Lotteria degli scontrini istantanea: nota della Agenzia delle Entrate

Lotteria degli scontrini istantanea: il bonus

Nell’ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio del documento commerciale è stata introdotta la c.d. “lotteria degli scontrini”.
Con il c.d. “Decreto PNRR 2” il Legislatore ha previsto che possono partecipare all’estrazione le persone fisiche maggiorenni che effettuano il pagamento elettronico per sé stessi, per un componente del nucleo familiare o in forza di una rappresentanza, prevedendo anche una “lotteria istantanea”, con verifica immediata della vincita.
Con il Provvedimento 18.1.2023 l’Agenzia delle Entrate, al fine di attuare la “lotteria istantanea”, ha previsto che, per poter partecipare alla lotteria istantanea, nella fase di registrazione dei corrispettivi della singola operazione, il RT / Server RT deve produrre e riportare sul documento commerciale un codice bidimensionale (QRcode) i cui requisiti tecnici sono stabiliti dalle nuove Specifiche tecniche. Il sistema lotteria istantanea prevede un servizio di “rilascio codici”, richiamabile dal dispositivo RT / Server RT che deve essere evoluto per il recupero, la memorizzazione e la gestione delle relative informazioni di sicurezza.
In merito le nuove Specifiche tecniche precisano che “tutti i documenti commerciali di importo pari o superiore ad 1 euro e pagati interamente in modalità elettronica devono riportare un codice bidimensionale comprensivo di tutte le informazioni necessarie alla partecipazione [alla lotteria]”.
La produzione ed esposizione del codice bidimensionale non è possibile per i documenti commerciali sui quali l’acquirente richiede l’indicazione del proprio codice fiscale.
La lotteria istantanea non sostituisce la “lotteria differita” con estrazioni periodiche (settimanali / mensili / annuale) ma si aggiunge alla stessa. È pertanto ancora possibile che sul documento commerciale debba essere indicato, se richiesto dall’acquirente, il codice lotteria comunicato dall’acquirente al momento dell’acquisto per la partecipazione alla “lotteria differita”.
Entro il 2.10.2023 i RT devono essere aggiornati e configurati al fine di consentire ai consumatori la partecipazione alla “lotteria istantanea”.
Per l’adeguamento, l’art. 8, DL n. 176/2022, c.d. “Decreto Aiuti-quater”, riconosce ai commercianti al minuto / altri soggetti assimilati obbligati alla memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri un credito d’imposta pari al 100% della spesa sostenuta, con un massimo (per ogni strumento) di € 50.

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Nel recente Provvedimento 26.6.2023 l’Agenzia delle Entrate rammenta innanzitutto che il credito in esame è utilizzabile:
• esclusivamente in compensazione mediante il mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione (Entratel / Fisconline);
• a partire dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata annotata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti ed è stato pagato il relativo corrispettivo con modalità tracciabile, ossia:
− assegni, bancari / postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari / postali;
− mezzi di pagamento elettronici ex art. 5, D.Lgs. n. 82/2005 secondo le linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) contenute nella Determinazione n. 8/2014 tra cui, ad esempio, addebito diretto, bonifico bancario / postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in c/c.
Considerata l’analogia del bonus in esame con quello previsto dall’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 si ritiene possibile fare riferimento ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.2.2020, n. 3/E e pertanto:
• la spesa, rilevante per la determinazione del credito d’imposta, è comprensiva dell’IVA indetraibile (ciò interessa, ad esempio, un contribuente forfetario);
• assumendo rilevanza il pagamento della spesa, in caso di pagamento rateale la spesa si considera sostenuta in ragione di quanto effettivamente corrisposto;
• il momento a decorrere dal quale un soggetto forfetario può utilizzare in compensazione il credito decorre dal mese successivo a quello di adattamento e di pagamento della fattura.
La stessa Agenzia nel citato Provvedimento 26.6.2023 precisa che il credito d’imposta:
• non è soggetto ai limiti:
− di € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti;
− di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
• va indicato nel mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 e nelle dichiarazioni degli anni successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo (lo stesso quindi, in generale, andrà riportato nel quadro RU del mod. REDDITI 2024);
• non è fruibile e il relativo mod. F24 è scartato nel caso in cui, all’atto dell’invio del mod. F24 e secondo l’ordine cronologico di presentazione, il plafond residuo dello stanziamento (€ 80 milioni) risulti incapiente rispetto all’importo del credito stesso.
Al fine dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, nel mod. F24 va riportato il seguente codice tributo, istituito dalla stessa Agenzia con la recente Risoluzione 26.6.2023, n. 35/E:
7032 Credito d’imposta adeguamento strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di sostenimento della spesa (così per l’utilizzo del credito riferito alle spese in esame va riportato “2023”).
MONITORAGGIO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Come sopra accennato, l’utilizzo del credito è soggetto al monitoraggio da parte dell’Agenzia delle Entrate al fine di rispettare il fondo a disposizione (€ 80 milioni).
In particolare la stessa Agenzia comunica mensilmente al MEF l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione tramite il mod. F24 segnalando quando le fruizioni operate facciano ritenere prossimo il raggiungimento del predetto limite di spesa.

 

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