Rottamazione cartelle di pagamento: tutte le novità

ROTTAMAZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO – TUTTE LE NOVITA’ DELL’ ITER DI CONVERSIONE DL 193/2016

Nell’iter di conversione del DL 193/2016 sono state apportate numerose modifiche alla normativa concernente la definizione agevolata delle cartelle di pagamento. L’art. 6 del citato decreto legge è stato modificato prevedendo:
 la possibilità di accedere alla definizione agevolata anche per le somme affidate all’Agente della riscossione nel 2016;
 la modifica dell’iter procedurale, con la possibilità per il contribuente di presentare l’istanza entro il 31.03.2017;
 l’inclusione tra le somme per le quali può ottenersi la definizione agevolata di quella riscosse dai Comune tramite l’ingiunzione fiscale,
 possibilità di pagare il dovuto in 5 rate, di cui l’ultima da pagare a Settembre 2018;
 notifica accertamenti esecuti 2016 entro il 28.02.2017.
Non è stata oggetto di apposita disciplina la questione riguardante la possibilità per il contribuente, una volta presentata l’istanza, di poter tornare al vecchio piano di dilazione.

ESTENSIONE DELLA DEFINZIONE AGEVOLATA AL 2016
La versione originarie del DL 193/2016 prevedeva la possibilità di accedere alla definizione agevolata limitatamente ai ruoli “affidati” agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1/01/2000 ed il 31/12/2015.
Questo periodo viene esteso, ricomprendendovi anche i ruoli affidati” agli Agenti della riscossione nel 2016.

LA MODIFICA DELL’ITER PROCEDURALE
La versione originarie dell’art. 6 del DL 193/2016 prevedeva un iter procedurale ben definito per l’accesso alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento.
Rispetto a quanto previsto inizialmente:
 il termine di presentazione della dichiarazione di adesione viene prorogato al 31 marzo 2017 (prima 23.01.2017);
 entro la fine del mese di Maggio del 2017 (prima 24.04.2017) l’Agente della riscossione (Equitalia SPA o Riscossione Sicilia spa) dovrà comunicare al contribuente l’accoglimento o meno dell’istanza. fornendo al contribuente un prospetto con il quale si indicano le somme da versare.

IL NUMERO DI RATE E LE LORO SCADENZE
Nella dichiarazione di “adesione alla procedura” che andrà presentata ad Equitalia SPA si dovrà indicare la modalità di pagamento prescelta, ossia un’unica soluzione o pagamento rateale.
In caso di pagamento rateale, si prevedeva un numero massimo di rate pari a quattro con il pagamento dell’ultima entro il 15.03.2018.
Le modifiche apportate prevedono che i pagamenti delle somme dovute dovranno essere effettuati:
 per il 70% nell’anno 2017;
 per il restante 30% nell’anno 2018.
Il numero massimo di rate viene portato a 5, delle quali:
 3 dovranno essere pagate nel 2017;
 e 2 nel 2018.

PAGAMENTO RATEALE
2017 70% IMPORTO DOVUTO 3 RATE DI PARI IMPORTO
2018 30% IMPORTO DOVUTO 2 RATE DI PARI IMPORTO

ACCERTAMENTI ESECUTIVI 2016 DA COMUNICARE ENTRO IL 28.02.2017
Già con la pubblicazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata si era chiarita, con l’utilizzo della locuzione “cartelle/avvisi”, l’estensione della procedura anche alle somme affidate direttamente all’Agente della riscossione, senza formazione del ruolo, come avviene per gli avvisi di accertamento esecutivi e per gli avvisi di addebito dell’Inps.

Cartelle/avvisi: La questione viene ora disciplinata espressamente nell’art. 6 del DL 193/2016, prevedendo esplicitamente la ricomprensione nel perimetro applicativo della norma per gli avvisi di accertamento esecutivi e per gli avvisi di addebito dell’Inps

Sulla questione merita di essere evidenziato l’articolo 29 del DL 78/2010 stabilisce:
 che le attività di riscossione relativa agli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni emessi a partire dal 1° ottobre 2011, divengono esecutive decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e devono espressamente recare l’avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata;
 l’attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

Accertamenti esecutivi 2016: Per le somme affidate all’Agente della riscossione nel corso del 2016, relative ad accertamenti esecutivi per i quali alla data del 31.12.2016 non risulta notificata la cartella di pagamento, l’agente della riscossione dovrà avvisare tramite posta ordinaria il debitore entro il 28 febbraio 2017, così da consentirgli l’accesso alla definizione agevolata.

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