Le novità del Decreto Fiscale

LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO FISCALE”
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 21.10.2021, n. 252 sono entrate in vigore, a decorrere dal 22.10.2021, le novità del c.d. “Decreto Fiscale”, di seguito sintetizzate.

RIAMMISSIONE NEI TERMINI ROTTAMAZIONE-TER E SALDO / STRALCIO
La scadenza di versamento delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli” e del c.d. “saldo e stralcio” è stata più volte oggetto di differimenti. Da ultimo l’art. 1-sexies, DL n. 73/2020, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, ha previsto una “scalettatura” dei termini a seconda della rata di riferimento.
Ora, il DL n. 146/2021 dispone la riammissione nei termini dei versamenti scaduti. In particolare, il versamento delle rate da corrispondere:
• nel 2020;
• il 28.2, 31.3, 31.5 e 31.7.2021;
è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle citate definizioni se effettuato integralmente entro il 30.11.2021.
Come confermato dall’Agenzia delle Entrate – riscossione sul proprio sito Internet, al nuovo termine è applicabile la “tolleranza” di 5 giorni. È quindi possibile effettuare il versamento entro il 6.12.2021 (il 5.12 cade di domenica). I soggetti decaduti dalla “rottamazione” / “saldo e stralcio” a causa del mancato / insufficiente / tardivo pagamento delle somme scadute nel 2019 non possono beneficiare dei nuovi termini di versamento. Gli stessi possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19, DPR n. 602/73.

ESTENSIONE TERMINE PAGAMENTO CARTELLE
L’art. 25, comma 2, DPR n. 602/73, concede 60 giorni di tempo, da calcolare a partire dalla data di notifica del ruolo, per adempiere al pagamento delle somme risultanti dallo stesso.
Ora, l’art. 2 del Decreto in esame dispone, per le cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione nel periodo 1.9 – 31.12.2021, l’estensione a 150 giorni del termine per il pagamento delle somme risultanti dal ruolo.

ESTENSIONE RATE DECADENZA RATEAZIONE PIANI DILAZIONE
Con riferimento ai piani di dilazione in essere all’8.3.2020, il Decreto in esame modifica innanzitutto il comma 2-ter dell’art. 68, DL n. 18/2020, estendendo da 10 a 18 il numero di rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento determina la decadenza dalla rateazione.
Inoltre è ora disposto che i debitori decaduti al 22.10.2021 da un piano di rateazione ai sensi del citato art. 19 sono automaticamente riammessi allo stesso, relativamente al quale il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell’art. 68, commi 1, 2 e 2-bis, DL n. 18/2021 è fissato al 31.10.2021. Trattasi dei termini di versamento, sospesi per il periodo 8.3.2020 – 31.8.2021, delle somme derivanti da:
• cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione;
• avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010;
• atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione;
• atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910;
• atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.
Il versamento delle rate sospese, che avrebbe dovuto essere effettuato entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.9.2021, è ora ammesso entro il 31.10.2021. Resta ferma la decadenza in caso di mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive.

Per poter “tornare in pista” il contribuente potrebbe pagare entro il 31.10.2021 una delle rate sospese fino al 31.8, quella scaduta il 30.9 nonché quella in scadenza il 31.10.2021 (in tal modo è rispettato il limite di rate che non comporta la decadenza dalla rateazione).
Merita evidenziare infine che relativamente ai piani di dilazione presentati:
• dal 9.3.2020 al 31.12.2021 la decadenza si determina per effetto del mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive;
• dall’1.1.2022 torna applicabile la regola generale di cui al citato art. 19 con conseguente decadenza in caso di mancato pagamento di 5 rate.

“BONUS TEATRO E SPETTACOLI”
Con la modifica dell’art. 36-bis, comma 5, DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, relativamente al c.d. “Bonus teatro e spettacoli” pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 dalle imprese esercenti attività teatrali / spettacoli dal vivo, che abbiano subito nello stesso anno una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019, è stata soppressa la possibilità di utilizzare il credito in esame nel mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta di sostenimento delle spese. Di conseguenza lo stesso è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24.

BONUS RICERCA E SVILUPPO
I soggetti che al 22.10.2021 hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, DL n. 145/2013 maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.1.2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 possono riversare il credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il riversamento spontaneo di quanto compensato:
• è riservato ai soggetti che nei suddetti periodi d’imposta abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
• spetta anche ai soggetti che, relativamente al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, hanno applicato il comma 1-bis dell’art. 3, DL n. 145/2013 in maniera non conforme all’interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 72, DL n. 145/2018;
• può essere utilizzata anche dai soggetti che hanno commesso errori nella quantificazione / individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità / determinazione della media storica di riferimento;
• non spetta qualora il credito d’imposta sia il risultato:
− di condotte fraudolente;
− di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
− di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
• non è applicabile in mancanza della documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta;
• non può essere utilizzato qualora sia stato accertato l’utilizzo in compensazione con un atto di recupero crediti divenuto definitivo al 20.10.2021.
Al fine di beneficiare dell’agevolazione in esame i soggetti interessati:
• devono inviare apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2022;
• devono riversare il credito entro il 16.12.2022. Il versamento può essere effettuato in 3 rate di pari importo, di cui la prima entro il 16.12.2022 e le successive entro il 16.12.2023 e il 16.12.2024, maggiorate degli interessi legali con decorrenza dal 17.12.2022.

Non è possibile compensare quanto dovuto con i crediti a disposizione.

RISPETTO CONDIZIONI E LIMITI AIUTI DI STATO
Le disposizioni previste dall’art. 1, comma 13, DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni” in base al quale rilevano le condizioni ed i limiti previsti dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final della Commissione UE contenente il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, sono applicabili anche:
• alla definizione agevolata degli avvisi bonari di cui all’art. 5, commi da 1 a 7, DL n. 41/2021 (definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al 2017 e 2018 senza sanzioni);
• al contributo a fondo perduto, nella misura massima di € 1.000, previsto dall’art. 1-ter, DL n. 41/2021, a favore delle imprese che hanno attivato la partita IVA nel 2018 che hanno iniziato l’attività, come desumibile dal Registro Imprese, nel corso del 2019, che non hanno potuto beneficiare del contributo di cui all’art. 1, DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”;
• all’esenzione dal versamento della prima rata IMU 2021 prevista dall’art. 6-sexies, DL n. 41/2021 relativa agli immobili posseduti dai soggetti beneficiari del predetto contributo a fondo perduto di cui all’art. 1, DL n. 41/2021;
• ai contributi a fondo perduto (automatico / alternativo / per i soggetti con peggioramento economico) previsti dall’art. 1, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”;
• all’estensione del “bonus canoni locazioni” previsto dall’art. 4, DL n. 73/2021.

SOGGETTI ABILITATI ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA
Con la modifica dell’art. 3, comma 3, lett. a), DPR n. 322/98 è prevista l’inclusione dei Revisori legali tra i soggetti abilitati all’invio telematico delle dichiarazioni. A seguito dell’estensione, i nuovi soggetti sono abilitati anche all’apposizione del visto di conformità.

NUOVA AGEVOLAZIONE “PATENT BOX”
È rivista l’agevolazione del c.d. “Patent box”, con l’introduzione della nuova deduzione pari al 90% dei costi di ricerca e sviluppo relativi a specifici beni immateriali, in sostituzione dell’attuale disciplina (sovrareddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali).
In particolare, il Decreto in esame riconosce ai soggetti titolari di reddito d’impresa la possibilità di optare per l’applicazione della maggiorazione del 90%, ai fini delle imposte sui redditi / IRAP, dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a:
• software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli;
• processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale / scientifico giuridicamente tutelabili;
utilizzati (direttamente / indirettamente) nello svolgimento della propria attività d’impresa.

Tale scelta ha una durata di 5 anni ed è irrevocabile e rinnovabile. Le modalità di esercizio dell’opzione saranno definite dall’Agenzia delle Entrate.
L’agevolazione in esame è applicabile a condizione che i soggetti svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con:
• società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
• Università / enti di ricerca e organismi equiparati;
finalizzate alla creazione / sviluppo dei predetti beni.
I soggetti che intendono fruire della nuova deduzione possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della stessa in un’idonea documentazione predisposta in base alle istruzioni che saranno definite dall’Agenzia delle Entrate.
In caso di rettifica della deduzione, da cui derivi una maggior imposta / minor credito, la sanzione dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta / differenza del credito utilizzato non si applica se, nel corso dell’accesso / ispezione / verifica / altra attività istruttoria il contribuente consegna la predetta documentazione, idonea a consentire il riscontro della deduzione spettante. Il possesso della predetta documentazione va comunicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta per il quale il contribuente beneficia della deduzione.
I soggetti che esercitano l’opzione in esame non possono fruire per l’intera durata dell’opzione e in relazione ai medesimi costi del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a 206 dell’art. 1, Legge n. 190/2019 (Finanziaria 2020).
A decorrere dal 22.10.2021 sono abrogate le disposizioni del previgente regime di cui all’art. 1, commi da 37 a 45, Finanziaria 2015 e dell’art. 4, DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”.
I soggetti che hanno esercitato l’opzione prima del 22.10.2021 ai sensi delle previgenti disposizioni possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di applicare il nuovo regime previa apposita comunicazione.
Sono esclusi da tale possibilità i soggetti che:
• hanno presentato istanza di accordo preventivo di ruling con l’Agenzia delle Entrate ex art. 31-ter, DPR n. 600/73 (ovvero istanza di rinnovo), e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con la stessa a conclusione di tali procedure;
• hanno aderito alla predetta procedura di autoliquidazione di cui al citato art. 4, DL n. 34/2019.
I soggetti che hanno presentato istanza di accesso alla procedura di cui al citato art. 31-ter (ovvero istanza di rinnovo) e che non avendo ancora sottoscritto un accordo intendono applicare il nuovo regime, devono comunicare la rinuncia alla procedura di accordo preventivo (rinnovo della stessa), secondo le modalità che saranno stabilite dalla stessa Agenzia.

INCENTIVI ACQUISTO AUTOVETTURE MENO INQUINANTI
È previsto l’incremento di € 100 milioni del fondo ex art. 1, comma 1041, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) al fine di incentivare l’acquisto di autovetture meno inquinanti.
In particolare le nuove risorse sono così distribuite:
• € 65 milioni, per l’acquisto / leasing di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi di CO2/Km;
• € 20 milioni, dei quali € 15 milioni riservati ai veicoli elettrici, per l’acquisto / leasing di autoveicoli di categoria N1 / M1 (trasporto merci / trasporto persone) nuovi;
• € 10 milioni, per l’acquisto / leasing di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi di CO2/Km;
• € 5 milioni a favore delle persone fisiche che acquistano un veicolo di categoria M1 usato.

Il veicolo oggetto della compravendita deve presentare i seguenti requisiti:
• non deve aver usufruito degli incentivi di cui all’art. 1, comma 1041, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019), e di cui all’art. 1, comma 654, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021);
• prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato non superiore a € 25.000;
• deve essere almeno di classe Euro 6.
Contestualmente è necessaria la rottamazione di un veicolo della medesima categoria immatricolato prima dell’1.1.2011 oppure di un veicolo di età superiore a 10 anni e intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo / familiare convivente alla data di acquisto del veicolo.
Il beneficio è corrisposto dal venditore che lo recupera sotto forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24.
L’importo del beneficio è così modulato:
CO2 g/km Contributo
0-60 € 2.000
61-90 € 1.000
91-160 € 750

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