Interventi con 110% su unifamiliari
É stato pubblicato in G.U. il Decreto che riconosce una nuova proroga alla detrazione del 110% per gli interventi effettuati sulle unità immobiliari unifamiliari (c.d. “villette”).
In particolare è differito (dal 30.9.2023) al 31.12.2023 il termine entro il quale sostenere le spese dei predetti interventi per poter fruire della detrazione del 110%, fermo restando che al 30.9.2022 deve risultare eseguito il 30% dei lavori.
Inoltre è previsto l’invio all’Agenzia delle Entrate di una nuova Comunicazione, da parte dell’ultimo cessionario, per i crediti (derivanti dalle opzioni per sconto in fattura / cessione del credito a seguito di interventi edilizi / di riqualificazione energetica agevolati) che risultano non utilizzabili per una causa diversa dal decorso del termine ultimo di utilizzo degli stessi.
Con l’art. 24, DL n. 104/2023, pubblicato sulla G.U. 10.8.2023, n. 186, sono state apportate nuove modifiche alle disposizioni vigenti per la fruizione della detrazione del 110% con riferimento agli interventi effettuati sulle unità immobiliari unifamiliari (c.d. “villette”).
In merito si rammenta che per tali interventi la detrazione del 110% è stata originariamente prevista per le spese sostenute fino al 31.12.2022. Successivamente,
con l’art. 9, DL n. 176/2022, c.d. “Aiuti-quater”, la spettanza della detrazione nella misura del 110% è stata riconosciuta per le spese sostenute fino al 31.3.2023, a condizione che al 30.9.2022 i lavori risultassero eseguiti per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
con l’art. 01, DL n. 11/2023, c.d. “Decreto blocca crediti”, il predetto termine del 31.3.2023 è stato differito al 30.9.2023, fermo restando che tale possibilità è subordinata al fatto che al 30.9.2022 i lavori risultino eseguiti per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
DETRAZIONE DEL 110% PER LAVORI SU UNITÀ UNIFAMILIARI FINO AL 31.12.2023
Con il citato art. 24 è stato nuovamente differito il termine di sostenimento delle spese per interventi sulle unità immobiliari unifamiliari (c.d. “villette”) per poter fruire della detrazione nella misura del 110%.
In particolare, modificando il comma 8-bis dell’art. 119, DL n. 34/2020 è ora disposto che:
“per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.
N.B.
Con il nuovo intervento, pertanto, la detrazione del 110% per gli interventi su unità immobiliari unifamiliari, c.d. “villette”, è riconosciuta per le spese sostenute fino al 31.12.2023 (anziché fino al 30.9.2023), fermo restando che tale estensione è subordinata al fatto che al 30.9.2022 i lavori risultino effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
LAVORI SOPRAGGIUNTI E VERIFICA DEI LAVORI EFFETTUATI PER ALMENO IL 30%
Ai fini della verifica dell’effettuazione di almeno il 30% dei lavori complessivamente previsti alla data del 30.9.2022, per poter fruire della detrazione del 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2023, merita evidenziare che nella Circolare 26.6.2023, n. 17/E l’Agenzia delle Entrate ribadisce e specifica che:
nel computo dei lavori possono essere compresi anche i lavori non rientranti tra quelli per i quali si fruisce della detrazione del 110%;
la condizione si considerata rispettata anche se l’ammontare corrispondente all’intervento complessivo aumenti a seguito di:
– ulteriori lavori, necessari al completamento dello stesso;
oppure
– un aumento dei costi riferiti all’intervento complessivo iniziale;
e tali circostanze determinino la riduzione della percentuale dei lavori eseguiti rispetto all’intervento complessivo;
le spese relative a nuovi interventi, non previsti inizialmente nell’intervento complessivo originario e non necessari ai fini del completamento dello stesso, sono escluse dalla detrazione del 110% e per le stesse è possibile avvalersi delle detrazioni ordinariamente previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / efficientamento energetico, al ricorrere dei requisiti e adempimenti richiesti.
COMUNICAZIONE PER CREDITI NON UTILIZZABILI
Con l’art. 25 del DL n. 104/2023 in esame è introdotto un nuovo adempimento riguardante i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura / cessione del credito a seguito di interventi edilizi / di riqualificazione energetica di cui all’art. 121, comma 1, lett. a) e b), DL n. 34/2020, che risultano non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dal comma 3 dell’art. 121 (con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione).
In particolare è richiesto che l’ultimo cessionario comunichi tale circostanza all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.
A tal fine è prevista la predisposizione di un’apposita Comunicazione le cui modalità operative saranno fissate con un prossimo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
DECORRENZA
Il citato art. 25 prevede che il nuovo adempimento trova applicazione a decorrere dall’1.12.2023.
Va tuttavia evidenziato che tale Comunicazione dovrà essere inviata anche per i crediti non utilizzabili a seguito di eventi di cui si è venuti a conoscenza prima dell’1.12.2023.
Con riferimento a tale ultima fattispecie è infatti disposto che la nuova Comunicazione va effettuata entro il 2.1.2024.
SANZIONABILITÀ
Il comma 2 del citato art. 25 prevede che in caso di mancata Comunicazione entro i predetti termini (30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito / entro il 2.1.2024 per gli eventi riscontrati prima dell’1.12.2023) è applicabile la sanzione di € 100.
Artt. 119 e 121, DL n. 34/2020
• DL n. 11/2023
• Artt. 24 e 25, DL n. 104/2023
• Circolare Agenzia Entrate 26.6.2023, n. 17/E