Il “Decreto bollette” dopo la conversione in legge

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 29.5.2023, n. 124 della Legge n. 56/2023 è stato convertito il DL n. 56/2023, c.d. “Decreto Bollette”, contenente una serie di novità di natura fiscale, tra le quali si segnalano le seguenti (per un’analisi completa degli interventi clicca qui e scarica una scheda riassuntiva realizzata dall’Ufficio FIscale di Confcommercio Lecco).

RICHIESTA DATI CREDITO D’IMPOSTA AL FORNITORE DI GAS / ENERGIA
L’impresa non gasivora / non energivora che si è rifornita / si rifornisce di gas naturale / energia elettrica nel primo e nel secondo trimestre 2023 dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel primo trimestre 2019, può richiedere al proprio fornitore:
• il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
• l’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre 2023.
Il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione, deve inviare al cliente una specifica comunicazione contenente i predetti dati.

UTILIZZO CREDITI D’IMPOSTA 2 TRIMESTRE 2023
I crediti d’imposta sopra esposti:
• sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, entro il 31.12.2023, riportando i seguenti codici tributo.
Tipologia impresa Energivora Non energivora Gasivora Non gasivora
Codice tributo mod. F24 7015 7016 7017 7018
• non sono soggetti ai limiti di € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti e di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
• non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
• non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e ai fini della determinazione della quota deducibile delle “altre spese”;
• sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

CEDIBILITÀ CREDITI D’IMPOSTA 2 TRIMESTRE 2023
Le imprese beneficiarie possono cedere entro il 31.12.2023, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari, i crediti d’imposta spettanti per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel secondo trimestre 2023.

Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque entro il 31.12.2023.

DEFINIZIONE AGEVOLATA ATTI ACCERTAMENTO
È confermata l’estensione dell’ambito applicativo della definizione agevolata prevista per gli accertamenti con adesione nonché per l’acquiescenza degli avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione e degli atti di recupero.
Per tali definizioni quanto dovuto va versato (unica soluzione / max 20 rate trimestrali di pari importo) entro 20 giorni dalla sottoscrizione in caso di accertamento con adesione ed entro 60 giorni dalla notifica dell’atto in caso di avviso di accertamento / rettifica / liquidazione e atto di recupero.
In particolare sono confermati:
• l’applicazione della definizione agevolata in acquiescenza, con il versamento della sanzione ridotta a 1/18 dell’irrogato e degli interessi, anche agli avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione / atti di recupero non impugnati ed ancora impugnabili all’1.1.2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo 2.1 – 15.2.2023 (la definizione doveva essere effettuata entro il 30.4.2023);
• il riconoscimento al contribuente, per gli avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione definiti, nel periodo 2.1 – 15.2.2023, in acquiescenza “ordinaria” ex art. 15, D.Lgs. n. 218/97 per i quali al 31.3.2023 era in corso il pagamento rateale, della possibilità di richiedere con un’apposita domanda, entro la prima scadenza successiva, la rideterminazione degli importi ancora dovuti a titolo di sanzione, applicando la riduzione a 1/18 dell’irrogato. Va considerato che:
− le rate ancora dovute devono essere versate secondo le scadenze del piano rateale originario;
− le maggiori sanzioni versate non sono rideterminabili / rimborsabili;
• la norma di interpretazione autentica in base alla quale, con riferimento ai PVC consegnati entro il 31.3.2023, la definizione è consentita anche all’accertamento con adesione relativo agli avvisi di accertamento notificati dall’1.4.2023 sulla base delle risultanze di tali PVC.

ESTENSIONE DEFINIZIONI AGEVOLATE ENTI TERRITORIALI
In sede di conversione è stata prevista la possibilità, da parte degli Enti territoriali (Comuni, ecc.) che non si avvalgono dell’Agenzia delle Entrate – riscossione per la riscossione coattiva delle relative entrate ma provvedono direttamente ovvero tramite concessionari privati, di stabilire con un apposito Provvedimento, entro il 28.7.2023, l’applicazione delle disposizioni:
• relative all’annullamento automatico (“stralcio”) dei debiti di importo residuo, all’1.1.2023, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni risultanti da carichi relativi al periodo 2000 – 2015.
L’Ente può inoltre disporre anche la non applicazione della predetta definizione agevolata;
• in materia di “rottamazione-quater” relativamente ai carichi del periodo 1.1.2000 – 30.6.2022.
Nel caso in cui l’Ente preveda la possibilità di utilizzare la “rottamazione-quater” anche per i carichi riferiti alle entrate “di propria competenza”, lo stesso deve altresì stabilire:
• il numero di rate per il versamento di quanto dovuto e la relativa scadenza;
• le modalità di adesione da parte del soggetto interessato;
• il termine di presentazione della domanda;
• il termine entro il quale l’Ente territoriale / concessionario della riscossione trasmette al debitore la comunicazione contenente l’indicazione dell’importo dovuto e delle singole rate con la relativa scadenza.

 

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