Somme iscritte a ruolo, “nuova” riammissione alla rateazione

In sede di conversione in legge del Decreto c.d. “Enti Locali”, è stata (re)introdotta la possibilità, per i soggetti decaduti dai piani di rateazione delle somme iscritte a ruolo, di richiedere, entro il 20.10.2016, una nuova rateazione.
In particolare ciò è consentito, ancorchè alla data della richiesta le rate scadute non siano state integralmente pagate, in caso di:
−decadenza all’1.7.2016 dai piani di rateazione concessi ante o post 22.10.2015;
−decadenza nel periodo 16.10.2015 – 1.7.2016 dei piani di rateazione nelle ipotesi di definizione dell’accertamento con adesione/ acquiescenza ovvero di omessa impugnazione dell’accertamento.
obiettiva difficoltà.

Nel corso del tempo si sono succedute diverse disposizioni volte a riconoscere la possibilità, per i contribuenti decaduti dalla rateazione delle somme iscritte a ruolo, di essere riammessi ad un nuovo piano di rateazione.
Ora, in sede di conversione in legge del DL n. 113/2016, c.d. Decreto “Enti Locali”, pubblicata sulla G.U. 20.8.2016, n. 194 viene riconosciuta la riammissione alla rateazione ai soggetti:
decaduti all’1.7.2016 dalle dilazioni concesse ante / post 22.10.2015;
decaduti dal 16.10.2015 all’1.7.2016 dalla dilazione relativa ad un accertamento con adesione / acquiescenza.
Inoltre il citato Decreto innalza il limite il cui mancato superamento consente al soggetto interessato di fruire della dilazione senza necessità di documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

NUOVA RATEAZIONE PER LE DILAZIONI DECADUTE

Decadenza all’1.7.2016 di piani concessi ante / post 22.10.2015
In particolare, al comma 1 dell’art. 13-bis del c.d. Decreto “Enti Locali” è stabilito che “Il debitore decaduto alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateazione … concessa in data antecedente o successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, può nuovamente rateizzare l’importo, sino ad un massimo di 72 rate, fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiori a 72 già precedentemente approvati, anche se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate …”.
Di fatto, il contribuente:
ammesso ad un piano di rateazione ex art. 19, comma 1 (max 72 rate), 1-bis (ulteriore dilazione per un massimo di 72 rate in caso di peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà) e 1-quinquies (dilazione fino a 120 rate in caso di grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica);
decaduto all’1.7.2016 dal piano di rateazione concesso ante / post 22.10.2015;
può richiedere una nuova dilazione.
Va evidenziato che la nuova rateazione può essere chiesta:
fino ad un massimo di 72 rate mensili;
ancorché al momento della richiesta le rate scadute non siano state interamente pagate;
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto in esame e quindi entro il 20.10.2016.
A seguito della presentazione della richiesta di rateazione non possono essere avviate nuove azioni esecutive nei confronti del contribuente e quelle già avviate devono essere sospese.
Il contribuente decade dalla nuova rateazione in caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive.
La suddetta previsione riconosce comunque la validità dei piani di rateazione, precedentemente già approvati, con un numero di rate superiore a 72 (ossia, fino ad un massimo di 120 rate ex comma 1-quinquies del citato art. 19) ancorché all’atto della presentazione della richiesta le rate scadute non siano integralmente pagate.

Dilazioni concesse ante 22.10.2015
Relativamente alle dilazioni concesse antecedentemente al 22.10.2015, il comma 2 del citato art.13-bis riconosce ai soggetti decaduti la possibilità di richiedere una nuova dilazione ai sensi della lett. c) del comma 3 del citato art. 19, ossia a condizione che all’atto della presentazione della richiesta le rate scadute siano integralmente pagate.

Decadenza dal 16.10.2015 all’1.7.2016 dalla dilazione da accertamento con adesione /acquiescenza

Il comma 3 dell’art. 13-bis in esame dispone inoltre che “Il debitore decaduto in data successiva al 15 ottobre 2015 e fino alla data del 1° luglio 2016 dai piani di rateazione, nelle ipotesi di definizione degli accertamenti … o di omessa impugnazione degli stessi, può ottenere, a semplice richiesta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione … la concessione di un nuovo piano di rateazione anche se, all’atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state saldate”.
Di conseguenza l’ammissione ad un nuovo piano di rateazione è consentita “a semplice richiesta” anche qualora la decadenza dal precedente piano sia intervenuta nel periodo 16.10.2015 –1.7.2016 in caso di definizione dell’accertamento ex D.Lgs. n. 218/97 (accertamento con adesione / acquiescenza), ovvero di omessa impugnazione dello stesso ancorché alla data della richiesta le rate scadute non siano state pagate.
La richiesta della nuova dilazione va presentata entro il 20.10.2016.

MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RIAMMISSIONE
Come specificato da Equitalia sul proprio sito Internet, la domanda di riammissione alla rateazione
va presentata utilizzando il mod. RR1.

NUOVO LIMITE PER DOCUMENTARE LA TEMPORANEA SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ
Il comma 1 dell’art. 19, DPR n. 602/73 stabilisce che per le somme iscritte a ruolo di importo superiore a € 50.000, la dilazione è concessa soltanto qualora il contribuente documenti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Ora, il comma 4 dell’art. 13-bis in esame dispone l’innalzamento di tale limite a € 60.000, con la conseguenza che vengono ampliati i casi in cui la dilazione può essere concessa a fronte di una semplice richiesta, senza necessità di documentare la predetta situazione di difficoltà.

Potrebbe piacerti anche

I commenti sono chiusi.