costituisce una componente del costo in caso di indetraibilità totale ex art. 19-bis.1, DPR n.633/72 ovvero per effetto dell’opzione ex art. 36-bis, DPR n. 633/72;
O non costituisce una componente di costo afferente le singole operazioni bensì “è una massa globale” che rappresenta un costo generale in caso di indetraibilità parziale per effetto del prorata.
In tal caso non concorre alla determinazione del credito d’imposta spettante.

SUBLOCAZIONE
Nel citato incontro l’Agenzia ha confermato la spettanza del credito d’imposta in esame anche al sublocatario dell’immobile, al sussistere delle condizioni richieste, in linea con i chiarimenti già forniti:
O nella Risposta 15.9.2020, n. 356 con riferimento al contratto di sublocazione (registrato) stipulato da un professionista (avvocato) relativamente ad una stanza utilizzata per l’esercizio della propria professione;
O nella Risoluzione 20.10.2020, n. 68/E relativamente ad un’associazione sportiva dilettantistica con riferimento ai canoni pagati per il contratto di sublocazione di un ufficio utilizzato quale sede sociale.
Va evidenziato che il bonus in esame spetta comunque anche al conduttore principale (al fine della verifica della riduzione del fatturato / corrispettivi nel mese di riferimento va considerato anche il canone relativo alla sublocazione al lordo del credito d’imposta).

ATTIVITÀ TURISTICO – RICETTIVE / AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR
Come sopra accennato, il credito d’imposta in esame è riconosciuto a favore delle imprese turistico – ricettive per un maggior numero di mesi rispetto alla generalità dei soggetti.
In particolare, l’art. 77, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” ha esteso il beneficio fino al 31.12.2020, ulteriormente prorogato al 30.4.2021 dalla Finanziaria 2021. Tale estensione è stata disposta anche a favore delle agenzie di viaggio / tour operator.
Imprese turistico-ricettive
Al fine della fruizione dell’agevolazione da parte delle imprese turistico-ricettive, in caso di esercizio di attività “mista” (ad esempio, società che gestisce in affitto contestualmente un albergo e un ristorante) è necessario verificare che l’attività turistico – ricettiva sia esercitata in via prevalente rispetto alle altre attività svolte dalla medesima impresa.
Posto che, in generale, è considerata prevalente l’attività dalla quale derivano, nell’ultimo periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione, il maggior ammontare di ricavi, qualora i ricavi dell’attività di ristorante siano prevalenti rispetto a quelli dell’attività alberghiera, il credito d’imposta in esame non spetta.
Verifica riduzione fatturato / corrispettivi
Il “bonus canoni di locazione” è riconosciuto esclusivamente ai soggetti che hanno subìto una riduzione del fatturato / corrispettivi nel mese di riferimento pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
Per le imprese turistico – ricettive / agenzie di viaggio e tour operator, ai fini della fruizione del beneficio per i canoni riferiti ai mesi da gennaio ad aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate nel recente incontro di inizio anno ha chiarito che per ciascun mese del 2021 va verificata la riduzione del fatturato / corrispettivi rispetto allo stesso mese del 2019 (posto che il 2020 è stato caratterizzato da una contrazione dei predetti parametri, il raffronto del 2021 con tale anno avrebbe comportato effetti penalizzanti).

CESSIONE DEL CREDITO E UTILIZZO DA PARTE DEL CESSIONARIO
Il beneficiario del credito d’imposta in esame può optare, nel periodo 13.7.2020 – 31.12.2021, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione (anche parziale) ad altri soggetti.
Il cessionario utilizza il credito in compensazione nel mod. F24 ovvero nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel quale il credito è stato ceduto. La quota non utilizzata nell’anno non può essere riportata negli anni successivi nè chiesta a rimborso.
L’Agenzia nel citato incontro ha precisato che in caso di accettazione del credito da parte del cessionario entro il 31.12.2020 e mancato utilizzo in compensazione nel mod. F24 entro la stessa data, il credito può essere riportato nel mod. REDDITI 2021 e utilizzato in compensazione con i debiti che scaturiscono da tale dichiarazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

• Art. 28, DL n. 34/2020
• Art. 77, DL n. 104/2020
• Artt. 8, 8-bis e 13-duodecies, DL n. 137/2020
• Art. 1, commi 602 e 603, Legge n. 178/2020
• Art. 1, DL n. 172/2020, convertito dalla Legge n. 6/2021

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