Pulizia dell’archivio VIES, pronte 60mila cancellazioni

Pronte 60 mila cancellazioni dal VIES

Art. 35, DPR n. 633/72
Provvedimento Agenzia Entrate 15.12.2014
Circolari Agenzia Entrate 1.8.2011, n. 39/E e 30.12.2014, n31/E
Comunicato stampa Agenzia Entrate 3.10.2016
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la conclusione di un’attività di “pulizia” dell’archivio VIES (la cui iscrizione rappresenta una condizione necessaria per effettuare operazioni intraUE) tendente a cancellare circa 60.000 soggetti che non hanno presentato modd. Intra dal primo trimestre 2015. L’interessato qualora intenda mantenere l’iscrizione al VIES può fornire all’Agenzia delle Entrate:
– la documentazione relativa alle operazioni intracomunitarie effettuate;
ovvero
– adeguati elementi su quelle in corso o da effettuare.

Con comunicato stampa, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’invio delle comunicazioni per l’esclusione dalla banca dati VIES, nei confronti dei soggetti che, a partire dal primo trimestre 2015, non hanno presentano elenchi INTRASTAT per quattro trimestri consecutivi.
La mancata presentazione degli INTRASTAT fa presumere all’Amministrazione finanziaria che il soggetto passivo “non intenda più effettuare operazioni intracomunitarie”.
Il VIES costituisce una banca dati predisposta dall’Amministrazione con finalità di monitoraggio degli operatori che effettuano operazioni intra-Ue.
Mediante l’inclusione nella banca dati VIES, infatti: da un lato, l’Amministrazione fiscale effettua il controllo dell’affidabilità delle controparti che operano in ambito intra-Ue; dall’altro gli operatori sono soggetti ad obblighi e diritti previsti dalla disciplina degli scambi intracomunitari.
Per perseguire i suddetti obiettivi, dunque, la banca dati deve risultare costantemente aggiornata e, a tal fine, l’Agenzia delle Entrate effettua opportuni controlli.
Si ricorda, peraltro, che, a seguito delle modifiche di cui all’art. 22 del DLgs. 175/2014, i soggetti passivi IVA sono immediatamente inclusi nella banca dati VIES, essendo eliminato il decorso di 30 giorni previsto dalla disciplina previgente.
I controlli dell’Agenzia, dunque, non operano più preventivamente ai fini dell’accesso nella banca dati, bensì sono successivi all’avvenuta inclusione nella banca dati stessa.
A seguito di detti controlli, fondati sul regolare invio dei modelli INTRASTAT, l’Agenzia invia apposita comunicazione al soggetto passivo, procedendo alla formale esclusione dalla banca dati, secondo quanto disposto dall’art. 35 comma 7-bis del DPR 633/72.
In termini pratici, la comunicazione inviata dall’Agenzia ha quale scopo quello di verificare l’effettiva attività intra-Ue dell’operatore economico.
Difatti, l’esclusione dal VIES ha effetti solo dal sessantesimo giorno successivo alla data di spedizione della comunicazione da parte dell’Ufficio competente(punto 3.2 del provv. Agenzia delle Entrate n. 159941/2014).
I soggetti passivi che operano in ambito intra-Ue, o che comunque dimostrino di avere i requisiti economici e commerciali per il mantenimento nel VIES, potranno produrre idonea documentazione nei confronti degli Uffici, entro il predetto termine di 60 giorni.
A tal fine, secondo quanto indicato dalla stessa Agenzia delle Entrate, nel periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione e l’effettiva cancellazione dal VIES, l’operatore interessato al mantenimento potrà rivolgersi all’Ufficio competente alternativamente:
– fornendo la documentazione di tutte le operazioni intracomunitarie effettuate nei quattro trimestri di riferimento;
– fornendo adeguati elementi circa le operazioni intracomunitarie in corso o da effettuare;
– manifestando l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie.
L’eventuale esclusione, in ogni caso, non pregiudica la possibilità di chiedere un nuovo inserimento nella banca dati VIES, direttamente in via telematica tramite Fisconline o Entratel o attraverso soggetti incaricati.

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