Versamento saldo Iva annuale, le novità 2017

Nel 2017 trovano applicazione una serie di importanti novità che riguardano il versamento della saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale nonché l’utilizzo in compensazione / rimborso del credito risultante dalla stessa.

VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2016

Il termine di versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale non è più “influenzato” dalle modalità di presentazione della dichiarazione (forma autonoma / unificata).

Dal 2017, è stata soppressa la presentazione della Comunicazione dati IVA ed è venuta meno la possibilità di “unificare” la dichiarazione annuale IVA con la dichiarazione dei redditi.

Il versamento del saldo IVA 2016 va effettuato entro il 16.3.2017:

  • in unica soluzione;

ovvero

  • in forma rateale. A tal fine:
  • l’importo dovuto va suddiviso in rate di pari importo e alle rate successive alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile; la seconda rata va quindi maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via;
  • le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza, a partire dal 16.3.2017, data entro la quale va versata la prima rata.

 

Considerato che la rateizzazione deve concludersi entro il mese di novembre, il numero massimo di rate è pari a 9.

Il saldo IVA 2016 può essere comunque differito al 30.6.2017 (nuovo termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi).

Di conseguenza il versamento può essere effettuato:

  • in unica soluzione maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16.3 e il 30.6. Così, se il saldo è versato entro il 30.6.2017 la maggiorazione sarà pari all’1,6% (0,40% x 4);
  • in forma rateale maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16.3 e il 30.6 e suddividendo l’importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 6 rate in quanto la rateizzazione deve comunque concludersi entro il mese di novembre. Ad ogni rata successiva alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2016

Il credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA oltre ad essere riportato all’anno successivo e scomputato dalle relative liquidazioni periodiche, può essere riportato all’anno successivo ed utilizzato in compensazione.

L’utilizzo del credito può essere di tipo verticale o orizzontale.

 

Utilizzo verticaleIl credito compensa un debito della stessa imposta (ad esempio, IVA con IVA).
Utilizzo orizzontaleIl credito compensa un debito relativo ad altre imposte, contributi previdenziali, premi o altri versamenti.

 

A seconda dell’ammontare del credito IVA 2016 utilizzato possono verificarsi le seguenti fattispecie (le limitazioni non sono riferite all’importo del credito risultante dalla dichiarazione annuale ma all’utilizzo dello stesso).

Utilizzo fino a € 5.000·     Non è prevista alcuna limitazione alla compensazione;

·     devono essere comunque rispettate le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari / previdenziali;

·     non è necessario presentare preventivamente la dichiarazione annuale.

 

Utilizzo fino a

€ 15.000

·     La compensazione orizzontale, nel mod. F24, può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (o dell’istanza trimestrale);

·     è necessario utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline);

·     il mod. F24 va inviato all’Agenzia almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione.

Utilizzo superiore a

€ 15.000

·     La dichiarazione annuale va presentata munita del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.

RIMBORSO DEL CREDITO IVA 2016

Il rimborso del credito IVA annuale spetta in presenza di almeno 1 dei seguenti requisiti:

  • aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti;
  • operazioni non imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni effettuate:
  • acquisti di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche;
  • prevalenza di operazioni non soggette ad IVA;
  • soggetti non residenti.

 

Il credito IVA deve essere superiore a € 2.582,28. Il rimborso può essere richiesto anche solo per una parte del credito, ancorché inferiore al predetto importo minimo;

Il credito può essere richiesto a prescindere dal sussistere dei predetti requisiti:

  • in caso di cessazione dell’attività;

ovvero

  • per il minor importo risultante dalle dichiarazioni annuali del triennio.
Ai produttori è concesso il rimborso il credito dell’IVA c.d. “teorica”.

Si evidenzia inoltre che i soggetti che, dal 2017, adottano il regime forfetario possono richiedere il rimborso del credito IVA risultante dal mod. IVA 2017 relativo al 2016, ultimo anno in cui l’imposta è stata applicata con le modalità ordinarie.

Se le dichiarazioni degli ultimi 3 anni presentano un credito, ancorché di importo inferiore a € 2.582,28, è possibile richiedere il rimborso limitatamente al minor credito IVA risultante dalle dichiarazioni annuali relative al triennio, per la parte non chiesta già a rimborso / non compensata nel mod. F24.

Qualora non sia richiesto a rimborso l’intero ammontare spettante, l’importo residuo, sempreché non utilizzato in compensazione nel mod. F24, concorre a formare la base di riferimento per il triennio successivo.

Conseguentemente, se i modd. IVA 2015 – 2016 – 2017 presentano un credito, è possibile richiedere il rimborso in misura corrispondente al minore degli importi relativi a tale triennio considerati al netto di quanto già chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione.

L’ammontare del credito richiesto a rimborso e l’affidabilità del contribuente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria si riflettono sulla necessità di prestare un’apposita garanzia.

Rimborso fino a € 30.000

Il Decreto Collegato alla Finanziaria 2017 ha aumentato da € 15.000 a € 30.000, il limite fino al quale non è richiesta la garanzia per il rimborso del credito IVA.

Rimborso superiore a € 30.000 erogabile senza garanzia

Il rimborso di importo superiore a € 30.000, richiesto da un soggetto non a rischio”, è erogato alternativamente:

  • previa prestazione di garanzia;

ovvero

  • senza garanzia presentando la dichiarazione annuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo) e “allegando” alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva.

Rimborso superiore a € 30.000 erogabile con garanzia

Per il rimborso di importo superiore a € 30.000 da parte di un soggetto “a rischio”, è necessario  prestare apposita garanzia. Un soggetto è considerato a “rischio” verificandosi le seguenti condizioni:

  1. esercizio dell’attività d’impresa da meno di 2 anni;
  2. notifica nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, di avvisi di accertamento / rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore al:
  • 10% degli importi dichiarati se questi non superano € 150.000;
  • 5% degli importi dichiarati se questi superano € 150.000 ma non superano € 1.500.000;
  • 1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000, se gli importi dichiarati superano € 1.500.000.
  1. presentazione della dichiarazione a rimborso priva del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo) o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
  2. richiesta di rimborso a seguito di cessazione dell’attività.

Caratteristiche della garanzia

La garanzia deve avere una durata di 3 anni dall’erogazione del rimborso o, se inferiore, al periodo intercorrente tra la data di effettiva erogazione ed il termine per l’accertamento e può essere costituita da:

  • cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa;
  • fideiussione rilasciata da una banca o un’impresa commerciale ritenuta affidabile da parte dell’Amministrazione finanziaria;
  • polizza fideiussoria rilasciata da un’assicurazione.

Modalità di erogazione del rimborso

Il rimborso del credito IVA annuale è effettuato, in conto fiscale, tramite:

  • la procedura ordinaria, dal competente Ufficio, entro 3 mesi dalla richiesta. In tal caso il rimborso è erogato dall’Agente della riscossione entro 20 giorni dal ricevimento della disposizione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate;
  • la procedura semplificata, direttamente dall’Agente della riscossione, nel limite massimo di € 700.000 ovvero € 1.000.000, per i subappaltatori nel settore edile aventi un volume d’affari 2016 costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

È prevista altresì l’erogazione del rimborso in via prioritaria, ossia entro 3 mesi dalla richiesta, nei confronti di alcune categorie di soggetti. In particolare ciò è consentito, ad esempio:

  • ai subappaltatori operanti nel settore edile che effettuano prestazioni di servizi con applicazione del reverse charge;
  • ai soggetti che hanno effettuato operazioni con applicazione dello split payment).

 

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